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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 119 del 30-06-2016


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Posizione Assicurativa
Ufficio di Segreteria Organi Collegiali
Roma, 30/06/2016
Circolare n. 119
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.4
OGGETTO:
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Prestazioni ordinarie ed emergenziali: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
1 Premessa e quadro normativo
2 Finalità e ambito di applicazione
3 Prestazioni ordinarie ed emergenziali
3.1 Tipologia
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
4 Prestazioni ordinarie
4.1 Programmi formativi
4.1.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento
4.1.2 Elementi della domanda
4.1.3 Misura e durata dell’intervento
4.1.4 Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative
4.2 Assegno ordinario
4.2.1 Cause di intervento
4.2.2 Criteri e modalità di accesso
4.2.3  Misura della prestazione
4.2.4 Durata dell’intervento
4.2.5. Contribuzione correlata
4.2.6 Contributo addizionale
4.2.7 Termini e modalità di presentazione della domanda
4.2.8 Pagamento delle prestazioni
4.2.9 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
4.2.10 Assegno ordinario e altre prestazioni
4.3 Integrazione ASpI ai lavoratori sospesi
5 Prestazioni emergenziali
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
5.2 Assegno emergenziale
5.2.1  Misura della prestazione
5.2.2  Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza
5.2.3 Contribuzione correlata
5.2.4 Termini e modalità di presentazione della domanda
5.2.5 Contribuzione emergenziale
5.2.6 Modalità di pagamento dell’assegno emergenziale
5.2.7 Compatibilità con altre prestazioni
5.3 Regime fiscale
5.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale - outplacement
5.4.1 Condizioni, criteri, modalità di accesso e misura del finanziamento
5.4.2 Termini e modalità di presentazione della domanda
5.4.3 Modalità di pagamento dell’outplacement
6 Istruzioni operative
6.1 Istruttoria della domanda
6.2 Delibera di concessione
7 Monitoraggio e rendicontazione della spesa
8 Istruzioni contabili
8.1 Programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale - art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del D.I. n. 82761/2014
8.2 Assegni ordinari per il sostegno del reddito – art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), del D.I. n. 82761/2014
8.3 Assegno emergenziale – art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 82761/2014
8.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement” – art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 82761/2014
1 Premessa e quadro normativo
 
L’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Ai sensi del successivo comma 43, l’entrata in vigore del summenzionato decreto determina l’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del Fondo sulla base della previgente disciplina e, nello specifico, del Decreto n. 157 del 28 aprile 2000.
In applicazione delle disposizioni citate, con gli accordi del 30 ottobre 2013 e del 13 novembre 2013, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore Credito cooperativo, la disciplina di cui al decreto n. 157 del 28 aprile 2000 è stata adeguata alle disposizioni di cui all’art. 3, commi 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Con Decreto Interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014, di recepimento degli accordi richiamati, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, che continua la gestione del preesistente Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del credito cooperativo.
L’entrata in vigore del D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014, coincidente con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha determinato l’abrogazione del Decreto n. 157 del 28 aprile 2000.
Con circolare n. 104 del 21/05/2015 sono state fornite, preliminarmente, le istruzioni per il versamento del contributo ordinario di finanziamento al Fondo, per la disciplina dell’assegno straordinario e del finanziamento dello stesso e  le relative istruzioni contabili.
Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà e abrogando l’art. 3 della legge n. 92/2012.
A norma dell’art. 26, c. 7, tali Fondi sono obbligatori per tutti i settori che, non rientrando nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Il successivo comma 8 prevede che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, si adeguano alle disposizioni del comma 7, entro il 31 dicembre 2015.
Si precisa, al riguardo, che la predetta disposizione deve intendersi riferita sia ai fondi costituiti a norma dell’abrogato comma 4, art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai Fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo.
Tuttavia per i Fondi già vigenti, i cui decreti istitutivi siano conformi ai dettami dell’art. 26, comma 7, al fine di rendere più agevole il processo di transizione verso la nuova disciplina, non è necessario alcun adeguamento ai sensi del succitato comma 8 (cfr. circ. 201/2015).
L’art. 2, c. 1, del D.I. n. 82761, dispone, infatti, in conformità con l’art. 26, c. 7, del D.Lgs. 148/2015, che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti nel proprio campo di applicazione, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
Pertanto, rilevata la conformità del D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014 alle disposizioni del citato art. 26, c. 7, lo stesso non necessita di alcun adeguamento. I rinvii all’art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012, operati dal  medesimo decreto, a norma dell’art. 46, comma 5, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 148/2015.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo in argomento con evidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015.
 
2 Finalità e ambito di applicazione
 
Nell'ambito ed in ragione di situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, il Fondo provvede a finanziare specifici interventi che, oltre a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, a realizzare politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso. Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale) o straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo).
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente delle aziende già rientranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 157 del 28 aprile 2000.
Come precisato nella nota prot. n. 29/0000530/P del 28 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la disciplina prevista dal D.I. n. 82761 si applica alle istanze presentate a decorrere dal 25 ottobre 2014.
Conseguentemente, alle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo presentate prima di tale data trova applicazione la disciplina dettata dal decreto n. 157/2000.
 
3 Prestazioni ordinarie ed emergenziali
 
3.1 Tipologia
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del D.I. 82761/2014, il Fondo provvede, in via ordinaria:
a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, o in applicazione di contratti di solidarietà espansivi di cui all’art. 5, comma 1 lettera a) punto 3;
per l’anno 2013, 2014 e 2015, all’erogazione di un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI in favore dei lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Poiché a decorrere dal 24 settembre 2015 questa prestazione è stata abrogata dall’art. 46, lett. q) del D.Lgs. n. 148/2015, le domande verranno gestite secondo quanto precisato nel paragrafo 4.3.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett c) e dell’art. 12, comma 1, del medesimo decreto, il Fondo provvede, in via emergenziale:
all’erogazione di un assegno emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs. 22/2015;
al finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione (c.d.
outplacement
).
 
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
 
Le domande di accesso alle prestazioni sia ordinarie che emergenziali, esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale, sono deliberate secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
L’accesso alle prestazioni ordinarie avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Nuove richieste di accesso alle predette prestazioni, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno, quindi, essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
A norma dell’art. 9, comma 7, del D.I. 82761/2014 i soggetti ammessi alle prestazioni ordinarie che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, prima di poter accedere ad ulteriori forme d’intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere al rimborso, totale o parziale, dell’importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione, mediante un piano modulato di restituzione.
 
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 6, comma 1, alle prestazioni ordinarie ed emergenziali sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato (cfr. nota MLPS prot. n. 29/6059 del 14 settembre 2015) delle aziende di cui al precedente paragrafo 2, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Con delibera n. 2 del 26/11/2015 (allegato 1), è stato altresì precisato che sono da considerarsi beneficiari degli interventi del Fondo, tutti i lavoratori e tutte le aziende dalle quali gli stessi dipendono e che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Pertanto deve ritenersi superato quanto previsto dalla circolare n. 73/2005 in merito all’individuazione delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento istitutivo del Fondo.
Ai sensi dell’art. 7, comma 4, i dirigenti possono accedere esclusivamente alle prestazioni di assegno emergenziale e di assegno ordinario, e sono pertanto esclusi dalla prestazione ordinaria per la causale relativa all’applicazione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all’art. 5, comma 1 lettera a, punto 3, nonché dagli interventi per i programmi formativi.
L’accesso alle prestazioni ordinarie ed emergenziali non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.
 
4 Prestazioni ordinarie
 
4.1 Programmi formativi
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) punto 1 del D.I. n. 82761/2014, il Fondo provvede, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.
 
4.1.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento
 
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del decreto citato, l’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.
Ai sensi del successivo comma 2, le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale.
Qualora non si raggiunga l’accordo aziendale, l’azienda non potrà accedere all’intervento richiesto.
Ciascun intervento è determinato in misura non superiore alla metà dell’ammontare complessivo del contributo ordinario dovuto dall’impresa istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda (interpretazione condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le note 29/5039 del 22/10/2015 e 40/21636 del 02/11/2015), al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e dei finanziamenti già deliberati e fruiti da parte della medesima azienda istante per programmi formativi (c.d. tetto aziendale).
Nei casi di ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie, quali l’assegno ordinario, le domande di accesso alla formazione saranno accolte nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante sino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni ordinarie (assegno ordinario e formazione) già deliberate. Come ulteriormente precisato dal Comitato Amministratore con la delibera n. 3 del 26/11/2015 (allegato 2), perché si configuri il ricorso congiunto alle prestazioni di cui al punto 3 l’accordo sindacale di cui all’art. 7, comma 2 del D.I. 82761/2014 deve prevedere una coincidenza temporale, anche solo parziale, tra le medesime prestazioni.
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente per via telematica, alla sede INPS competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori coinvolti nel programma formativo ovvero competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del 25/06/2014.
Le istruzioni operative per l’inoltro
on-line
delle domande di accesso alla prestazione in commento sono state fornite con circolare n. 122 del 17 giugno 2015.
 
4.1.2 Elementi della domanda
 
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:
il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte;
l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
la data dell’accordo sindacale;
la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti:
a) di aver usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l’importo finanziato;
b) l’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.
Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
Così come definito nella già citata delibera n. 3/2015, ciascuna domanda di accesso alla prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del D.I n. 82761/2014 (programmi formativi), può riguardare prestazioni aventi durata non superiore ai dodici mesi. Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e comunque non oltre il sesto mese da tale data, o dalla data dell’accordo se successiva. Il Comitato prende in esame le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.
 
4.1.3 Misura e durata dell’intervento
 
La misura dell’intervento richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione.
Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall’imponibile previdenziale del lavoratore interessato.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.I. n. 82761/2014, la domanda di finanziamento non potrà riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.
 
4.1.4 Modalità di finanziamento dell’intervento formativo e modalità operative
 
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dalle medesime aziende dovuti per i propri dipendenti.
A fini delle operazioni di conguaglio, le aziende autorizzate si atterranno alle seguenti modalità:
all’interno del flusso Uniemens, nella sezione <DenunciaAziendale>, nell’elemento <RecuperoPrestFondiSol> <CausaleRecPrest> dovrà essere indicata la nuova causale “L114” che assume il significato di: “recupero formazione Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo D.I. n. 82761/2014” e nell’elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare.
Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione.
 
4.2 Assegno ordinario
 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), punti 2 e 3 e dell’art. 10, commi 2, 3 e 4 del D.I. n. 82761/2014, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale e secondo i limiti di durata attualmente previsti, a seconda della causale invocata, per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, così come disciplinato con le circolari n. 197 e n. 201 del 2015.
 
4.2.1 Cause di intervento
 
L’assegno ordinario, nella misura e nei limiti di cui, rispettivamente, ai successivi paragrafi 4.2.3 e 4.2.4, consiste nell’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, illustrate nella circolare n. 197/2015 (ordinarie) e nelle circolari n. 24 del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (straordinarie).
L’intervento è concesso per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, ovvero, in caso di riduzioni stabili di orario in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 3 del D.I. n. 82761/2014 o difensivi di cui all’art. 21, c. 1, lett. c), del D.lgs. 148/2015.
L’intervento, pertanto, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo, ovvero per favorire nuove assunzioni o evitare, in tutto o in parte, la riduzione o dichiarazione di esubero del personale.
Causali assegno ordinario
A titolo meramente ricognitivo, si ricorda che l’assegno ordinario, a decorrere dal 24 settembre 2015, può essere richiesto per le seguenti causali:
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
situazioni temporanee di mercato;
riorganizzazione aziendale;
crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
contratto di solidarietà;
contratti di solidarietà espansivi;
procedure concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31/12/2015).
 
 
Contratti di solidarietà espansiva (art. 5, comma 1, lettera a, punto 3)
L’art. 5, comma 1, lett. a), punto 3, e l’art. 10, comma 4, del D.I. 82761/2014 prevedono la corresponsione dell’assegno ordinario in applicazione di contratti di solidarietà espansivi previsti dall’articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Il D.Lgs. 148/2015 all’art. 46 comma 1, lettera i), ha abrogato gli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 726 del 1984 e con l’art. art. 41 ne ha sostituito integralmente la disciplina. Pertanto, atteso quanto disposto dall’articolo 46, comma 5, in base al quale i rinvii a disposizioni abrogate, si intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto medesimo tutti i richiami all’abrogato art. 2 del D. L. 726/1984 si intendono riferiti all’articolo 41.
Il contratto di solidarietà espansivo, a norma del richiamato art. 41, è un accordo aziendale tra datore di lavoro e sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti contestualmente all’effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L’accordo, che consente all’azienda di accedere anche a particolari benefici contributivi, deve essere depositato presso l’ispettorato provinciale del lavoro per la verifica della corrispondenza tra la concordata riduzione d’orario e le assunzioni a tempo indeterminato effettuate.
All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata, tra l’altro, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti, finalizzata alla concessione dell’assegno ordinario.
A norma dell'art. 41, comma 3, i benefici contributivi in questione non spettano ai datori di lavoro che nei 12 mesi antecedenti le assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazioni guadagni straordinaria.
La concessione dell’assegno ordinario, in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi, come confermato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con nota del 4 agosto 2015, n. 40/15783, è subordinata alla verifica, da parte dell’ispettorato provinciale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione dell'orario e l'assunzione di nuovi lavoratori. Pertanto, al momento della presentazione della domanda, le aziende devono allegare il parere positivo dell’ispettorato provinciale del lavoro, rilasciando contestualmente apposita dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che non sono stati adottati provvedimenti di riduzione o sospensione del personale.
A norma dell’art. 10, c. 4, del D.I. n. 82761/2014, la prestazione è dovuta nella misura dell’80 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, le quali non possono essere complessivamente superiori al 60 per cento dell’orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL di categoria, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazioni guadagni per l’industria in quanto compatibili. L’assegno viene erogato per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, e comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.
 
Le istanze saranno valutate, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale  n. 95442 del 15 aprile 2016 adottato ai sensi dell’art. 16, c. 2, del D.lgs. 148/2015 e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, adottato per l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.
 
4.2.2 Criteri e modalità di accesso
 
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del citato decreto, l’accesso al finanziamento degli interventi a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività lavorativa è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste.
Ai sensi del successivo comma 2, le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale che, per i casi di accesso all’assegno ordinario, deve individuare una pluralità di strumenti, secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Qualora non si raggiunga l’accordo aziendale, l’azienda non potrà accedere all’intervento richiesto.
Ai sensi del successivo art. 9, comma 4, ciascuna domanda di accesso alla sola prestazione di assegno ordinario o di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi e assegno ordinario, viene accolta nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda (cfr. note MLPS n. 29/5039 del 22/10/2015 e n. 40/21636 del 02/11/2015), al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno ordinario.
 
4.2.3 Misura della prestazione
 
A norma dell’art. 10, comma 2 e 4 del citato decreto, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto, ai sensi dell’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, del 5,84%, pari all’ammontare dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti dalla medesima legge. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
All’assegno ordinario si applicano i massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria.
L’assegno ordinario, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Pertanto, per l’anno 2016, la misura massima mensile lorda della prestazione, erogabile al netto della summenzionata riduzione del 5,84 percento, è pari a € 914,96 per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.102,24 e ad € 1.099,70 per retribuzioni superiori ad € 2.102,24 (circ. 19/2015). Gli importi vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO.
In ogni caso, la misura dell’assegno, considerata in concorso con le prestazioni di sostegno al reddito pubbliche o di categoria, non potrà essere comunque superiore all’80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore interessato per le ore o giornate non lavorate.
 
4.2.4 Durata dell’intervento
 
Stante il disposto dell’art. 46, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina sulla durata massima, contenuta all’art. 10, c. 3, si intende riferita, a decorrere dal 24 settembre 2015, alle disposizioni contenute nell’art. 30, c. 1, del citato D.Lgs. n. 148/2015 e delineate dall’Istituto con la citata circolare n. 201/2015, alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio.
 
Disciplina previgente per le domande presentate in data antecedente al 24 settembre 2015
Alle istanze presentate fino al 23 settembre 2015, si continua ad applicare la disciplina dell’art. 3, comma 31 della l. 92/2012: per le causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, ciascun intervento, ai sensi dell’art. 10, comma 3, può avere una durata massima non superiore alle durate massime previste dall’art. 6, commi 1, 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale: ne deriva che l’intervento è corrisposto per un periodo massimo di tre mesi continuativi. In casi eccezionali questo periodo può essere prorogato trimestralmente, previa presentazione di una nuova istanza, fino a un massimo complessivo di dodici mesi in un biennio mobile.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è già stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio mobile.
 
4.2.5. Contribuzione correlata
 
L’articolo 10, comma 10, del citato decreto prevede che, per i periodi di erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) punti 2 e 3, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata.
Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente (articolo 10, comma 12, del D.I. 82761/2014). In particolare, per il 2016, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2016 è pari a € 100.324,00.
 
4.2.6 Contributo addizionale
 
In caso di fruizione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punti 2 e 3 è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni.
Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.
 
4.2.7 Termini e modalità di presentazione della domanda
 
Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 24 settembre 2015, le aziende interessate, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la citata circolare n. 201/2015, alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla struttura INPS competente in base all’unità produttiva.
Per la corretta individuazione dell’unità produttiva si rinvia a quanto specificato al par. 1.4 della circ. 197/2015.
Nel caso di imprese assoggettate a procedure concorsuali, esclusivamente laddove vi sia l’autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d’impresa, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore, previo esperimento delle procedure di cui al par. 4.2.1, presentano alla sede competente la domanda intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale, le eventuali proroghe e i dati necessari alla liquidazione delle prestazioni in favore degli aventi diritto. La suddetta causale non potrà essere invocata per sospensioni con decorrenza successiva al 01/01/2016.
 
4.2.8 Pagamento delle prestazioni
 
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura INPS competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
L’assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro.
Al riguardo, si evidenzia che con il D.Lgs. n. 148/2015, il legislatore ha introdotto termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori, che, a norma dell’art. 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi:
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2015 al 15/06/2016
data autorizzazione INPS: 20/07/2015
data decorrenza termine: 30/06/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata)
termine di decadenza: 31/12/2016
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2016.
 
dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS;
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2015 al 15/06/2016
data autorizzazione INPS: 20/07/2016
data decorrenza termine: 20/07/2016 (data autorizzazione INPS successiva alla scadenza del termine di durata)
termine di decadenza: 21/01/2017
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2017
 
dalla data di entrata in vigore del decreto, per i trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto.
Esempio:
periodo di sospensione: dal 01/08/2014 al 31/07/2015
data autorizzazione INPS: 15/10/2014
data decorrenza termine: 24/09/2015
termine di decadenza: 25/03/2016
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza marzo 2016.
 
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria, né su flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto può essere autorizzato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie. In tali eventualità, laddove le motivazioni dell’azienda siano da ritenersi fondate, le competenti strutture territoriali dell’INPS possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr. circolare n. 197/2015 in materia di CIG).
Nelle more del completamento della procedura che dovrà occuparsi della gestione
end to end
del processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni a carico dei fondi di solidarietà e delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle stesse, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
I datori di lavoro, per la comunicazione dei dati necessari all’erogazione delle prestazioni, continueranno ad avvalersi, per tali periodi, del mod. SR41. A tal fine, con messaggio n. 7636 del 28/12/2015, sono state fornite le istruzioni per la gestione del periodo transitorio.
Le sedi competenti dovranno verificare al momento del pagamento che, per il periodo di competenza dello stesso, i lavoratori beneficiari non siano titolari di altre posizioni giuridiche ovvero prestazioni incompatibili con il trattamento autorizzato, così come evidenziato nei successivi paragrafi.
Con successivo messaggio verrà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile.
 
4.2.9 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
 
Ai sensi dell’art. 10 comma 6 del citato decreto, l’erogazione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore, durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa non svolga alcun tipo di lavoro in favore di soggetti terzi, sia essa in forma autonoma ovvero subordinata, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro accessorio di cui agli artt. 48 e ss. del D.lgs. n. 81/2015.
Si ritiene comunque valido il richiamo alle disposizioni vigenti di cui alle circolari n. 130 del 04/10/2010 e n. 170 del 13/10/2015.
L’art. 8, c. 3, nel replicare l’abrogata disciplina dell’art. 8, c. 5, della l. 160/88, dispone che il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa. Tuttavia, il medesimo art. 8, c. 3, prevede che le comunicazioni dei datori di lavoro (UNILAV) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOM), di cui all’art. 4-bis del D.Lgs. 181/2000, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione a carico dei lavoratori.
In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva.
Per quanto qui non disciplinato, si rimanda alla circolare n. 201 del 2015 sull’assegno ordinario.
 
4.2.10 Assegno ordinario e altre prestazioni
 
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, non è inoltre dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.
Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
 
4.3 Integrazione ASpI ai lavoratori sospesi
 
Come già anticipato, l’art. 46, comma 1, lett. q), del D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, ha abrogato l’art. 3, comma 17, della L. 28 giugno 2012, n. 92.
L’Istituto, con messaggio n. 7037 del 18/11/2015, coerentemente con quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 27 del 20 ottobre 2015, ha disposto che si procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione del 2015 – sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia avuto inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.
Ciò premesso, considerato che alla data del 12 ottobre 2015 non sono pervenute domande relativamente alla prestazione in commento, la stessa non è più concedibile.
 
5 Prestazioni emergenziali
 
Ai sensi dell’art. 12 il Fondo provvede in via emergenziale:
 
all’erogazione, a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), di un assegno per il sostegno al reddito integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs. 22/2015 di seguito denominato assegno emergenziale, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria;
al finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, di seguito denominato
outplacement
, della durata massima di dodici mesi, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione.
 
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
 
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.I. n. 82761/2014, l’accesso alle prestazioni emergenziali è subordinato all’espletamento delle vigenti procedure contrattuali di prevenzione dei conflitti collettivi e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che queste ultime si concludano con un accordo aziendale. Qualora non si raggiunga l’accordo aziendale, l’azienda non potrà accedere all’intervento richiesto.
Ciascuna domanda viene presa in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, secondo l’ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
Ai sensi dell’art. 12, comma 7, hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell’attività non sia disposta o sia cessata.
Ciascuna domanda di accesso alle prestazioni di cui all’art. 12, comma 1 lett. a) e b) del D.I. n. 82761/2014 viene accolta entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione.
 
5.2 Assegno emergenziale
 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del D.I. 82761/2014, a favore dei lavoratori licenziati a seguito di procedure di gestione degli esuberi e non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo provvede all’erogazione di un assegno emergenziale, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria.
 
5.2.1 Misura della prestazione
 
L’assegno emergenziale viene calcolato per il 2016 nelle seguenti misure:
 
80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.41, che, attualmente è pari al 5,84%, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.281,32, se la retribuzione tabellare annua dell’interessato è inferiore ad euro 38.494,84. Tale riduzione si applica esclusivamente nell’eventualità in cui l’importo della prestazione in pagamento sia pari o superiore all’80% della retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso UNIEMENS. La riduzione così determinata, come confermato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota del 4 agosto 2015, n. 40/15783, rimane nella disponibilità del Fondo;
70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua dell’interessato compresa tra Euro 38.494,84 ed Euro 53.690,17 , con un massimale pari Euro 3.068,44;
60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore ad Euro 53.690,17, con un massimale pari ad un importo di 3.568,87euro lordi mensili.
 
Come confermato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 40/15783 del 4 agosto 2015 gli importi sopra riportati sono rivalutati annualmente secondo i criteri e le modalità in atto per la cassa integrazione guadagni.
Si precisa che nella retribuzione tabellare devono essere ricomprese le seguenti voci mensili, ove fruite: stipendio, scatti di anzianità, importo
ex
ristrutturazione tabellare, assegno
ad personam
(assegno ex-differenza tabelle; assegno
ex
-differenza valore scatto; assegno ex-premio di rendimento), indennità
ex
accordo del 21 dicembre 2012 (E.D.R.).
Si tratta di voci corrisposte per tredici mensilità, pertanto i relativi importi mensili andranno moltiplicati per 13 ai fini della retribuzione annua utile per l’individuazione della fascia reddituale di appartenenza ai fini dell’applicazione del massimale.
L’erogazione dell’assegno emergenziale avviene ad integrazione, sia nell’importo che nella durata, dell’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015, ad integrazione dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs. 22/2015, ed è, quindi, subordinata al riconoscimento dell’indennità stessa. Pertanto, durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI, al lavoratore viene erogato un assegno emergenziale il cui importo lordo viene ridotto in misura corrispondente al valore lordo della prestazione di disoccupazione. Viceversa, durante il periodo successivo alla fine dell’indennità ASpI/NASpI viene erogato l’intero importo a titolo di assegno emergenziale.
 
5.2.2 Durata della prestazione – sospensione cumulo e decadenza
 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a), del decreto n. 82761/2014, la durata massima dell’assegno emergenziale è di 24 mesi, ricompresi i periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione, fermo restando il permanere della condizione di disoccupazione involontaria.
All’assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti in materia di sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento ASpI (o del trattamento NASpI, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015). La sede competente alla gestione e liquidazione della prestazione emergenziale è la stessa sede competente alla gestione e liquidazione dell’indennità di disoccupazione. Di seguito si fornisce, a titolo meramente esemplificativo, una casistica ricorrente sia nel caso di coesistenza dell’assegno emergenziale con l’indennità di disoccupazione sia nel caso in cui l’assegno emergenziale venga erogato in via esclusiva. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa generale in materia di indennità di disoccupazione ASpI/NASpI ed alle circolari INPS n. 94/2015, n.142/2015 e 194/2015, in materia di indennità di disoccupazione NASpI.
L’assegno emergenziale, pertanto, decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda di disoccupazione è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
Se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l’assegno emergenziale spettano dall’ottavo giorno successivo al termine dell’indennità sostitutiva, se la domanda di indennità di disoccupazione viene presentata entro l’ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo di mancato preavviso. L’indennità di disoccupazione e l’assegno emergenziale decorrono, invece, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di disoccupazione, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.
In materia di sospensione, qualora durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione e dell’assegno emergenziale il lavoratore disoccupato venga assunto con contratto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (che per il lavoro dipendente è di 8.000 euro), entrambe le prestazioni sono sospese d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, le stesse sono nuovamente corrisposte per il periodo residuo spettante al momento in cui erano state sospese.
Considerato che l’assegno emergenziale segue le regole dell’indennità di disoccupazione, i periodi di eventuale sospensione sono considerati periodo neutro e comportano uno slittamento in avanti anche della durata dell’assegno emergenziale per il periodo corrispondente alla sospensione, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi per la fruizione dell’assegno.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto, invece, nel periodo di percezione sia dell’indennità di disoccupazione che dell’assegno emergenziale, con contratto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto alla fruizione dell’assegno stesso oltre ovviamente a perdere il beneficio dell’indennità di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore, in corso di fruizione della indennità di disoccupazione e dell’assegno emergenziale, si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - l’assicurato continua a percepire entrambe le prestazioni, cumulandole con il reddito da lavoro dipendente. L’indennità di disoccupazione è ridotta, però, di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore, per mantenere il diritto alla prestazione ridotta, deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione; laddove, invece, il rapporto di lavoro sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza. Per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015 (NASpI), oltre alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è necessario altresì che il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, debbano essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9 del D.lgs. n. 22/2015).
Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi involontariamente da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire l’ASpI/NASpI ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS, a pena di decadenza, entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere. L’importo dell’indennità ASpI/NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (circ. n.94/2015).
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, parasubordinata o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (rispettivamente di 4.800 euro per il lavoro autonomo e di 8.000 euro per il lavoro parasubordinato), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di disoccupazione se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In tal caso l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80 per cento dei reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l’indennità di disoccupazione e il trattamento integrativo percepiti dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
E’ prevista altresì, la cumulabilità per intero della prestazione NASpI con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000,00 per anno civile.
Per i compensi che superano detto limite e sino a 7.000,00 euro per anno  civile la prestazione di disoccupazione sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso della predetta attività solo, però, se questo supera il limite dei 3.000,00 euro, pena la decadenza dell’indennità NASpI e dal trattamento integrativo (circ. N. 142/2015 e msg. 494/2016).
Stante il disposto dell’art. 12, comma 3, del decreto 82761/2014, così come confermato nella citata nota ministeriale n. 40/15783, che prevede l’applicazione all’assegno emergenziale delle regole in materia di decorrenza, sospensione e decadenza previste per l’indennità ASpI/NASpI, non si applicano all’assegno le altre regole previste per l’indennità pubblica di disoccupazione. Ne deriva che l’importo dell’assegno emergenziale, determinato all’origine quale integrazione della prestazione pubblica, a differenza dell’indennità ASpI/NASpI, che viene ridotta al verificarsi delle singole fattispecie e con le modalità sopra descritte, rimane cristallizzato all’importo in godimento alla data precedente all’inizio delle singole attività lavorative senza l’applicazione di alcuna riduzione.
Non trova altresì applicazione all’assegno emergenziale l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità in quanto non espressamente previsto dal decreto n. 82761/2014. Il lavoratore, quindi, pur nel caso in cui abbia diritto alla corresponsione anticipata dell’indennità ASpI/NASpI, non può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo del trattamento emergenziale, spettante e non ancora erogato (cfr. circ. 94/2015). L’assegno emergenziale continuerà, pertanto, ad essere erogato mensilmente, compatibilmente al mantenimento dello
status
di disoccupazione come sopra specificato, nell’importo dell’integrazione, per il periodo teorico di durata dell’ASpI/NASpI, e nell’importo intero per il restante periodo.
Durante il periodo di percezione del solo assegno emergenziale, non è inoltre dovuto, in quanto non previsto dal più volte richiamato decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.
Come precisato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con nota del 4 agosto 2015, n. 40/15783, le regole vigenti in materia di decorrenza, sospensione e decadenza previste per l’indennità ASpI/NASpI si applicano anche nel periodo di percezione del solo assegno emergenziale.
 
5.2.3 Contribuzione correlata
 
Per il periodo di percezione del solo assegno emergenziale, il Fondo provvede al versamento, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, della contribuzione correlata, calcolata applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente all’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. Si rinvia, in proposito, alle indicazioni fornite al paragrafo 4.2.5.
Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
Durante il periodo di percezione dell’indennità ASpI/NASpI e dell’assegno emergenziale ad integrazione, è, invece, escluso il versamento della contribuzione correlata. Per tale periodo verrà operato l’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali.
Il periodo di corresponsione del solo assegno emergenziale è contrassegnato da un apposito codice contribuzione (cod. 357), utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in corrispondenza del trattamento informatizzato e da UNEX per l’esposizione del periodo stesso nell’estratto conto degli interessati.
 
5.2.4 Termini e modalità di presentazione della domanda
 
La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, alla sede INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del 25/06/2014 o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda. Con circolare n. 203 del 2015 sono state fornite le istruzioni operative per l’inoltro
on-line
delle domande di finanziamento della prestazione a carico del Fondo.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante:
la dichiarazione di impegno al versamento del contributo emergenziale a carico dell’azienda;
la dichiarazione delle causali dell’intervento richiesto;
la dichiarazione di avente titolo di precedenza in seguito a provvedimento dichiarativo di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria.  
Alla domanda, infine, deve essere allegato l’accordo sindacale e la lista dei lavoratori coinvolti.
Il finanziamento richiesto, comprensivo sia dell’importo dell’assegno emergenziale che della relativa contribuzione correlata, viene stimato dall’Istituto sulla base dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante a ciascun lavoratore licenziato. Nella stima dell’importo da finanziare si dovrà tenere conto anche delle somme che dovranno liquidarsi ai lavoratori interessati a titolo di indennità di disoccupazione.
Resta inteso che il pagamento dell’integrazione al lavoratore è subordinato all’effettiva presentazione della domanda di indennità di disoccupazione e al riconoscimento della stessa.
 
5.2.5 Contribuzione emergenziale
 
In caso di fruizione dell’assegno emergenziale è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo emergenziale la cui misura è pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo.
Per il versamento del contributo emergenziale, quantificato dalla delibera del Comitato amministratore, l’azienda provvederà ad effettuare un bonifico sulla contabilità speciale accesa alla Sede dove è stata presentata la domanda di assegno emergenziale presso la tesoreria provinciale dello Stato con le seguenti distinte causali: «contributo a copertura assegno emergenziale, art. 12 D.I. n. 82761/2014» e «contribuzione correlata all’assegno emergenziale, art. 12 D.I. n. 82761/2014».
Ai sensi del successivo art. 12, comma 8, qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale di cui al precedente comma 5, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo, da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti nazionali ed indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate dal Fondo stesso.
  
5.2.6 Modalità di pagamento dell’assegno emergenziale
 
La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione dell’assegno emergenziale si compone di due fasi, una istruttoria, svolta dalla Direzione Generale, finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte Comitato Amministratore del Fondo, e l’altra di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle sedi competenti che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda di ASpI/NASpI. Il pagamento dell’assegno avverrà tramite la stessa procedura di gestione delle domande di disoccupazione (DSweb), secondo le modalità indicate dal lavoratore.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo per l’intero importo della prestazione e della relativa contribuzione correlata, la delibera è comunicata all’azienda ai fini del pagamento della contribuzione emergenziale ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
La procedura effettuerà automaticamente il pagamento mensile dell’assegno emergenziale soltanto dopo che si è proceduto, per lo stesso lavoratore, alla liquidazione dell’ASpI/NASpI, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come assegno emergenziale.
 
5.2.7 Compatibilità con altre prestazioni
 
 
L’assegno emergenziale, pur se regolato dalle disposizioni sull’indennità di ASpI/NASpI per decorrenza, sospensione e decadenza, rappresenta tuttavia una prestazione integrativa disciplinata da disposizioni speciali, non equiparabile
tout court
all’indennità di disoccupazione.
Pertanto, laddove la lavoratrice che stia percependo l’indennità di disoccupazione e, ad integrazione, l’assegno emergenziale, entri in maternità, il diritto all’indennità di maternità sarà pienamente riconosciuto, secondo le regole dell’indennità ASpI/NASpI. Al termine del periodo di sospensione per maternità obbligatoria sia l’indennità di disoccupazione che l’assegno emergenziale, riprendono ad essere corrisposti per il periodo residuo spettante al momento in cui in cui l’indennità e l’assegno stesso erano stati sospesi. Viceversa, alla lavoratrice che abbia terminato il periodo ordinario di indennità di disoccupazione e stia percependo, fermo restando lo stato di disoccupazione, il solo assegno emergenziale, non potrà riconoscersi il trattamento di maternità.
 
5.3 Regime fiscale
 
L’assegno emergenziale, sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli artt. 6 e 49 del DPR n. 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’art. 17 comma 1, lett. b) del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli artt. 12 e 13 del TUIR su richiesta dell’interessato.
 
5.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale -
outplacement
 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.I. 82761/2014, il Fondo provvede, in via emergenziale, al finanziamento, a favore dei lavoratori licenziati percettori di assegno emergenziale, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, di seguito
outplacement
, della durata massima di dodici mesi, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione.
 
5.4.1 Condizioni, criteri, modalità di accesso e misura del finanziamento
 
L’accesso alla prestazione di
outplacement
, oltre che alla disciplina già prevista al paragrafo 5.1, è condizionato al rispetto, delle seguenti condizioni:
che le aziende siano già state autorizzate al finanziamento di cui all’art. 12, comma 1, lettera a) (assegno emergenziale);
che i lavoratori facciano richiesta, durante il periodo di percezione dell’assegno emergenziale, della prestazione di supporto alla ricollocazione professionale;
che la fruizione dei programmi di ricollocazione professionale sia ricompresa nel periodo di effettiva percezione dell’assegno emergenziale.
 
Ai sensi del comma 5, del citato articolo, è dovuto da parte dell’azienda un contributo emergenziale il cui ammontare è pari alla metà della prestazione deliberata dal Fondo.
 
5.4.2 Termini e modalità di presentazione della domanda
 
La domanda di accesso alla prestazione di
outplacement
, redatta secondo il modello allegato (allegato 3) deve essere presentata, esclusivamente via PEC, alla sede INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circolare 80 del 25/06/2014 o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda mettendo per conoscenza l’indirizzo PEC della DCPSR: dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it.
La domanda dovrà riferirsi esclusivamente a programmi di supporto alla ricollocazione professionale già svolti.
Per l’accesso alla prestazione, la domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:
il numero complessivo dei lavoratori per i quali si richiede l’intervento;
la durata dell’intervento;
i dati identificativi dell’azienda incaricata dell’esecuzione dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale;
l’importo del finanziamento richiesto;
la dichiarazione delle causali dell’intervento richiesto;
la dichiarazione di avente titolo di precedenza in seguito a provvedimento dichiarativo di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria;
la dichiarazione che le domande presentate dai lavoratori per l’accesso ai programmi di supporto alla ricollocazione professionale sono custoditi dall’azienda medesima e disponibili per ogni richiesta;
la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesti di aver usufruito o meno di altri finanziamenti per
outplacement
previsti da Fondi nazionali, dell’Unione Europea o della cooperazione, in caso affermativo, l’indicazione del periodo, del numero di lavoratori coinvolto, dell’importo finanziato e il soggetto erogatore.
Alla domanda, infine, deve essere allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari dell’intervento, l’accordo sindacale e copia delle fatture rilasciate dall’azienda incaricata dell’esecuzione dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale.
 
5.4.3 Modalità di pagamento dell’
outplacement
 
La Società, incaricata allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale, fatturerà l’intero costo del servizio all’azienda richiedente, la quale effettuerà il pagamento dell’intera quota alla Società di outplacement. Poiché è previsto che l’azienda versi un contributo emergenziale pari alla metà della prestazione, il Fondo delibererà l’importo complessivo della spesa riconosciuta, mentre l’azienda sarà autorizzata a conguagliarsi l’importo al netto del contributo emergenziale.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
L’azienda, successivamente all’esito della autorizzazione, recupererà l’importo a carico del Fondo attraverso il sistema del conguaglio dei contributi dalle medesime aziende dovuti per i propri dipendenti.
A fini delle operazioni di conguaglio, le aziende autorizzate si atterranno alle seguenti modalità:
all’interno del flusso Uniemens, nella sezione <DenunciaAziendale>, nell’elemento <RecuperoPrestFondiSol> <CausaleRecPrest> dovrà essere indicata la nuova causale “L118” che assume il significato di:  “recupero outplacement Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo D.I. n. 82761/2014” e nell’elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare;
Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione.
 
6 Istruzioni operative
 
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo del Credito Cooperativo. La procedura guiderà l’operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al comitato della proposta di deliberazione, al pagamento della prestazione.
 
6.1 Istruttoria della domanda
 
All’atto della ricezione della domanda di finanziamento di una delle prestazioni ordinarie o emergenziali erogate dal Fondo, le Strutture territoriale INPS competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:
la completezza della domanda;
che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo;
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
la proporzionalità tra tetto aziendale e importo richiesto
Inoltre, per l’assegno ordinario, dovrà essere verificato anche:
il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
l’integrabilità della causale;
la compatibilità dei lavoratori;
la presenza di prestazioni incompatibili con l’assegno ordinario (es.: contratto di solidarietà di tipo b o CIG in deroga)
Le domande di intervento presentate dalla singola azienda possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territoriale INPS predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione Centrale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Sedi.
 
6.2 Delibera di concessione
 
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo.
Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
 
7 Monitoraggio e rendicontazione della spesa
 
L’art. 35, c. 1, del D.Lgs. 148/2015, stabilisce che i Fondi hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il Comitato o in sua vece l’Istituto in caso di inadempienza di questi, possono proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni ovvero alla misura dell’aliquota di contribuzione. In caso di assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Ciò premesso, per garantire la corretta gestione del Fondo e assicurare continuità di reddito ai beneficiari delle prestazioni del Fondo, l’Istituto monitorerà costantemente il flusso delle entrate e delle uscite avvalendosi di
report
mensili per la rendicontazione della spesa e la rilevazione del residuo disponibile.
 
8 Istruzioni contabili
 
8.1 Programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale - art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del D.I. n. 82761/2014
 
Ai fini della rilevazione dell’onere per i programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del D.I. n. 82761/2014, evidenziato nel flusso UNIEMENS con il codice “L114”, da parte delle aziende che accedono al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi (cfr. istruzioni operative di cui al paragrafo 4.1.4), si istituiscono i nuovi conti:
FCR30110 per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza degli anni precedenti;
FCR30170 per l’imputazione dell’onere per il finanziamento dei programmi formativi, di competenza dell’anno in corso.
I citati conti verranno gestiti in via automatizzata, da parte della procedura informatica di ripartizione contabile DM.
 
8.2 Assegni ordinari per il sostegno del reddito – art. 5, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), del D.I. n. 82761/2014
 
Per le imputazioni contabili connesse con il pagamento diretto ai beneficiari degli assegni ordinari di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) e punto 3), del citato D.I. n. 82761/2014, si rimanda alle istruzioni fornite con il messaggio n. 7636 del 28/12/2015.
Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per la rilevazione dei contributi ordinari di finanziamento del Fondo in parola, derivanti da modd. DM10 insoluti e DM10/V:
FCR21120 per imputare il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;
FCR21180 per imputare il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Con il citato messaggio n. 7636/2015 è stato istituito, altresì, il conto FCR32141, di rilevazione dell’onere per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni ordinari, interamente a carico del Fondo, nonché l’ulteriore conto FPR22141, per imputare l’accreditamento della medesima contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I due conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee e, in questa sede, vengono opportunamente ridenominati.
Le istruzioni contabili per rilevare l’anticipazione dell’assegno ordinario da parte dei datori di lavoro, posto successivamente a conguaglio nelle denunce aziendali, verranno fornite separatamente, all’atto della definizione delle relative istruzioni operative e procedurali, come già anticipato nel paragrafo 4.2.8.
 
8.3 Assegno emergenziale – art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 82761/2014
 
Per le prestazioni di cui all’art. 12, del citato D.I. n. 82761/2014 (“Sezione emergenziale”), si istituiscono i nuovi conti:
FCR30113 – Assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 82761/2014;
FCR10133 – Debiti per assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 82761/2014.
Per la contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell’art. 26, della legge n. 41/1986, effettuata sugli assegni emergenziali, come previsto dall’art. 12, comma 3, del citato D.I., dovrà essere utilizzato il conto FCR22100, istituito con il più volte menzionato messaggio n. 7636/2015.
La procedura informatica deputata al pagamento accentrato di tali assegni dovrà essere conseguentemente aggiornata.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari andranno evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio di nuova istituzione:
“03145 – Somme non riscosse dai beneficiari – assegni a sostegno del reddito in via emergenziale – art. 12, comma 1, lettera a), D.I. n. 82761/2014”.
I recuperi di tali prestazioni, da imputare al nuovo conto FCR24133, dovranno essere evidenziati, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, con il nuovo codice bilancio:
“01133 – Recupero di assegni a sostegno del reddito in via emergenziale – art. 12, comma 1, lettera a), D.I. n. 82761/2014”.
Qualora al termine dell’esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse verranno imputate al nuovo conto FCR00133, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura “recupero crediti per prestazioni”, a tal fine, opportunamente aggiornata.
Lo stesso codice servirà per contraddistinguere eventuali crediti divenuti inesigibili, nel partitario del conto GPA00069.
Per imputare la riscossione del contributo dovuto dalle imprese a copertura parziale dell’onere per gli assegni emergenziali e della relativa contribuzione correlata, versato con le modalità di cui al paragrafo 5.2.5, si istituiscono i nuovi conti:
FCR21113 – Contributo a parziale copertura degli assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale – art. 12, comma 5, del D.I. n. 82761/2014;
FCR21114 – Contributo a parziale copertura della contribuzione correlata agli assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale – art. 12, comma 5, del D.I. n. 82761/2014.
Per la rilevazione contabile dell’onere per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli assegni emergenziali, per la sola parte a carico del Fondo (50%), in applicazione dell’art. 12, comma 4, del citato D.I., si istituisce il nuovo conto:
FCR32142 – Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni emergenziali (quota parte).
La registrazione contabile dell’accreditamento di tale contribuzione figurativa, mediante trasferimento economico dal Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, in entrata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con imputazione al medesimo conto FPR22141 di cui al precedente paragrafo 8.2, resta a cura della procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito.
 
8.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement” – art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 82761/2014
 
Al fine di rilevare contabilmente l’onere per i programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement”, di cui all’art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 82761/2014, conguagliato dalle aziende ed evidenziato nel flusso UNIEMENS con il codice “L118” (cfr. istruzioni operative di cui al paragrafo 5.4.3), si istituisce il nuovo conto:
FCR30116 – Oneri per i programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement”, a favore dei lavoratori percettori dell’assegno emergenziale, conguagliati con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 82761/2014.
Il contributo emergenziale versato dalle aziende, nella misura del 50% dell’intero onere relativo a tali programmi formativi, andrà imputato al nuovo conto FCR21116.
Si riportano nell’allegato n. 4 le variazioni intervenute al piano dei conti.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Cioffi
 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4