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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 3 del 08-01-2013


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 08/01/2013
Circolare n. 3
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:
Applicazione del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale,
dal 1° aprile 2012
, alla Confederazione Svizzera e
dal 1° giugno 2012
agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).Disposizioni in materia di disoccupazione.
SOMMARIO:
Premessa
1.  
Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004: estensione alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE-1.1 Casi in cui continuano a essere applicati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.
2.  
Disposizioni in materia di disoccupazione- 2.1 T
otalizzazione e calcolo delle prestazioni
- 2.2
Disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento (CE)n. 883/2004):pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituzione competente
- 2.3
Erogazione delle prestazioni ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori diversi dai frontalieri che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004)-
2.4 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate in base all’articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004.
3.    Precisazioni in materia di tassi di cambio
-
Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
 
Premessa
 
Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione EuropeaL 284 del 30 ottobre 2009, e in particolare:
 il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
 
 il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.  
In materia di disoccupazione sono state emanate le seguenti circolari:
 
1)  
Circolare n. 82 del 1° luglio 2010.
Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione EuropeaL 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale.
 
2)  
Circolare n. 84 del 1° luglio 2010.
Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione EuropeaL 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi e in materia di diritti delle Istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.
 
3)  
Circolare n. 85 del 1° luglio 2010.
Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione EuropeaL 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione.
 
4)  
Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010.
Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1, U2 e U3.
 
5)  
Circolare n. 136 del 28 ottobre 2010.
Regolamentazione comunitaria: circolare n. 85 del 1° luglio 2010; disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione. Chiarimenti sul diritto dei lavoratori frontalieri all’indennità di disoccupazione agricola.
 
6)  
Circolare n. 51 del 15 marzo 2011.
Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
 
7)  
Circolare n. 161 del 22 dicembre 2011.
Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.
 
 
Tanto premesso, si illustrano di seguito gli effetti dell’applicazione della nuova regolamentazione alla Svizzera e ai Paesi dello Spazio Economico Europeo e, in particolare, si forniscono precisazioni in materia di disoccupazione.
 
Si ritiene opportuno evidenziare che, là dove nel testo venga riportata in tutto o in parte l’espressione “Stato membro”, pur in assenza di esplicita specificazione, si considererà sempre riferita anche alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE.
 
Per quanto non diversamente disposto nella presente circolare si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari sopra elencate.
 
 
1. Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004: estensione alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE
       
Nelle predette circolari è stato evidenziato che la nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica, a decorrere dal 1° maggio 2010, ai 27 Stati membri dell’Unione Europea, esclusi quindi:
 
 i tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia (vedi in particolare le circolari n. 47 del 12 febbraio 1994 e n. 166 del 12 giugno 1995);
 
 la Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, inbase all’Accordo stipulato tra la Confederazione Elvetica e gli Stati dell’Unione Europea (vedi in particolare le circolari n. 118 del 25 giugno 2002, n.78 del 14 aprile 2003, n.138 del 28 novembre 2006, n. 35 del 7 febbraio 2007 e il messaggio n. 14167 del 23 giugno 2009);
 
Nei confronti di tali Stati continuavano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n.574/72.
 
Svizzera
Ai sensi della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, a decorrere
dal 1° aprile 2012
, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi(circolare n. 70 del 22 maggio 2012e circolare n. 107 del 13 agosto 2012). 
 
Paesi SEE
Ai sensi della Decisione n.76/2011, adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 262 del 6 ottobre 2011,
a decorrere dal 1° giugno 2012
, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ai quali, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate in premessa, ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi(circolare n. 77 del 6 giugno 2012e circolare n. 107 del 13 agosto 2012).
 
1.1      
Casi in cui continuano ad essere applicati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72
 
Con l’estensione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla Svizzera e agli Stati SEE, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 trovano ancora applicazione esclusivamente per i cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito (vedi circolare n. 51 del 15 marzo 2011).
 
Infatti, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) n. 1231/2010, non è da questo vincolato e, pertanto, non è tenuto ad applicarlo.
 
Al riguardo occorre tenere presente che il Regno Unito ha, invece, partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 che ha esteso a determinate condizioni, a decorrere dal 1° giugno 2003, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai cittadini dei Paesi terzi cui tali disposizioni non erano già applicabili unicamente a causa della loro nazionalità.
Il regolamento (CE) n. 859/2003 è stato abrogato dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1231/2010 tra gli Stati da questo regolamento vincolati (punto 9 circolare n. 51/2011). Tuttavia, per quanto sopra esposto, il Regno Unito attualmente continua ad applicare ai cittadini extracomunitari il regolamento (CE) n. 859/2003 e, quindi, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/1972.
Con l’occasione si precisa che il Regolamento (UE) n. 1231/2010 non è vincolante per la Danimarca, che non lo applica analogamente al Regolamento (CE) n. 859/2003, pertanto nulla è innovato nei confronti di tale Stato (vedi circolare n. 51 del 15 marzo 2011).
 
2. Disposizioni in materia di prestazioni
di disoccupazione
 
2.1 Totalizzazione e calcolo delle prestazioni
 
Per quanto riguarda i criteri generali, le condizioni per il cumulo, le modalità procedurali per la concessione delle prestazioni, in applicazione delle norme  previste dalla nuova regolamentazione comunitaria in materia di totalizzazione e calcolo delle prestazioni di disoccupazione, si richiamano le disposizioni emanate con la circolare n. 85 del 1° luglio 2010.
 
Tuttavia, si ritiene utile evidenziare che i nuovi regolamenti, analogamente a quanto previsto per la precedente regolamentazione comunitaria, non trovano applicazione nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE (circolare n. 118 del 25 giugno 2002).
 
Ne consegue che, nei confronti dei cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi svizzeri.
 
Analogamente, nei confronti di un cittadino svizzero, non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi di uno dei tre Stati SEE.
Anche al cittadino italiano o comunitario non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi maturati sia in uno dei tre Stati SEE che in Svizzera.
 
In quest’ultima ipotesi, nel caso in cui il cittadino italiano o comunitario faccia valere periodi di assicurazione in Italia e/o altro Stato comunitario, Svizzera e in uno o più dei tre Stati SEE, il diritto alla prestazione potrà essere riconosciuto solo con il cumulo dei periodi italiani e/o di uno Stato comunitario e svizzeri o, in alternativa, con il cumulo dei periodi italiani e/o di uno Stato comunitario con quelli fatti valere in uno o più Stati SEE.
 
Per una migliore comprensione, si riportano di seguito alcune situazioni a titolo di esempio.
 
 
Esempio 1
 
Cittadino di uno stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) che può far valere periodi di assicurazione in Italia, in uno stato SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)e in Svizzera
.
Per il diritto alla prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana è necessario far ricorso alla totalizzazione in quanto in Italia può far valere solo tre mesi di assicurazione. In questo caso il diritto alla prestazione di disoccupazione potrà essere perfezionato solo in applicazione dell’Accordo SEE, con il cumulo dei periodi italiani e di uno o più Stati SEE, ma non potranno essere utilizzati i periodi di assicurazione fatti valere in Svizzera, atteso che l’Accordo SEE non si applica alla Svizzera.
 
Esempio 2
 
Cittadino svizzero che può far valere periodi di assicurazione in Italia, Svizzera e in uno stato SEE.
Per il diritto alla prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana è necessario far ricorso alla totalizzazione in quanto in Italia può far valere solo tre mesi di assicurazione. In questo caso il diritto alla prestazione di disoccupazione potrà essere perfezionato solo in applicazione dell’Accordo CH-UE, con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati in Svizzera, ma non potranno essere utilizzati i periodi fatti valere in uno degli stati SEE, considerato che l’Accordo CH-UE non si applica agli Stati SEE.
 
Esempio 3
 
Cittadino italiano o comunitario chepuò far valere periodi di assicurazione in Italia, Svizzera e Liechtenstein.
 Per il diritto alla prestazione di disoccupazione è necessario far ricorso alla totalizzazione in quanto in Italia può far valere solo sei mesi di assicurazione. In questo caso il diritto potrà essere perfezionato, in applicazione dell’Accordo CH–UE, con il cumulo dei periodi di assicurazione italiani e svizzeri o, in alternativa, in applicazione dell’Accordo SEE, con il cumulo dei periodi italiani e del Liechtenstein. Non potranno in ogni caso essere sommati i periodi di assicurazione italiani, svizzeri e del Liechtenstein.
 
Esempio 4
 
Cittadino italiano o comunitario, residente in Italia, appartenente a una categoria di lavoratori ai quali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 65 del regolamento CE n. 883/2004 (ad esempio stagionale in Germania o frontaliero in Svizzera), che può far valere periodi di assicurazione in Germania, Svizzera e Norvegia.
Per il diritto alla prestazione di disoccupazione è necessario far ricorso alla totalizzazione in quanto con i soli periodi di assicurazione fatti valere in Germania o in Svizzera non sono perfezionati i requisiti per il diritto alla prestazione italiana. Anche in tale ipotesi il diritto potrà essere perfezionato, in applicazione dell’Accordo CH–UE, con il cumulo dei periodi tedeschi e svizzeri o, in alternativa, in applicazione dell’Accordo SEE, con il cumulo dei periodi di assicurazione tedeschi e della Norvegia. Non potranno, in ogni caso, essere sommati i periodi di assicurazione tedeschi, svizzeri e della Norvegia. 
 
 
2.2 Disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004): pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituzione competente
 
In caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, diversamente da quanto previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria, il pagamento viene effettuato
direttamente
dall’Istituzione competente.
Pertanto, le Strutture non dovranno più erogare, anche per conto delle Istituzioni svizzere, prestazioni di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° aprile 2012. Per le persone rimaste disoccupate in Italia, che siano titolari di prestazione di disoccupazione e che si rechino in Svizzera in cerca di lavoro, le Strutture dovranno rilasciare il documento portatile U2 e sospendere il pagamento della prestazione fino a quando l’Ufficio del lavoro svizzero non avrà comunicato, con il PAPER SED U009, l’avvenuta iscrizione presso detto Ufficio.
 
Per quanto concerne gli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) le Strutture non dovranno più erogare, per conto delle Istituzioni di tali Stati, prestazioni di disoccupazione aventi decorrenza dal 1° giugno 2012. Per le persone che siano titolari di prestazione di disoccupazione e che si rechino in uno Stato SEE in cerca di lavoro, le Strutture dovranno rilasciare il documento portatile U2 e sospendere il pagamento della prestazione fino a quando l’Ufficio del lavorodello Stato SEE in cui il disoccupato si è recato non avrà comunicato, con il PAPER SED U009, l’avvenuta iscrizione presso detto Ufficio.
 
Le Strutture sono invitate a porre particolare attenzione a quanto sopra al fine di evitare pagamenti non dovuti in quanto, in caso di prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, non è previsto alcun rimborso da parte dell’Istituzione competente.
 
Si ritiene utile ribadire che, anche per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni relative all’esportabilità delle prestazioni, si deve tenere presente che i nuovi regolamenti non trovano applicazione nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE.
 
Ne consegue che il cittadino svizzero titolare di prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana che si rechi in uno Stato SEE in cerca di lavoro, non potrà avvalersi della disposizione comunitaria in commento.
 
Analogamente non potrà avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004 il cittadino di uno degli Stati SEE, che sia titolare di prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana, che si rechi in Svizzera in cerca di lavoro.
 
 
2.3 Erogazione delle prestazioni ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori diversi dai frontalieri che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004)
Come già precisato con circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, a cui si rinvia integralmente, il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, nonché il lavoratore stagionale, beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l’ultima occupazione.
 
Tali prestazioni sono corrisposte dall’Istituzione dello Stato di residenza; tuttavia,
l’Istituzione competente dello Stato membro di ultima occupazione è tenuta a rimborsare l’intero importo delle prestazioni erogate durante i primi tre mesi
, nei limiti, peraltro, dell’importo erogabile in base alla legislazione applicata da detta Istituzione.
Il periodo del rimborso può essere prolungato a cinque mesi se ricorrono le condizioni illustrate dalla suindicata circolare.
 
A decorrere dal 1° aprile 2012, nel caso di lavoratori frontalieri occupati in Svizzera, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Analogamente, si applicheranno le particolari disposizioni del citato articolo 65 nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri residenti in Italia che nel corso della loro ultima occupazione erano assicurati in Svizzera.
 
Anche per quanto riguarda i rapporti con gli Stati SEE, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai lavoratori diversi dai frontalieri residenti in Italia che nel corso della loro ultima occupazione erano assicurati in uno degli Stati SEE, si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo in esame.
 
Pertanto le Strutture, nel caso di lavoratore frontaliero e diverso dal frontaliero residente in Italia, dovranno accertare il diritto, determinare la misura e la durata della prestazione di disoccupazione in base alle disposizioni normative nazionali vigenti in materia.
 
In particolare, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, dovranno accertare il diritto sulla base dei periodi di assicurazione maturati in Svizzera o negli Stati SEE e determinare la misura della prestazione, in applicazione dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE)n. 883/2004, sulla base del salario percepito in Svizzera o negli Stati SEE.
 
Le informazioni relative ai periodi di assicurazione dovranno essere rilevate dal documento portatile U1. Nel caso in cui il lavoratore non ne sia in possesso, la richiesta andrà effettuata con il PAPER SED U001 direttamente all’Istituzione estera. Detta Istituzione fornirà le informazioni richieste, se necessario, con il PAPER SED U017. Le informazioni relative alle retribuzioni dovranno essere richieste con il PAPER SED U003 all’Istituzione estera che risponderà con il PAPER SED U004.
 
Nel caso in cui venissero utilizzati i formulari della serie E, ancora validi per il periodo transitorio, le informazioni sopra indicate saranno contenute nel formulario E301.
 
Infine, si ritiene utile ricordare che la L.147/97, attuativa dell’Accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, ha cessato di produrre effetti in conseguenza dell’intervenuta scadenza dell’Accordo medesimo (circolare n. 78/2003).
 
2.4 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate in base all’articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004
 
Si evidenzia (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso disciplinata dai nuovi regolamenti riguarda
esclusivamente
le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento (CE)n. 883/2004, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).
Come noto, le nuove disposizioni in materia di disoccupazione sono contenute nel capitolo 6del regolamento di base (CE)n. 883/2004 (articoli da 61 a 65), nel titolo III (articoli da 54 a 57) e, relativamente ai rimborsi delle prestazioni, nel titolo IV (articolo 70) del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010).
 
Per quanto riguarda le richieste di rimborso si rammenta che, per l’Italia, sono effettuate tramite la Direzione Regionale INPS del Lazio, secondo le disposizioni impartite al punto 5 della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999 e al punto 5, Parte II, della circolare n. 85 del 1° luglio 2010.
 
Le Strutture, per lo scambio documentale con la Direzione Regionale Lazio, dovranno utilizzare i PAPER SED della serie U, allegati alla circolare n. 161 del 22 dicembre 2011, debitamente compilati e firmati. Si precisa che lo scambio riguarda esclusivamente i PAPER SED da U020 a U023 e la relativa trasmissione deve essere effettuata nel rigoroso rispetto dei termini previsti.
 
In particolare, le richieste devono essere inoltrate entro la scadenza del semestre nel corso del quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di cui si chiede il rimborso e, comunque, entro il 31 luglio (per le prestazioni il cui ultimo pagamento è stato effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno) ovvero entro il 31 gennaio (per le prestazioni il cui pagamento è stato effettuato tra il 1° luglio e il 31 dicembre).
 
3. Precisazioni in materia di tassi di cambio - Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
 
La Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale riporta i criteri in base ai quali determinare il tasso di cambio da utilizzare, in applicazione dei regolamenti comunitari (CE)n. 883/2004 e n. 987/2009, a decorrere dal 1° maggio 2010. La Decisione H3 è applicabile anche alla Svizzera, a decorrere dal 1° aprile 2012, e agli Stati SEE, a decorrere dal 1° giugno 2012. 
Detta Decisione dispone, in generale, che il tasso di cambio è il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca Centrale Europea e che, se non stabilito diversamente nella stessa Decisione, il tasso di cambio è quello pubblicato il giorno in cui l’Istituzione effettua l’operazione.
 
Tuttavia, come precisato nel punto 3, lettera a) della Decisione in commento, il tasso di cambio da utilizzare nei casi in cui si debbano prendere in considerazione, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione, gli importi delle retribuzioni percepite nello Stato estero di ultima occupazione (articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE)n. 883/2004), è quello pubblicato l’ultimo giorno del periodo di occupazione.
 
Per quanto riguarda, infine, i rimborsi ai sensi dell’articolo 65, commi 6 e 7 del regolamento (CE)n. 883/2004, e dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione deve essere quella del primo giorno del mese civile in cui il periodo per effettuare il rimborso è scaduto (punto 7 della Decisione H3).
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
  
 
 
 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3