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Messaggio numero 402 del 29-01-2019


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 29-01-2019
Messaggio n. 402
OGGETTO:

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

   

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nel quale, all’articolo 18, in materia di APE sociale, è previsto che “all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024 e l’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2019.”

 

In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino al 31/12/2019.

 

Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.

 

Pertanto, dal 29 gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizionipreviste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

 

Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

 

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele