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Messaggio numero 413 del 04-02-2020


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 04-02-2020
Messaggio n. 413
OGGETTO:

Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Chiarimenti in ordine alla portabilità delle quote di TFR accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore

   

1. Premessa

 

L’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

 

Il predetto Fondo, costituito presso l’INPS, «garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei TFR, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile».

 

Il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione. In ordine alle predette modalità, il comma 756 della legge suddetta ha previsto che, «con effetto sui periodi di paga decorrenti dall'1 gennaio 2007», affluisca al Fondo un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252[1].

 

Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti[2], è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo, secondo le modalità illustrate con la circolare n. 70/2007.

 

Tale contributo, per effetto delle previsioni della norma in esame, assume la natura di contribuzione previdenziale con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Come già precisato con la richiamata circolare n. 70/2017, le prestazioni erogate dal Fondo sono soggette al generale principio di automaticità di cui all’articolo 2116 del codice civile e, pertanto, nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell’ambito del vigente periodo prescrizionale[3].

 

Ciò considerato, a tutela del legittimo convincimento delle aziende circa la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, e del diritto dei lavoratori delle predette aziende all’accesso al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile con l’intervento del Fondo di Tesoreria, con la circolare n. 37/2018 sono state disciplinate le modalità di gestione[4] della contribuzione versata al suddetto Fondo in assenza dei presupposti di legge.

 

Dal quadro normativo sin qui richiamato, emerge che il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Conseguentemente, le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della indisponibilità, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti (art. 2110 del codice civile e art. 7 della legge n. 53/2000).

 

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2115, terzo comma, del codice civile, è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi contributivi e che, ai sensi dell’articolo 1966, secondo comma, del codice civile, la transazione è nulla se i diritti in oggetto sono sottratti alla disponibilità delle parti.

 

 

2. Il trasferimento delle quote di TFR pregresse accantonate al Fondo di Tesoreria

 

Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che l’istituto della portabilità delle quote di TFR pregresse non possa trovare applicazione qualora dette quote siano accantonate a Fondo di Tesoreria (matricole con CA 1R, 2R e 7W).

 

Al riguardo, si precisa altresì che l’istituto della portabilità è disciplinato dall’articolo 14 del D.lgs n. 252/2005.

 

In particolare, il primo ed il secondo comma del suddetto articolo delimitano il campo di applicazione alle forme pensionistiche complementari[5] ed il successivo comma 6 precisa che “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. […] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

 

Il legislatore, quindi, ha inteso favorire, tramite l’istituto del trasferimento delle quote di TFR accantonate, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare - delineato dal D.lgs n. 252/2005 - consentendo agli iscritti a dette forme pensionistiche di scegliere liberamente il fondo di previdenza complementare di destinazione.

 

Coerentemente con quanto sopra[6], l’ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire.

 

Infatti, nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di Tesoreria, la portabilità non risulta in alcun modo disciplinata dalla normativa in vigore[7].

 

Di conseguenza, le richieste di portabilità di quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria (matricole con CA 1R, 2R e 7W), inoltrate da parte di fondi pensione o da lavoratori, non potranno essere accolte.

 

Considerato che la richiesta di trasferimento presuppone l’attivazione da parte del lavoratore di una nuova adesione alla forma di previdenza complementare alla quale lo stesso intende trasferire il TFR pregresso, le Strutture territoriali avranno altresì cura di verificare che il datore di lavoro abbia correttamente adempiuto all’obbligo di comunicazione della volontà del lavoratore.

 

 
 
  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


[1] In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, si rimanda a quanto disposto all’articolo 1, comma 756-bis, della legge n. 276/2006, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cfr. la circolare n. 82/2015 e il messaggio n. 2791/2018).

[2] Per gli specifici requisiti che determinano l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria e per l’individuazione dei datori di lavoratori non tenuti al versamento, si rimanda alla circolare n. 70/2007.

[3] Sul punto, si rimanda a quanto ulteriormente precisato con il messaggio n. 2057/2012.

[4] Le istruzioni operative per l’applicazione della circolare n. 37/2018 sono state impartite con il messaggio n. 3025/2019.

[5] L’articolo 14, comma 1, del D.lgs n. 252/2005 così dispone: «Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo».

[6] Si osserva, infatti, che l’applicabilità dell’istituto della portabilità al TFR pregresso accantonato al Fondo di Tesoreria non è riconducibile neanche ai principi della legge delega n. 243 del 2004, la quale prevede tra i criteri direttivi la portabilità all’interno del sistema della previdenza complementare (art. 1, comma 2, lett. e), sub n. 4).

[7] La COVIP, con risposta a quesito del maggio 2014, ha avuto modo di precisare che qualora lo stock di TFR pregresso «sia rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS, si ritiene quindi che sia senz’altro possibile che lo stesso sia destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. Riguardo, invece, al TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita dell’aderente, è stato mantenuto nel regime di cui all’art. 2120 c.c. e, trattandosi di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di Tesoreria INPS, si fa presente che la disciplina e il funzionamento del predetto Fondo è materia estranea ai compiti di vigilanza di questa Commissione».