Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 6704 del 03-11-2015


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 03-11-2015
Messaggio n. 6704
OGGETTO:

Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Chiarimenti.

   

Si fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

 

Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

 

Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare 152/2015, si forniscono le seguenti indicazioni di maggior dettaglio .

 

Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.

 

Allo stesso modo il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.[1]), anche se richiesti per bambini differenti.

 

Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”).

 

 

Si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate.

 

 

 

Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)

Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)

non compatibile

Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)

non compatibile

Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)

non compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

compatibile

 

Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei  casi di  mancata  regolamentazione, da  parte   della contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il presente messaggio.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi  

 



[1] L’art. 33 comma 2 T.U. stabilisce che in alternativa al prolungamento del congedo parentale possono essere fruiti i riposi di cui all’art. 42 comma 1 del T.U. L’art. 42 comma 1 dispone che in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità si applica l’art. 33, co. 2 della legge 104/92 relativo alle due ore di riposo giornaliere retribuite.