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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 192 del 20-10-2016


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 20/10/2016
Circolare n. 192
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:
introduzione da parte della Provincia Autonoma di Trento (PAT) della prestazione a sostegno del reddito Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA). Determinazione Presidenziale n. 87 del 24 giugno 2016. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
con la presente Circolare si forniscono indicazioni amministrative, operative e contabili circa l’introduzione, da parte della Provincia Autonoma di Trento (PAT) di una prestazione  a sostegno del reddito, il Nuovo RA, che integra l’ASDI o, nei casi di non fruizione dello stesso, riconosce una prestazione autonoma, a decorrere dal 1 maggio 2015. La prestazione è destinata ai soli residenti in tale Provincia. L’Istituto, a seguito della stipula della Convenzione approvata con Determinazione Presidenziale numero 87 del 24 giugno 2016, ha il compito di erogare la suddetta prestazione per conto della PAT.
 
1. Premessa
2.  
Soggetti beneficiari
3. Durata della prestazione
4. Modalità di presentazione della domanda e regime transitorio
5. Importo della prestazione
6. Sospensione, riduzione e decadenza della prestazione
6.1 Sospensione
6.2 Riduzione della prestazione
6.3  Decadenza
7. Finanziamento
8. Regime fiscale
9. Aspetti procedurali
10. Istruzioni contabili
11. Ricorsi amministrativi e giudiziari
12. Durata della convenzione
1.  
Premessa
 
Il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto all’articolo 1 la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora in poi NASpI) – di cui alle circolari INPS n. 94, 142 e 194 del 2015 - e all’articolo 16 l’Assegno di disoccupazione (d’ora in poi ASDI) – di cui alla circolare INPS n. 47 del 2016 e messaggio n. 2323 del 2016.
In relazione a quanto sopra, la Provincia Autonoma di Trento (d’ora in poi PAT), nell’ambito dell’autonomia costituzionale riconosciutale, con la delibera n. 891 del 31 maggio 2016  ha introdotto per i propri residenti la prestazione denominata Nuovo Reddito di Attivazione (d’ora in poi NuovoRA) che integra l’ASDI o nei casi di non fruizione dello stesso, riconosce una prestazione autonoma a decorrere dal 1 maggio 2015.
Nel frattempo è stato pubblicato il 18 gennaio 2016 il decreto interministeriale sulla disciplina dell’ASDI, necessario ai fini della definizione della disciplina anche del nuovo reddito di attivazione in argomento.
A seguito dei tavoli tecnici intercorsi tra l’Istituto e la PAT è stata redatta l’apposita Convenzione, che è stata approvata con la determina Presidenziale n. 87 del 24 giugno 2016 .
Nella richiamata Convenzione sono stati precisati i seguenti aspetti, che nel prosieguo verranno dettagliati, quali: i destinatari, i requisiti di accesso, la durata, la decorrenza e l’importo della prestazione, la modalità di presentazione della domanda, la provvista economica e i rapporti, sia amministrativi che tecnici, tra l’Istituto e la PAT, necessari alla gestione della prestazione in parola.
 
 
2.  
Soggetti beneficiari
 
Per beneficiare della prestazione occorre essere residenti nel territorio della Provincia di Trento al momento della domanda di NuovoRA, e possedere i seguenti requisiti:
 
essere in stato di disoccupazione ed aver sottoscritto il Progetto personalizzato presso il Centro per l’impiego, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Decreto interministeriale 29 ottobre 2015;
aver fruito della NASpI per la sua durata massima, così come definita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e non aver percepito la stessa in forma anticipata;
essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
non aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, o per l’assegno sociale;
essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 8.000. Si evidenzia che, in caso di prestazione che si pone temporalmente a cavallo di due annualità, ai fini del mantenimento della prestazione è necessario aggiornare l’ISEE entro la fine del mese di gennaio. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l’erogazione viene sospesa.
Si sottolinea, altresì, che in presenza delle condizioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta del NuovoRA, può essere utilizzata una attestazione dell’ISEE corrente.Nel caso l’ammontare dei trattamenti ai fini NASpI, percepiti prima della richiesta del NuovoRA, sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell’ISEE, ovvero dell’ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell’ISEE, è sottratto dall’INPS dal valore dell’ISEE medesimo, ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione del NuovoRA;
aver usufruito del NuovoRA per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
 
3.  
Durata della prestazione
 
Il NuovoRA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di NASpl, per un periodo massimo di 6 mensilità.
 
4.  
Modalità di presentazione della domanda e regime transitorio
 
La domanda di NuovoRA viene presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, direttamente dal cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS, ovvero tramite patronato, oppure tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL, ed entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal termine della NASPI.
Per tutti gli eventi riferiti al periodo intercorrente tra il 1° maggio 2015 e la pubblicazione della presente circolare, attuativa della Convenzione, il termine di trenta giorni decorre a far data dalla pubblicazione della presente circolare (c.d. regime transitorio).
Per i residenti nella Provincia Autonoma di Trento, che abbiano già presentato domanda di ASDI, si provvederà d’ufficio all’istruttoria per la verifica del diritto al NuovoRA.
Si precisa che la presentazione della domanda di NuovoRA contiene anche la domanda di ASDI; ciò pertanto, il modulo telematico di presentazione dell’istanza contiene tutte le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti per la concessione dell’ASDI.
 
5.  
Importo della prestazione
 
L'importo giornaliero del NuovoRA è pari al 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASpI percepita, non comprensiva degli eventuali ANF. L’indennità giornaliera di NASpI presa a riferimento per il calcolo è definita negli stessi termini previsti per l’ASDI.
In presenza di figli a carico l’importo del Nuovo RA è incrementato nella misura prevista dalla tabella 1, parte integrante del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. 
L’importo mensile del NuovoRA viene determinato moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30 giorni, indipendentemente dal numero di giorni compresi nel mese solare di interesse, con l’esclusione del mese di febbraio, per il quale si considereranno 28 o 29 giorni.
Qualora il beneficiario di NuovoRA abbia anche i requisiti per l’ASDI, il NuovoRA è calcolato ad integrazione del medesimo, fino alla concorrenza del 75% dell’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, i periodi di godimento del NuovoRA non sono coperti da contribuzione figurativa.
Inoltre, i periodi di fruizione del NuovoRA non sono in alcun modo utili al riconoscimento del diritto a altra prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale.
Sul NuovoRA non sono erogati Assegni al Nucleo Familiare.
 
6.  
Sospensione, riduzione e decadenza della prestazione
 
La regolamentazione delle ipotesi di sospensione, riduzione e decadenza del NuovoRA è analoga a quella in vigore per l’ASDI, in base alla normativa vigente, fatte salve la diversa soglia ISEE che identifica lo stato di bisogno e il requisito della residenza nella PAT, che deve permanere per tutta la durata del beneficio.
Si enumerano di seguito le diverse ipotesi configurabili.
 
6.1 Sospensione
 
L’erogazione del NuovoRA viene sospesa nei casi sotto riportati:
 
a) mancato aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
In caso di mancato riscontro al 31 gennaio della presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, l’erogazione viene sospesa dal primo febbraio;
 
b) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi (articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9  del decreto legislativo n. 22 del 2015);
 
c) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato,  con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione del NuovoRA com e per 30 giorni dall’invio dello stesso ( articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
 
d) scadenza del periodo di validità dell’ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU: in tal caso, l’erogazione viene sospesa per 30 giorni ed il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l’ISEE o l’ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.
 
6.2 Riduzione della prestazione
 
L’importo del NuovoRA viene ridotto  nei seguenti casi:
 
a) mancata presentazione per la prima volta del percettore, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente  (articolo 21, comma 8, lettera a) 1, decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Tale fattispecie comporta una parziale decurtazione del NuovoRA, pari ad un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
 
b) mancata presentazione per la seconda volta del percettore, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente  (articolo 21, comma 8, lettera a) 2 decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità del NuovoRA, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
 
c) mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità del NuovoRA, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
 
d) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
In tal caso, l’indennità è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia.
L’evento è comunicato con NuovoRA-com entro 30 giorni dall’inizio della attività;
 
e) avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
In tal caso l’indennità è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia.
L’evento è comunicato con NuovoRA-com entro un mese dall’inizio della attività.
 
6.3 Decadenza
 
Il beneficiario del NuovoRA decade dalla prestazione nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
c)  inizio di una attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere entro trenta giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 ed articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
d) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento del NuovoRA;
e) perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015);
f)  superamento del valore massimo della soglia ISEE ( 8.000 euro) a seguito dell’aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
g) superamento valore massimo della soglia ISEE ( 8.000 euro) a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione ( articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
h) mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell’ISEE corrente (art. 9, comma 7, D.P.C.M. n. 159/2013);
i)   spirare del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
j)   mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto  a  restituire  l’indennità percepita  dalla  data  di inizio dell'attività lavorativa in argomento ( articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
k) violazione delle regole di condizionalità di cui all’articolo 21, commi 8 e seguenti del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, ovvero in caso di:
mancata presentazione per la terza volta alla convocazione del servizio per l’impiego per l’appuntamento previsto nel progetto personalizzato;
mancata partecipazione per la seconda volta, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al progetto personalizzato;
mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva o di attivazione, formazione o riqualificazione professionale;
mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 del 2015.
 
7.  
Finanziamento
 
Ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28 e dell'intesa stipulata fra la PAT ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 14 ottobre 2013, come modificata in data 18 marzo 2016, l'INPS eroga i trattamenti più favorevoli, stabiliti dalla normativa provinciale, nei limiti delle risorse anticipate e messe a disposizione dell'INPS dalla Provincia Autonoma di Trento.
A tal fine, la PAT accredita preventivamente, sulla contabilità speciale presso la tesoreria della Direzione Provinciale INPS di Trento, la necessaria provvista finanziaria, a copertura del beneficio da erogare.
La Provincia Autonoma di Trento riconosce all'INPS, a titolo di rimborso dei costi fissi e variabili, derivanti dall'attività di progettazione, implementazione tecnica ed erogazione del NuovoRA, l'importo di € 12,33, da corrispondere per ciascuna erogazione mensile effettuata a favore di ogni singolo beneficiario.
Come previsto nella Convenzione, il costo iniziale si basa sulla stima dei soggetti beneficiari comunicata dalla PAT, e costituisce un acconto sul costo unitario finale, che potrà essere determinato solo a seguito del monitoraggio delle domande presentate al 31 dicembre 2016, sulla base dell’effettivo numero dei beneficiari.
A seguito del monitoraggio di cui sopra, laddove il numero di domande presentate dovesse divergere dalla predetta stima, il costo per singola erogazione verrà conseguentemente rideterminato, e sarà comunicata alla PAT la differenza da conguagliarsi, in positivo o in negativo, nella provvista.
Il pagamento del beneficio verrà effettuato dall'INPS nei limiti della capienza della provvista finanziaria, detratti i costi gestionali, essendo esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.
Nel caso in cui il disoccupato benefici in quota parte del NuovoRA e dell’ASDI, l’INPS eroga l’importo complessivamente spettante al lavoratore a valere sui rispettivi fondi allo scopo istituiti (INPS e provvista PAT).
La Direzione provinciale INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione periodica di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Provincia, che verrà effettuata a partire dal mese di gennaio 2017.
 
8.  
Regime fiscale
 
Alla luce dei presupposti soggettivi ed oggettivi indicati nella presente convenzione, il NuovoRA ha natura assistenziale ed è, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 34, comma 3 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601.
 
9.  
Aspetti procedurali
 
Le domande di NRA vengono sottoposte ad istruttoria centralizzata ai fini della verifica della sussistenza del diritto alla prestazione. L’INPS comunica alla PAT in cooperazione applicativa l’elenco delle domande che hanno superato la verifica dei requisiti, ai fini della convalida da parte della PAT.
 
La PAT, sempre in cooperazione applicativa, restituisce a INPS l’elenco con l’esito di convalida o non convalida e il relativo numero di provvedimento.
L’INPS avvia al pagamento, con elaborazione centralizzata, le domande convalidate dalla PAT.
 
Attraverso gli stessi canali l'INPS e la PAT si scambiano eventuali comunicazioni che influiscono sull’importo della prestazione e sulla permanenza del diritto (es.: fatti sanzionabili comunicati dai Centri per l’impiego, variazione nella residenza).
 
Prima dell’invio mensile dei pagamenti, la procedura centralizzata verifica la provvista finanziaria a copertura del beneficio da erogare. Nel caso in cui si verifichi l’incapienza del conto, la procedura invia, sempre attraverso la PDD, una notifica alla PAT di impossibilità di procedere ai pagamenti
 
10.     
Finanziamento e istruzioni contabili
 
Ai fini delle rilevazioni contabili afferenti all’erogazione del Nuovo Reddito di Attivazione ai soggetti beneficiari della NASpI, in applicazione della Convezione sottoscritta tra l’Istituto e la Provincia Autonoma di Trento, attuativa del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28 e approvata con determinazione presidenziale n. 87 del 24/06/2016, si istituiscono una serie di conti (cfr. allegato n. 1), nell’ambito della gestione contabile GPZ (Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti).
 
Per l’imputazione delle somme preventivamente accreditate dalla PAT sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione provinciale INPS di Trento, a titolo di provvista anticipata necessaria alla copertura dell’onere per il beneficio in parola e dei costi sostenuti per il servizio reso, ai sensi dell’art. 10 della presente Convenzione, si istituisce il nuovo conto GPZ10233, da movimentare in “AVERE”, all’atto dell’incasso di tali importi.
 
La procedura informatica deputata alla liquidazione del Nuovo Reddito di Attivazione, con l’uso della struttura per i pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, effettuerà sulla contabilità di Sede la seguente scrittura contabile (tipo doc. “PN”):
 
GPZ35233    a     GPZ11233
 
Nell’ipotesi contemplata dall’art. 4 e dal già citato art. 10 della Convenzione in esame, ovverosia in caso di erogazione del beneficio in esame ad integrazione dell’Assegno di Disoccupazione (ASDI) ex art. 16, del decreto legislativo n. 22/2015 (cfr. circolare n. 47 del 03/03/2016), la procedura automatizzata produrrà il seguente biglietto contabile (tipo doc. “PN”):
 
GPZ35233
(per la quota del Nuovo Reddito di Attivazione)   a   GPZ11233
GAU30201
(per la quota dell’ASDI)
 
Successivamente, sarà generato il mandato di pagamento accentrato sulla contabilità di Direzione generale e, intervenuta l’erogazione della prestazione ai soggetti beneficiari, verrà chiuso il debito sulla contabilità di Sede.
 
In relazione alla sola prestazione relativa al Nuovo Reddito di Attivazione, ovvero per una quota della stessa, nello stesso biglietto contabile predisposto dalla procedura dei pagamenti accentrati, sulla contabilità della Sede provinciale di Trento verrà rilevato l’addebitamento alla Provincia autonoma di Trento della prestazione erogata per suo conto, con imputazione in DARE del nuovo conto GPZ00233, in contropartita del conto GPZ25233, anch’esso di nuova istituzione, per un importo corrispondente a quello risultante dal saldo del suddetto conto GPZ35233.
Pertanto, dovrà essere assicurata, costantemente, la concordanza dei saldi dei conti GPZ25233 e GPZ35233.
 
La Sede provvederà al completamento delle scritture e a contabilizzare il rimborso spese pattuito per il servizio reso, con la seguente registrazione contabile:
 
GPZ10233   a    GPZ00233
                   a    GPA24150 (per imputare il recupero dei costi di gestione).
 
L’importo del conto GPZ00233 dovrà corrispondere all’onere per la prestazione erogata a titolo di Nuovo Reddito di Attivazione.
 
La capienza della provvista ricevuta dalla PAT dovrà essere verificata dalla Sede, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10233.
 
Eventuali riaccrediti di somme non riscosse dai beneficiari per pagamenti non andati a buon fine, contabilizzati con le regole in uso, dovranno essere valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio:
 
3158 – “Somme non riscosse dai beneficiari – Nuovo Reddito di Attivazione (Convenzione INPS-PAT, d.lgs. n. 28/2013) – GPZ”.
 
La gestione di eventuali recuperi di tale prestazione erogata indebitamente, resta a cura della Provincia Autonoma di Trento, come regolamentato dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione.
 
Con riguardo all’eventuale quota di ASDI erogata insieme al Nuovo Reddito di Attivazione, i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri relativi, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
 
Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.
 
 
11.     
Ricorsi amministrativi e giudiziari
 
Eventuali ricorsi amministrativi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della PAT, la quale si impegna, altresì, a rifondere all'INPS eventuali spese legali riconducibili alla presente convenzione, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.
Per eventuali controversie giudiziarie sul trattamento di sostegno economico in argomento, la PAT è l'unico titolare della legittimazione passiva.
L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della PAT nell'accreditamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento del NuovoRA.
 
12.     
Durata della convenzione
 
Ferma restando la possibilità di proroga, la Convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2018. Entro tale termine, la Provincia Autonoma di Trento trasmetterà all'Istituto gli elenchi dei beneficiari indicati nell'art. 2.
L'Istituto potrà procedere, anche oltre tale data, a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.
L'INPS e la PAT possono recedere in qualunque momento dalla convenzione, tramite comunicazione via PEC. La decorrenza del recesso avrà effetto dal novantesimo giorno dalla comunicazione.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Cioffi
 
Allegato N.1