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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 114 del 26-07-2013


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 26/07/2013
Circolare n. 114
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
applicazione del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale,
dal 1° aprile 2012
, alla Confederazione Svizzera e
dal 1° giugno 2012
agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Disposizioni in materia di prestazioni familiari e di prestazioni di malattia e maternità.
SOMMARIO:
Premessa
Disposizioni in materia di prestazioni familiari.
Ambito di applicazione territoriale delle Decisioni n. 76/2011 e n. 1/2012 in materia di trattamenti di famiglia.
Disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità.
 
Premessa
 
Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, e in particolare:
il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
 il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.  
In materia di prestazioni familiari e di prestazioni di malattia e maternità sono state emanate le seguenti circolari:
1)  
Circolare n. 82 del 1° luglio 2010
.
Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione  Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.
2)  
Circolare n. 84 del 1° luglio 2010.
Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi e in materia di diritti delle Istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.
3)  
Circolare n. 86 del 2 luglio 2010
.
Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni familiari.
4)  
Circolare n. 87 del 2 luglio 2010
.
Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità.
5)  
Circolare n. 51 del 15 marzo 2011
.
Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
6)  
Circolare n. 161 del 22 dicembre 2011
.
Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.
7)  
Circolare n. 104 del 06 agosto 2012
.
Coordinamento delle norme previste dai regolamenti comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare.
 
Tanto premesso, si chiarisce che:
 
ai sensi della Decisione n. 1/2012 (
allegato n. 1
), adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, a decorrere
dal 1° aprile 2012
, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi. 
 
ai sensi della Decisione n. 76/2011 (
allegato n. 2
), adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 262 del 6 ottobre 2011,
a decorrere dal 1° giugno 2012
, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche agli Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ai quali, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi.
 
Pertanto, anche nei rapporti con la Svizzera, a partire dal 1° aprile 2012, e con i Paesi SEE, a partire dal 1° giugno 2012, trovano applicazione le disposizioni contenute nei nuovi regolamenti comunitari in materia di prestazioni familiari e di prestazioni di malattia e maternità, specificando che, per quanto non disposto nella presente circolare, si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari sopra elencate, con riserva di fornire, qualora dovessero emergere problematiche particolari relative a tali Stati in dette materie, ulteriori istruzioni operative.
 
 
 
1.  
Disposizioni in materia di prestazioni familiari
In materia di erogazione dei trattamenti di famiglia, si ricorda che le disposizioni contenute nei nuovi regolamenti definiscono più organiche regole di priorità per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, prevedendo dettagliatamente quali siano le procedure da seguire nel caso in cui una domanda di prestazione sia presentata all’Istituzione che deve applicare la legislazione in via prioritaria oppure quelle da seguire nel caso in cui una domanda sia presentata all’Istituzione che deve applicare la legislazione in via sussidiaria (circolare n. 86 del 2 luglio 2010).
Inoltre, dal 1° aprile 2012 per quanto riguarda la Svizzera e dal 1° giugno 2012 per quanto riguarda i Paesi SEE, sarà possibile procedere allo scambio di informazioni con tali Stati mediante utilizzo dei nuovi formulari della serie F, tenendo presente che, comunque, ai sensi della Decisione della Commissione Amministrativa n. E1 del 12 giugno 2009, essendo di primaria importanza garantire una transizione che non danneggi chi eserciti i propri diritti nell'ambito della nuova normativa, è stato raccomandato di accettare qualsiasi documento, anche se di formato, contenuto o struttura obsoleti.
Si precisa anche che, per quanto riguarda la Svizzera, all’allegato I, sezione II del regolamento (CE) n. 883/2004, è aggiunto il seguente testo:
“Gli assegni di nascita ed adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’art. 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari”.
Analogamente, per quanto riguarda i Paesi SEE all’allegato I, sezione I del regolamento (CE) n. 883/2004, è aggiunto quanto segue:
 
“ISLANDA
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007.
LIECHTENSTEIN
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla concessione di anticipi sugli assegni alimentari del 21 giugno 1989, come modificata.
NORVEGIA
Anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli ai sensi della legge sugli anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli n. 2 del 17 febbraio 1989; IT L 262/36 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6.10.2011”;
e, sempre relativamente ai Paesi SEE, all’allegato I, sezione II del regolamento (CE) n. 883/2004, è aggiunto quanto segue:
 
“ISLANDA
Assegni forfettari destinati a compensare il costo dell’adozione internazionale ai sensi della legge sugli assegni di adozione n. 152/2006.
NORVEGIA
Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.
Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali”.
 
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 lettera z) del citato regolamento, ai fini dell’applicazione delle nuove norme comunitarie, non dovranno essere considerate
“prestazioni familiari”
i suddetti assegni erogati dalla Svizzera e dai Paesi SEE.
Infine, si estendono alla Svizzera e ai Paesi SEE le disposizioni contenute nella
Decisione F1 del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106, 24.4.2010, pag. 11), le quali stabiliscono che le prestazioni familiari saranno considerate
“conferite a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma”
in particolare:
 
“(a) in caso di effettiva attività subordinata o autonoma;
(b) durante un periodo di sospensione temporanea di una tale attività subordinata o autonoma:
 
(i) dovuto a malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purché la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione alle suddette eventualità;  
(ii) durante un congedo retribuito, uno sciopero o una serrata;  
(iii) durante un congedo non retribuito per allevare un bambino, per il periodo in cui il congedo è assimilato a un’attività subordinata o autonoma in conformità alla legislazione pertinente”.
 
Analogamente, per quanto riguarda i tassi di cambio, si estendono alla Svizzera e ai Paesi SEE le disposizioni contenute nella Decisione H3 del 15 ottobre 2009. Pertanto, per convertire nella valuta nazionale i redditi degli anni precedenti prodotti all’estero espressi in valuta estera, sui quali si determina il diritto alla prestazione familiare, si convertirà la valuta estera in euro utilizzando il cambio giornaliero pubblicato dalla BCE relativo all’ultimo giorno dell’anno oggetto della dichiarazione reddituale (punto 3a), mentre, per la trasformazione in euro degli importi delle prestazioni familiari espressi in valuta estera indicati nei formulari provenienti della Istituzioni estere, si utilizzerà il tasso di cambio del giorno in cui l’Istituzione effettua l’operazione (punto 2).
 
 
2.  
Ambito di applicazione territoriale delle Decisioni n. 76/2011 e n. 1/2012 in materia di trattamenti di famiglia
 
E’ utile evidenziare che i nuovi regolamenti, analogamente a quanto previsto per la precedente regolamentazione comunitaria, non trovano applicazione nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE.
Infatti, nell’Accordo stipulato tra gli Stati membri della CE e la Svizzera e nell’Accordo stipulato tra gli Stati membri della CE e dei Paesi SEE, è stabilito che le parti contraenti garantiscono, in materia di sicurezza sociale, il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti stesse. Pertanto, nei casi in cui siano coinvolti cittadini della Svizzera aventi familiari residenti in uno Stato SEE e viceversa, i citati Regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 non troveranno applicazione.
Tuttavia, in virtù  dell’art. 4 del Regolamento CE n. 883/2004, secondo cui i cittadini comunitari sono, in generale, per quanto riguarda la materia previdenziale, equiparati ai cittadini degli Stati membri, e anche alla luce delle  recenti indicazioni Ministeriali, il cittadino degli Stati SEE che lavori o sia titolare di altra prestazione in Italia ma che abbia i familiari residenti in Svizzera, così come il cittadino svizzero che lavori o sia titolare di altra prestazione in Italia ma che abbia i  familiari residenti in uno dei Paesi SEE, sono, in materia di prestazioni familiari, nella stessa condizione giuridica del cittadino di uno Stato membro avente i familiari residenti in uno Stato terzo, pertanto avranno diritto ai trattamenti familiari, in base a quanto previsto dall’ordinamento interno. 
Conseguentemente, le Strutture territoriali Inps, in presenza delle situazioni indicate, dovranno accertare il diritto e la misura delle prestazioni familiari
unicamente in base a quanto previsto dalla legislazione italiana.
Si puntualizza che in Italia l’ordinamento interno prevede che i propri cittadini possano fruire dei trattamenti di famiglia per tutti i familiari inclusi nel nucleo, ovunque questi ultimi risiedano.
Si procederà, invece, a erogare i trattamenti di famiglia applicando le regole di priorità definite nei Regolamenti comunitari nei casi in cui il cittadino svizzero o di un Paese SEE, occupato o titolare di altra prestazione in Italia, chieda la prestazione per familiari residenti in altri Stati comunitari.
Si rende noto, inoltre, che dal 9 novembre 2011 – a seguito dell’approvazione da parte dell’UE con Decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011 - è in vigore l’Accordo sull’adesione della Bulgaria e della Romania allo Spazio Economico Europeo, e che pertanto è divenuta definitiva l’applicazione provvisoria dello stesso Accordo decorrente  dal 1 agosto 2007, come da Decisione del Consiglio del 23 luglio 2007 (Gazzetta Ufficiale dell’UE L 221 del 25 agosto 2007 e L 318 del 1 dicembre 2011).
Ne consegue che un cittadino di uno Stato SEE, occupato o titolare di altra prestazione in Italia, avrà diritto alle prestazioni familiari per congiunti residenti in Romania e/o Bulgaria, così come un cittadino rumeno/bulgaro occupato o titolare di altra prestazione in Italia potrà chiedere trattamenti di famiglia per familiari residenti in uno Stato SEE. L’erogazione delle prestazioni, in entrambi i casi, avverrà, ovviamente, in base a quanto previsto dai Regolamenti CE n. 883/2004 e 987/2009.
 
 
3.  
Disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità
 
Analogamente, anche per le prestazioni di malattia e maternità è prevista l’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera a partire dal 1° aprile 2012 e agli Stati SEE a partire dal 1° giugno 2012.
Pertanto, ai fini della corretta applicazione dei nuovi regolamenti, si rinvia alle disposizioni già illustrate nella circolare n. 87 del 2 luglio 2010.
 
 
4.  
Ingresso della Croazia nell’Unione Europea
 
Dal 1° luglio 2013, è in vigore il Trattato del 9 dicembre 2011 relativo all’ adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112 e Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42).
Con successive circolari verranno fornite ulteriori disposizioni in materia di trattamenti familiari, disoccupazione, malattia e maternità.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
Allegato N.1
Allegato N.2