Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 4576 del 06-07-2015


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Generale
Roma, 06-07-2015
Messaggio n. 4576
OGGETTO:

Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni. Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio.

   

 

Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014, è stato modificato l’art. 32 T.U. maternità/paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di congedo parentale.

 

Il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144, supplemento ordinario n 34, ed è entrato in vigore il giorno successivo ossia il 25 giugno 2015.

 

La riforma dell’art. 32 cit., consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

 

La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

 

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

 

Premesso quanto sopra - poiché per la riforma in questione il legislatore non ha previsto un periodo di vacatio legis, disponendo l’immediata entrata in vigore della riforma stessa - nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR23.

 

Si precisa che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.

 

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

 

La presentazione delle domande cartacee,  per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015. Con apposito messaggio pubblicato su Internet si darà notizia dell’aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on line. A seguito dell’aggiornamento della procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.

 

Con successivi messaggi interni saranno date istruzioni operative alle sedi sulle modalità di acquisizione e gestione delle domande cartacee nei sistemi.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi