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Messaggio numero 4161 del 09-11-2018


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 09-11-2018
Messaggio n. 4161
Allegati n.1
OGGETTO:

Attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Indicazioni per il periodo d’imposta 2019

   

Per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’articolo 12 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, devono presentare annualmente apposita domanda all’Istituto riferita a ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 2 del decreto 21 settembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per averne diritto, ai sensi dell’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.

 

Si rammenta che la legge di bilancio 2018 (commi 252 e 253 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, di cui all‘allegato n. 1) ha disposto, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, del TUIR che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato 4.000 euro (anziché 2.840,51 euro).

 

Per il periodo d’imposta 2018, con il messaggio n. 5090 del 20/12/17 sono state fornite indicazioni in merito alle modalità e termini utili per presentare la domanda di applicazione delle detrazioni per carichi familiari.

 

Per il periodo d’imposta 2019, si comunica che i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, in base alla normativa fiscale vigente, possono richiedere all’Inps l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, attraverso le consuete modalità, di seguito elencate:

 

-      direttamente, con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello accedendo al servizio on line dedicato, disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso:  “Prestazioni e Servizi” > “Fascicolo previdenziale cittadino” > “D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero”;

-      avvalendosi dell’assistenza gratuita dei Patronati, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata,  accedendo dal sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Tutti i Servizi” > “Servizi per i Patronati” > “Gestione Residenti Estero” >”D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero”.

 

Le Strutture territoriali dell’Inps acquisiranno eventuali domande cartacee, complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, fatte pervenire dai cittadini.

 

Inoltre, si precisa che, per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2018, saranno mantenute per il periodo d’imposta 2019 le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2019, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi familiari che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.

 

Viceversa, qualora la presentazione della domanda annuale di applicazione delle suddette detrazioni dovesse avvenire dopo il termine del 15 febbraio 2019, si procederà alla revoca delle stesse, con effetto dalla rata di aprile 2019 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità in 11 rate.

 

Qualora, successivamente alla revoca operata nei termini precedentemente descritti, dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le detrazioni richieste saranno attribuite nuovamente con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele