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Circolare numero 172 del 31/12/2010


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Direzione Centrale Entrate

 

Direzione Centrale Organizzazione

 

Direzione Centrale Sistemi

Informativi e Tecnologici

 

Direzione Centrale Vigilanza

 

Direzione Centrale Pianificazione e

Controllo Strategico

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 31/12/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 172 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

OGGETTO:

D.L. 78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010.

Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010.

Circolare n. 169 del 31 dicembre 2010.

Unicità della posizione contributiva aziendale.

Denuncia di iscrizione delle aziende: nuove disposizioni in materia di apertura delle posizioni contributive aziendali e di accentramento dei  relativi adempimenti.

 

 

SOMMARIO:

1)   Premessa.

2)   Obbligo di costituzione della posizione contributiva aziendale   (matricola/codice ditta).

3)   Unicità della posizione contributiva. Casi particolari.

4)   Obbligo di comunicazione nel caso di costituzione di una nuova sede operativa con dipendenti.

5)   Datori di lavoro in possesso di più matricole aventi classificazioni omogenee: facoltà di accentrare gli adempimenti contributivi su una sola posizione.

6)   Domande di accentramento già inviate in corso di definizione. 

7)   Datori di lavoro agricolo: peculiarità.

8)   Rilascio in produzione dei servizi web per la comunicazione delle unità operative.

 

 

 

 

1.    Premessa

 

Come descritto nella circolare n. 124 dell’11 dicembre 2009, il libro unico del lavoro, istituito con l’art. 39 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, ha sostituito i libri matricola, i libri paga e gli altri libri obbligatori dell’impresa (con esclusione del libro infortuni che non risulta abrogato).

L’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 attuativo della predetta norma, modificando le precedenti disposizioni in materia, al comma 1 dispone che il libro unico sia conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979 n. 12.

Infatti il libro unico del lavoro ha, tra le sua finalità, quella dello snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese attraverso la semplificazione della struttura di gestione dei rapporti di lavoro.

Conformemente a tale finalità ed in ragione sia delle linee organizzative delle strutture territoriali di produzione di cui alla circolare n. 102 del 12 agosto 2009, sia dei nuovi assetti organizzativi previsti per le Direzioni provinciali ad elevate dimensioni di cui alla recente circolare n. 129 dell’1 ottobre 2010, a parziale modifica ed integrazione delle disposizioni che finora hanno regolato le materie dell’obbligo di apertura di una posizione contributiva e dell’accentramento degli adempimenti contributivi, si forniscono le seguenti indicazioni.

 

 

2.    Obbligo di costituzione della posizione contributiva aziendale (matricola/codice ditta)

 

Le imprese, ed in generale i datori di lavoro, pur in presenza di una pluralità di unità operative, tendono a gestire unitariamente gli adempimenti in materia di lavoro, la gestione delle paghe e dei contributi, ivi compresi la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali.

Appare pertanto conforme a criteri di efficienza e snellezza amministrativa prevedere che la gestione degli adempimenti nei confronti dell’Istituto si concentri su di un’unica posizione contributiva.

Conseguentemente un datore di lavoro avrà l’onere di chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in fase di inizio dell’attività con dipendenti. Tale adempimento sarà effettuato, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

 

a)    nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese (circolare n. 41 del 26.3.2010);

b)    nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività dell’impresa, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell’Istituto (circolare n. 2 del 3.1.2007).

 

Pertanto, in attuazione della determinazione presidenziale INPS n. 75 del 2010 (assunta in base all’art. 38, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122) e come previsto dalla circolare n. 169/2010 con la quale è stato avviato il processo di telematizzazione esclusivo delle domande di servizio, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare il previsto modello DM68 (codice SC06) è abrogato.

 

 

3.    Unicità della posizione contributiva. Casi particolari.

 

Con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 erano state richiamate le regole per la richiesta di apertura di una posizione contributiva e della conseguente assegnazione della matricola aziendale, necessaria per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva dovuta in favore del personale dipendente.

In particolare, al punto 3.3 della citata circolare, erano stati indicati i criteri sulla competenza territoriale per l’accensione delle matricole ed era stata fornita una disamina di alcuni casi particolari per i quali era previsto l’utilizzo di distinte posizioni aziendali (messaggio INPS n. 19227 del 25 luglio 2007 – punto 1).

Diversamente dalle disposizioni sopra richiamate e in relazione a quanto indicato nel precedente punto 2, la posizione contributiva costituita in occasione dell’inizio dell’attività con dipendenti sarà di regola unica, anche qualora il datore di lavoro interessato si trovi, successivamente, a costituire nuove unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro, dunque, in tali circostanze, non dovrà richiedere l’apertura di una nuova e distinta posizione contributiva, ma gestirà i relativi adempimenti utilizzando la posizione contributiva già in essere e comunicando i dati identificativi della nuova unità operativa.

Pertanto, le disposizioni indicate al punto 3 della citata circolare 2/2007 devono intendersi superate alla luce dell’affermato principio di unicità.

 

Restano tuttavia ferme le disposizioni che regolano l’apertura di distinte posizioni aziendali in ragione delle quali, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversità di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.

 

 

Da ciò deriva che si continueranno ad avere distinte posizioni aziendali nei seguenti casi.

 

A)    Datore di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, è tenuto al versamento della contribuzione secondo obblighi e misura diversi.       

B)    Datore di lavoro che svolge attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche.

In considerazione delle caratteristiche particolari che fanno capo al concetto di autonomia, si sensibilizzano le Sedi all’attento rispetto dei criteri indicati nella circolare n. 207 del 25 luglio 1995 per stabilire l’autonomia tra più attività esercitate da un datore di lavoro.

 

C)  Imprese armatoriali.

Al riguardo, come già affermato al punto 1 del citato messaggio INPS 19227/2007, si ricorda che:

·        per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi esclusivamente al personale marittimo imbarcato, costituente l’equipaggio, soggetto alla legge n. 413/1984, deve essere aperta una distinta posizione contributiva per ciascuna nave armata; il datore di lavoro dovrà inoltrare la domanda d’iscrizione azienda con dipendenti, avvalendosi di uno dei canali previsti, presso la struttura territoriale INPS nella cui competenza è situato l’Ufficio Marittimo presso il quale è iscritta ciascuna nave, indipendentemente dalla presenza di altre posizioni contributive già aperte presso altre strutture territoriali dell’Istituto, fatto salvo quanto diversamente disciplinato con la circolare n. 28 del 26/01/1994 e con il successivo messaggio n. 12876 del 22/06/1995 in materia di autorizzazione, per le navi o per i gruppi, alla tenuta di un’unica posizione contributiva che è contraddistinta dal codice di autorizzazione “8Q”;

·        per il personale dipendente non soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 413/1984 (personale degli uffici amministrativi, personale addetto ai servizi di “comandata” su navi in disarmo, piloti dei porti e pratici locali, personale imbarcato su natanti non soggetti alla citata legge n. 413/1984, personale marittimo sbarcato per riposo a terra, in continuità di rapporto di lavoro, avente diritto allo sgravio di cui alla legge n. 30/1998), le ulteriori posizioni contributive dovranno essere accese presso le strutture territoriali INPS competenti, secondo quanto già precisato al punto 3.3 della circolare 2/2007.

 

D)  Imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera.

Al riguardo si ricorda che deve essere aperta una posizione contributiva per le imprese che operano in attività date in appalto sulle navi da crociera, mentre per il personale dipendente delle suddette imprese, di cui all’art. 3 del D. Lgs. 16 luglio 1947 n.708, assicurato ai fini previdenziali all’Enpals, dovrà essere attribuita una separata posizione contributiva (si vedano le circolari INPS  n.137 del 26 luglio 2002 e n. 67 del 16 aprile 2004).

 

 

E)     Agenzie di somministrazione (si veda la circolare n. 149 del 24.11.2010) che, a partire dal periodo di paga gennaio 2011, dovranno utilizzare 2 distinte posizioni:

·        per l’esposizione dei dati relativi ai lavoratori somministrati;

·        per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura. 

 

 

4.    Obbligo di comunicazione in caso di costituzione di una nuova unità operativa con dipendenti.

 

Con l’introduzione del principio dell’unicità della posizione contributiva non viene tuttavia meno l’obbligo della comunicazione dei dati identificativi dell’unità operativa nella quale sono occupati i dipendenti dell’Azienda e, ove nota, anche la durata temporale della stessa. In questi casi non occorrerà tuttavia aprire nuove posizioni contributive e richiedere un eventuale accentramento.

 

A tal fine, l’applicazione web descritta al successivo punto 8 assegnerà un numero progressivo identificativo dell’unità operativa che, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese di GENNAIO 2011, nell’ambito della comunicazione mediante flusso UniEmens, andrà riportato per ciascun lavoratore occupato nella predetta unità operativa (nell’ipotesi di aziende prive di sedi secondarie, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale “0” - zero).

 

La comunicazione della prima unità operativa comporterà anche la modifica del codice “Tipo Azienda” attribuito alla posizione aziendale.

In relazione a quanto sopra chiarito, i codici Tipo Azienda assumono il seguente nuovo significato:

 

-         A1: Azienda con una sola posizione, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento contributivo”;

-         A2: Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento contributivo – Principale”;

-         A3: Azienda con più posizioni, senza unità operative, non autorizzata all'accentramento contributivo – Secondaria”;

-         B1: Azienda con una sola posizione, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento contributivo”;

-         B2: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento contributivo – Principale”;

-         B3: Azienda con più posizioni, con più unità operative ovvero autorizzata all'accentramento contributivo – Secondaria”.

 

Nell’ipotesi di operazioni societarie (fusione, incorporazione, subentro, cessione e/o affitto di ramo d’azienda, ecc.) il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere a comunicare i dati identificativi delle unità operative acquisite (nelle quali sono occupati i dipendenti dell’azienda cedente).

Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n.54 dell’8 aprile 2009, soprattutto in relazione all’attribuzione del C.A. “5P”, avente il significato di “posizione contributiva interessata da operazioni societarie”.

 

 

5.    Datori di lavoro in possesso di più matricole aventi classificazioni omogenee: facoltà di accentrare gli adempimenti contributivi su una sola posizione.

 

Con la circolare n. 124 dell’11.12.2009 sono state fornite le prime istruzioni in materia di accentramento degli adempimenti contributivi.

Considerate le innovazioni introdotte in tema di unicità della posizione aziendale illustrate al punto 3 della presente circolare, i datori di lavoro già in possesso di più matricole aventi caratteristiche contributive omogenee che intendano semplificare ed unificare su una sola posizione contributiva il versamento della contribuzione in parola, hanno facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento contributivo.

Pertanto, a parziale modifica dell’attuale prassi, il provvedimento di autorizzazione all’accentramento verrà rilasciato esclusivamente nell’ipotesi di datori di lavoro in possesso di una pluralità di matricole aziendali, secondo le modalità di seguito indicate.

 

La richiesta andrà effettuata esclusivamente per il tramite dell’applicazione resa disponibile nei servizi online dell’Istituto come descritta al successivo punto 8. Pertanto i previsti modelli SC46 e SC47, istituti con la circolare 124/2009, sono abrogati.

L’eventuale accoglimento della domanda, dopo le necessarie verifiche in ordine all’assenza, sulla posizione contributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti in fase di accertamento e recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento.

 

 

6.    Domande di accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione.

 

Con riferimento alle domande di accentramento contributivo già inviate e in corso di definizione, occorre distinguere il caso in cui si chiede l’accentramento con riferimento ad una nuova sede operativa, ancora priva di matricola, da quello in cui si chiede l’accentramento con chiusura di una matricola già esistente.

 

Nel primo caso – accentramento di una nuova sede operativa ancora priva di matricola – le nuove disposizioni fanno venir meno la necessità di un autonomo provvedimento. Il datore di lavoro interessato potrà pertanto effettuare la comunicazione di apertura di una nuova sede operativa per il tramite dell’applicazione presente sui servizi internet dell’Istituto, ricevendo in tempo reale il numero identificativo della sede stessa.

 

Nel secondo caso – accentramento con riferimento ad una o più sedi aventi già una matricola – il datore di lavoro dovrà attendere l’emissione dell’apposito provvedimento di accentramento.

 

 

7.    Datori di lavoro agricolo: peculiarità.

 

Anche nel settore agricolo i datori di lavoro, per la gestione degli adempimenti contributivi nei confronti dell’Istituto, avranno l’obbligo della costituzione di un’unica posizione contributiva.

Pertanto, a parziale modifica delle disposizioni impartite con circolari n. 124 dell’11/12/2009 e n. 88 dell’11/07/2006, i datori di lavoro che assumono manodopera agricola dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

 

 

Stante la specificità del settore, fanno eccezione alla unicità della posizione contributiva le seguenti fattispecie.

 

·         Azienda che, in relazione alla diversa condizione soggettiva (tipo ditta), è tenuta al versamento della contribuzione secondo misure diverse; in tal caso deve essere presentata una denuncia aziendale per ogni tipo ditta anche se riferito allo stesso datore di lavoro e gli adempimenti contributivi saranno effettuati con il codice azienda corrispondente ad ogni singola D.A. e non sarà possibile richiedere l’autorizzazione all’accentramento.   

Nell’ipotesi di azienda operante con più tipi ditta nella stessa provincia e comune, il codice azienda deve essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc.

Nell’ipotesi di azienda operante con più attività autonome nella stessa provincia e comune, il codice azienda deve essere diversificato utilizzando il codice progressivo azienda 01, 02 ecc.

 

 

È data facoltà di richiedere l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi ai datori di lavoro agricoli già in possesso di più codici azienda aventi caratteristiche contributive omogenee.

La richiesta andrà effettuata esclusivamente per il tramite dell’applicazione resa disponibile nei servizi online dell’Istituto come descritta al successivo punto 8 e l’eventuale accoglimento della domanda, dopo le necessarie verifiche in ordine all’assenza, sulla posizione contributiva da accentrare, di scoperture e/o crediti in fase di accertamento e recupero, comporterà la chiusura delle posizioni contributive oggetto della richiesta di accentramento.

 

Con riferimento alle domande di accentramento contributivo per le quali, con riferimento alla posizione da accentrare, non risulta ancora approvata la D.A. ovvero non risulta approvata la D.A. della posizione accentrante e della posizione da accentrare, il datore di lavoro potrà effettuare i prescritti adempimenti secondo le modalità sopra descritte.

 

Si applicano, in ogni caso, tutte le disposizioni impartite con la presente circolare in quanto compatibili con la specificità del settore agricolo e restano ferme le altre disposizioni già impartite in materia e non innovate dalla stessa presente circolare.   

 

 

8.    Rilascio in produzione dei servizi web per la comunicazione delle unità operative.

 

Con il messaggio n. 4750 del 16.2.2010 è stata avviata la sperimentazione del servizio web “Accentramento contributivo”.

Considerato l’andamento positivo della sperimentazione condotta dai Consulenti del Lavoro la fase di test può definirsi conclusa ed il servizio web,  rivisitato sia in virtù delle indicazioni pervenute dagli utenti sperimentatori, sia per l’innovativa semplificazione amministrativa illustrata nei precedenti punti 2 e 5 è ora disponibile nel menu “Servizi on-line”, presente sul sito INTERNET dell’Istituto (http://www.inps.it).

 

Ciò premesso si forniscono di seguito le indicazioni operative per “Aziende, consulenti e professionisti” e per gli “Operatori dell’Istituto”.

 

A.   “Aziende, consulenti e professionisti”

 

Selezionando la voce “Aziende, consulenti e professionisti” e richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta l’identificazione mediante immissione del codice fiscale e del PIN; completata correttamente l’autenticazione, alla pagina “Servizi per aziende e consulenti”, nel menu “Iscrizione e Variazione Azienda”, è disponibile la nuova funzione “Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo”.

 

Accedendo all’applicazione occorrerà inserire in primo luogo la matricola dell’azienda sulla quale l’utente intende effettuare una delle previste attività (comunicazione di una nuova unità operativa, richiesta di una nuova autorizzazione all’accentramento o estensione di un precedente provvedimento di accentramento).

Ogni operazione sulla matricola potrà essere effettuata esclusivamente da soggetto abilitato ad operare sulla stessa.

 

Superati i previsti controlli, verranno visualizzate due pagine, contenenti le principali informazioni aziendali. I dati proposti a video non sono modificabili. Qualora l’utente avesse la necessità di aggiornare una delle informazioni anagrafiche, dovrà utilizzare l’apposita funzione di “Variazione dati aziendali”.

Nelle stesse pagine è riportata anche l’informazione, per la posizione aziendale immessa, dell’esistenza di un precedente provvedimento di accentramento contributivo.

 

Nella pagina dedicata alle unità operative sono disponibili le informazioni già eventualmente memorizzate in precedenza e le funzioni “Inserisci”, “Modifica”, “Visualizza” e “Cancella”.

Attivando la funzione “Inserisci” sono disponibili le seguenti funzioni.

-         “Comunicazione unità operativa”: la funzione consente di comunicare l’apertura di una nuova unità operativa. L’utente avrà cura di indicare le informazioni riguardanti l’indirizzo e la data di inizio della attività con dipendenti presso la sede che si sta inserendo. Se non è nota la data di fine dell’attività, è proposto in automatico il valore data del “31/12/9999”. La stessa potrà essere modificata successivamente attivando la funzione di “Modifica” appresso descritta.

-         “Accentramento contributivo”: la funzione consente di richiedere un provvedimento di accentramento contributivo, con riferimento ad una o più matricole da accentrare. Al riguardo si rammenta che si potrà procedere alla richiesta di accentramento nel rispetto delle condizioni indicate al punto 2 della citata circolare n. 124/2009 (per le matricole indicate nella richiesta dovrà esserci identità di codice fiscale e identità di classificazione previdenziale).

 

L’avvenuto invio della richiesta sarà comprovato da un messaggio di conferma e dal rilascio della ricevuta in formato PDF, corredata dal protocollo informatico.

Il riscontro sarà comunicato a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel menù iniziale dei servizi online.

 

B.   “Operatori dell’Istituto”

 

La procedura informatizzata di gestione della domanda, destinata agli operatori dell’Istituto, opererà nel modo seguente:

-         nell’ipotesi di comunicazione di un’unità operativa: le informazioni trasmesse saranno valorizzate direttamente nell’apposita sezione denominata “Elenco unità operative” dell’applicazione “Iscrizione e variazione Azienda” operante su web Intranet;

-         nell’ipotesi di richiesta di accentramento contributivo: sarà prevista la gestione del provvedimento (a cura dei referenti centrali Della Direzione Centrale Entrate) con un apposita funzione denominata “Gestione accentramenti contributivi”. Con tale applicazione, all’accoglimento dell’istanza, sarà generata con modalità automatica la modifica dello stato azienda della posizione accentrata (presso la Direzione INPS che ha in carico la suddetta posizione, sarà consultabile – nell’ambito della funzione di consultazione richiesta – la variazione di “Cessazione per accentramento”) e sarà emesso il provvedimento di autorizzazione all’accentramento contributivo che sarà trasmesso tramite email all’azienda o all’intermediario che ha inoltrato l’istanza.

 

Per gli opportuni approfondimento sull’utilizzo dell’applicazione si rimanda a quanto illustrato nella Guida operativa della procedura Internet di Iscrizione e Variazione azienda – vers. 4.0, allegata alla presente circolare.

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

Allegato N.1