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Messaggio numero 4805 del 16-07-2015


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 16-07-2015
Messaggio n. 4805
OGGETTO:

prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità da 8 a 12 anni. Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio.

   

 

Il Decreto Legislativo  15 giugno 2015, n. 80 “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro,  in attuazione dell’articolo 1 commi 8 e 9 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” apporta, in  via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

 

In particolare, l’articolo 8 del precitato Decreto Legislativo n.80/2015 interviene nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001 ridefinendo, in via sperimentale  per il solo anno 2015, il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.

 

Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992) potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino.

 

Il novellato art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce, invece, la possibilità per i genitori  di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.

 

Dal dettato normativo dei novellati  artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 151/2001 si evince, inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il prolungamento  del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del  minore,  entro  12  anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in  famiglia. Rimane fermo che il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.

 

Rimane salvo, altresì,  che  il  prolungamento del congedo parentale decorre a  partire dalla conclusione del periodo di normale  congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (circolare n. 32 del 6 marzo 2012).

 

Alla luce del nuovo quadro normativo, si rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

 

Si riepilogano di seguito, in base al vigente disposto normativo, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001.

 

  • tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
  • tre giorni di permesso mensile per  bambini tra  i 3 e i 12 anni di vita, oppure  tra  i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

 

Si ricorda che a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato,  si ricorda che  i genitori possono fruire esclusivamente dei  tre giorni di permesso mensile.

 

Si ribadisce, infine che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del precitato decreto legislativo n.80/2015, il nuovo disposto normativo si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo.

 

Si evidenzia, altresì, che il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno, è entrato in vigore il 25 giugno 2015.

 

Le istanze pervenute a partire da tale data, pertanto, dovranno essere esaminate tenendo conto delle novità sopra  illustrate.

 

Al riguardo si precisa che, a seguito dell’immediata entrata in vigore della riforma,  nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08.

 

Si chiarisce che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.

 

Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

 

La presentazione delle domande cartacee,  per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio. Con apposito messaggio pubblicato su Internet si darà notizia dell’aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on line. A seguito dell’aggiornamento della procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.

 

Con successivi messaggi interni saranno fornite istruzioni operative alle sedi sulle modalità di acquisizione e gestione delle domande cartacee nei sistemi.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi