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Messaggio numero 54 del 09-01-2020


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-01-2020
Messaggio n. 54
OGGETTO:

Istruzioni per la dichiarazione reddituale Quota 100. Pubblicazione dei moduli AP139 e AP140

   

1. Premessa

 

L’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita pensione Quota 100, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra, di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso articolo 14.

 

 Il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Come già precisato con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia previsti nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100 comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di percezione dei predetti redditi e il recupero delle rate eventualmente già corrisposte, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

 

Con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019 sono state fornite indicazioni dettagliate in merito alla disciplina dell’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro. In particolare, è stata esclusa l’incumulabilità per i redditi percepiti nel periodo di godimento della pensione Quota 100 derivanti da attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione e sono state indicate tipologie di redditi considerati cumulabili, in virtù di specifiche disposizioni normative. Con riferimento all’attività di lavoro autonomo occasionale, è stato precisato che i redditi che ne derivano sono cumulabili solo se di importo complessivo pari o inferiore a 5.000 euro lordi annui.

 

Ferma restando la validità delle dichiarazioni reddituali già rese dai richiedenti in sede di domanda di pensione o dai pensionati, successivamente alla decorrenza della stessa, per facilitare l’adempimento dichiarativo derivante dal dettato normativo, sono stati resi disponibili, accedendo alla sezione “Prestazione e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato Pensionato” del sito istituzionale, i moduli per effettuare la dichiarazione dei redditi in argomento; conseguentemente, con il presente messaggio, si forniscono indicazioni in merito alle modalità di utilizzo dei moduli medesimi.

 

 

2. Dichiarazione della situazione reddituale

 

2.1 Dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100. Modello AP140

 

Coloro i quali richiedono l’accesso alla pensione Quota 100 devono dichiarare nella domanda, in via preventiva, l’assenza o meno di redditi incumulabili, secondo quanto precisato nella circolare n. 117/2019, percepiti successivamente alla decorrenza della pensione, in relazione all’anno di decorrenza della stessa.

 

Analogamente, è necessario dichiarare in via preventiva anche:

a) l’importo di eventuali redditi derivanti dalle fattispecie descritte nell’elenco riportato nella circolare n. 117/2019 al paragrafo 1.3 “Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione”;

b) l’importo di eventuali redditi da percepire successivamente alla decorrenza della pensione derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza stessa (paragrafo 1.4 “Sospensione del pagamento della pensione”); in tali casi è necessario indicare anche il periodo temporale in cui l’attività è stata realizzata.  

L’Istituto, in ogni caso, verifica l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo cumulabili e incumulabili con la pensione Quota 100 attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e nelle altre banche dati disponibili.

 

Il modulo AP140 per la dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100 deve essere presentato a corredo della domanda di pensione.

Il modulo si compone di una copertina che riassume i principi essenziali della normativa in vigore e indica le fattispecie rilevanti e le modalità di dichiarazione. Nella successiva parte editabile vengono riportate le seguenti sezioni.

 

  1. Dichiarazione di assenza di redditi da lavoro. Tale opzione deve essere compilata qualora il soggetto non percepisca redditi da lavoro rilevanti in base al divieto di cumulo disposto dalla normativa vigente. A tal proposito giova ricordare che, come illustrato anche nella circolare n. 117/2019, i redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Pertanto, tale opzione deve essere utilizzata anche nel caso in cui gli eventuali redditi da lavoro autonomo e d’impresa percepiti dal dichiarante ammontino ad un importo pari o inferiore ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.
  2. Dichiarazione dei redditi da lavoro incumulabili, secondo quanto previsto dalla circolare n. 117/2019, in quanto percepiti dopo la decorrenza della pensione nell’anno di decorrenza della stessa e riferiti ad attività lavorativa svolta nel suddetto periodo. Con riferimento al lavoro autonomo occasionale, ai fini della verifica del superamento del limite dei 5.000 euro lordi annui, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di tale attività, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione Quota 100.
  3. Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili in quanto derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza della pensione Quota 100. In tali casi è necessario dichiararne la percezione indicando il periodo di svolgimento della suddetta attività per consentire all’Istituto la corretta gestione dei dati reddituali.
  4. Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili, in quanto riferiti a fattispecie tassativamente elencate nel citato paragrafo 1.3 della circolare n. 117/2019, aventi natura di redditi da lavoro, ma non rilevanti ai fini di cui trattasi per espresse deroghe normative.

 

Per esemplificare, se un soggetto al momento della domanda di pensione prevede di percepire solo redditi rientranti nelle fattispecie derogatorie di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 della circolare n. 117/2019, dovrà compilare solo le apposite sezioni, di cui ai punti 3 e 4 sopra elencati, in base alle casistiche occorrenti. 

 

2.2 Dichiarazione reddituale per i soggetti già titolari di pensione Quota 100. Modello AP139

 

Sulla base di quanto già illustrato con riferimento al modulo reso disponibile per la dichiarazione reddituale da utilizzare in fase di domanda di pensione, è stato realizzato il modulo AP139 per coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100.

 

Il modulo è composto dalla copertina con le istruzioni e dalle sezioni editabili, già richiamate in larga parte nel precedente paragrafo 2.1.

 

Il titolare di pensione Quota 100 deve dichiarare tempestivamente, a preventivo o, nel più breve tempo possibile, a consuntivo, la percezione di redditi, incumulabili ovvero cumulabili per le fattispecie descritte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, in ciascuno degli anni compresi nel periodo di anticipo rispetto al requisito anagrafico previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, presentando all’Istituto una domanda di ricostituzione della pensione, cui deve essere allegato il modello AP139 debitamente compilato.

 

Si precisa che coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l’assenza di redditi solo nel caso in cui nell’anno precedente sono stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione; la dichiarazione di assenza di redditi consentirà di richiedere la riattivazione dei pagamenti. Negli altri casi, i pensionati che, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, non prevedono di percepire/non hanno percepito redditi da lavoro non devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all’Istituto.

Pertanto, per esemplificare, i pensionati che, anche prima della pubblicazione della modulistica di cui trattasi, hanno già dichiarato all’Istituto la presenza di redditi incumulabili per l’anno 2019, con l’effetto di sospensione della pensione per il corrente anno, in caso di variazione della situazione reddituale per l’anno 2020 sono tenuti a comunicare all’INPS l’assenza di percezione di redditi incumulabili per richiedere la riattivazione dei pagamenti con riferimento a tale annualità, secondo le modalità sopra esposte, non operando, ai sensi della normativa vigente, per l’anno 2020 la sospensione.

Viceversa, il pensionato che ha già dichiarato nella domanda di pensione Quota 100 l’assenza di redditi per l’anno 2019, in caso di invariabilità della situazione reddituale per l’anno 2020 (assenza di percezione dei redditi incumulabili e/o cumulabili di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 2.1), non dovrà effettuare nuovamente la dichiarazione per l’anno 2020.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele