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Circolare numero 35 del 7-2-2007.htm

  
Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica di Bulgaria e la Romania.   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

 

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle

Convenzioni Internazionali

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 7 Febbraio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  35

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione e la Repubblica di Bulgaria e la Romania.

 

SOMMARIO:

Premessa.  1. Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale applicabili alla data di entrata in vigore del Trattato. 2. Legislazione applicabile. 3. Disposizioni comunitarie di sicurezza sociale non ancora  applicabili alla data di entrata in vigore del Trattato. 4. Norme in materia di libera circolazione dei lavoratori. 5. Legislazione pensionistica bulgara e rumena. 6. Autorità e Istituzioni competenti. 7. Formulari. 8. Poli per la trattazione delle domande di pensione dei residenti in Romania ed in Bulgaria.   

 

 

PREMESSA

 

Lo Stato italiano con legge 9 gennaio 2006, n. 16, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n. 18 – ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, con protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale, dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

 

Il Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 157 del 21 giugno 2005, è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, in quanto, a norma  dell’articolo 4 del Trattato medesimo ratificato dalle Alte Parti contraenti, il Consiglio non ha ritenuto di dover adottare una decisione che prorogasse al 1° gennaio 2008 l’ingresso dei due Stati suindicati.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Trattato, la Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano membri dell’Unione europea e Parti del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.

 

L’articolo 1, punto 3, stabilisce, inoltre, che le condizioni e le modalità di ammissione all’Unione europea sono contenute nel protocollo unito al Trattato, le cui disposizioni costituiscono parte integrante dello stesso.

 

In particolare, l’articolo 2 dell’Atto di adesione prevede che le disposizioni dei Trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano la Bulgaria e la Romania e si applicano a tali Stati alle condizioni previste da detti Trattati e dall’Atto stesso.

 

In relazione al Trattato di adesione, con regolamento (CE) n. 1791 del 20 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, sono stati apportati adattamenti ai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72. 

   

 

1. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO

 

L’articolo 6 del protocollo al Trattato, relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, stabilisce che tali Stati applicano le disposizioni degli accordi  o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall’Unione e dagli Stati membri prima dell’adesione, ad eccezione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera e dell’accordo sullo Spazio economico  europeo (SEE).

 

Le misure transitorie elencate negli allegati VI (Bulgaria) e VII (Romania) del summenzionato protocollo si applicano alla Bulgaria ed alla Romania alle condizioni stabilite in detti allegati (articolo 20 del protocollo).

 

Dall’esame degli atti suindicati risulta che il regolamento CEE n. 1408/71, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ed il regolamento CEE n. 574/72, con le relative modifiche ed aggiornamenti, sono applicabili tra i 25 Stati membri dell’Unione europea e i due nuovi Stati comunitari.

 

Pertanto, fatte salve le disposizioni  evidenziate ai successivi punti nn. 2, 3 e 4, tutte le disposizioni emanate da questo Istituto concernenti il  regolamento CEE n. 1408/71, di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ed il regolamento CEE  n. 574/72,  applicabili nei confronti dei 25 Stati facenti parte dell’Unione europea alla data del 31 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono applicabili anche nei confronti della Repubblica di Bulgaria e della Romania (messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004 e circolare n. 39 dell’ 8 marzo 2006).

 

Si evidenzia che, per quanto concerne le prestazioni per disoccupazione da erogare in base a quanto previsto dall’articolo 69 del regolamento CEE n. 1408/71,  occorre tenere presente quanto indicato al successivo punto 4 in materia di libero accesso al mercato del lavoro.

 

Si ritiene utile precisare, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, non si  applica ai lavoratori italiani che prestano lavoro in Romania o in Bulgaria la legge n. 398/1987, che disciplina l’obbligo assicurativo in Italia a favore dei lavoratori italiani occupati all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia. Inoltre non è possibile riscattare i periodi di lavoro svolti in Romania ed in Bulgaria, analogamente a quanto già previsto per i periodi di lavoro svolti negli Stati convenzionati o negli Stati membridell’Unione europea, in base all’articolo 51, comma 2, della legge n.153/1969.

 

Si precisa, altresì, che, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo  94, paragrafo 3, e dall’articolo 95, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1408/71, in materia di eventi pregressi, anche con riferimento alla Bulgaria ed alla Romania vige il principio di carattere generale secondo cui è possibile acquisire un diritto a prestazioni in virtù della regolamentazione comunitaria, pure se tale diritto si riferisce ad eventi verificatesi anteriormente al 1° gennaio 2007. Ovviamente la decorrenza di tale diritto e dei relativi effetti economici non può essere fissata in data anteriore al 1° gennaio 2007.

 

    

2. LEGISLAZIONE APPLICABILE

 

A decorrere dal 1° gennaio 2007, anche le disposizioni del Titolo II del regolamento CEE n. 1408/71 - dall’articolo 13 all’articolo 17bis - concernenti la determinazione della legislazione applicabile, nonché le disposizioni del regolamento CEE n. 574/72, trovano applicazione tra i 25 Stati dell’Unione europea, la Repubblica di Bulgaria e la Romania.

 

Analogamente alle altre disposizioni in materia di determinazione della legislazione applicabile, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 77/05 (v. msg. n. 4547 dell’8 febbraio 2005 e circolare n. 138 del 28 novembre 2006) risultano applicabili ai rapporti tra i 25 Stati dell’Unione europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania.

 

La competenza alla determinazione della legislazione applicabile, nei casi previsti dall’articolo 17 del regolamento CEE n. 1408/71, spetta alla Direzione Regionale Molise per la Bulgaria ed alla Direzione Regionale Umbria per la Romania.

 

Secondo quanto comunicato, da ultimo, con circolare n. 39/2006, punto n. 1, i lavoratori che svolgono la propria attività in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione di un unico Stato. Tuttavia l’articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b), prevede che coloro che esercitano simultaneamente un’attività autonoma in uno Stato membro ed un’attività subordinata in un altro Stato membro sono soggetti, eccezionalmente, alla legislazione degli Stati in cui lavorano.

 

Le eccezioni sono indicate nell’allegato VII del regolamento CEE n. 1408/71 (vedi allegato n. 1 della circolare n. 39/2006).

 

L’allegato VII del regolamento CEE n. 1408/71, così come modificato dal suindicato regolamento (CE) n. 1791/06, prevede, tra l’altro, che:

 

-         i lavoratori che svolgono attività autonoma in Bulgaria ed attività subordinata in un altro Stato membro

-         i lavoratori che svolgono attività autonoma in Romania ed attività subordinata in un altro Stato membro

 

sono assoggettati simultaneamente alla legislazione dei due Stati.    

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito, come appresso specificato, le denominazioni, gli indirizzi, i numeri telefonici e di fax delle Autorità competenti per la Romania e la Bulgaria, che trattano le pratiche in questione.

 

 

ROMANIA

 

Istituto che si occupa della determinazione della legislazione applicabile, dall’articolo 13 all’articolo 17 bis (formulari E 101, E 102 ):

 

Casa Natională de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale

(Ente nazionale per le pensioni e gli altri diritti di assicurazione sociale)

 

Bucuresti, Str. Latina nr. 8, Sector 2, Romania

 

tel.: (+4021) 317 16 60

 

fax: (+4021) 316 91 12

 

e-mail: cnpas@cnpas.org

 

Persona da contattare: Maria Luiza FLORESCU

 

e-mail: Luiza.florescu@cnpas.org

 

 

BULGARIA

 

Istituto che si occupa della determinazione della legislazione applicabile dall’articolo 13 all’articolo 17 bis (formulari E 101, E 102):

 

National Social Security Institute

 

Directorate for European Integration and International Treaties

 

62-64 "Alexander Stambiliiski" bld,Sofia 1303, Bulgaria

 

www.noi.bg

 

Contatti: tel. +359/2/926 16 00; fax +359/2/ 926 14 40

e-mail:maria.kasarova@nssi.bg     georgi.jeliaskov@nssi.bg

 

 

3. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI SICUREZZA SOCIALE NON ANCORA APPLICABILI  ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL  TRATTATO

 

3.1  Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione  svizzera sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002.

 

Dall'esame dell'art. 6, punto 4, del suindicato protocollo risulta che i due nuovi Stati applicano le disposizioni degli accordi  o delle convenzioni conclusi congiuntamente dall’Unione europea e dagli attuali Stati membri prima dell’adesione, ad eccezione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera (vedi circolare n. 118 del 25 giugno 2002).

 

Pertanto, le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera non possono essere applicate nei confronti della Bulgaria e della Romania.

 

La regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale continua ad essere applicabile tra la Confederazione svizzera ed i 25 Stati membri dell’Unione europea al 31 dicembre 2006 (circolare n. 138 del 28 novembre 2006), tenendo presente,  ovviamente, le decisioni adottate dal Comitato misto Svizzera-CE.

 

3.2   Accordo sullo Spazio economico europeo applicabile nei confronti dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein.

 

L’articolo 6, punto 6, del protocollo prevede che la Bulgaria e la Romania si impegnano ad aderire all’accordo sullo Spazio economico  europeo (SEE).

 

Pertanto, anche le disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo non sono automaticamente applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai rapporti con la Bulgaria e la Romania.

 

La regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale continua ad essere  applicabile tra i 25 Stati dell’Unione europea al 31 dicembre 2006, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (circolare n. 138 del 28 novembre 2006), tenendo presente, ovviamente, le decisioni adottate dal Comitato misto SEE.

 

 

4. NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

 

Nel richiamare le informazioni, in materia di libera circolazione, fornite con il messaggio n. 1552 del 16 gennaio 2007, si fa presente che le Sedi dell’Istituto possono erogare, a partire dal 1° gennaio 2007, l’indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 69 del regolamento CEE n. 1408/71, verificate le condizioni richieste, ai lavoratori bulgari e rumeni che entrano in Italia - a cui le Istituzioni del Paese di provenienza abbiano rilasciato il formulario E 303 - solamente se appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’immediato libero accesso al mercato del lavoro (lavoratori autonomi, stagionali, addetti ai settori agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato).

 

 

5. LEGISLAZIONE PENSIONISTICA BULGARA E RUMENA

 

Si trasmette (vedi allegato n. 1) una sintesi - elaborata sulla base della pubblicazione dell’AISS (International Social Security Association) edita nel settembre 2006 - delle prestazioni pensionistiche previste dai regimi assicurativi bulgaro e rumeno, integrata dalle informazioni trasmesse dalle Istituzioni estere.

 

Si evidenzia, inoltre, che il regolamento (CE) n. 1791/06 ha inserito nell’allegato II bis del regolamento CEE n. 1408/71, tra le prestazioni speciali a carattere non contributivo, la “pensione sociale di vecchiaia”, per la Bulgaria, e “l’indennità mensile per persone con disabilità”, per la Romania.

 

Pertanto, tali prestazioni non spettano alle persone, soggette alla regolamentazione comunitaria, residenti sul territorio di uno Stato comunitario diverso rispettivamente dalla Bulgaria e dalla Romania.

 

 

6.     AUTORITÀ E ISTITUZIONI COMPETENTI

 

Gli allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 10 del regolamento CEE n. 574/72 sono stati integrati dal regolamento (CE) n. 1791/06 con le indicazioni delle Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dei due nuovi Stati membri.

 

Le Istituzioni competenti per le pensioni sono state acquisite nell'archivio C.I. 81 "Istituzioni estere", accessibile dalla Stazione di lavoro per le Convenzioni Internazionali.

 

7.   FORMULARI

 

La modulistica comunitaria è in corso di revisione per i dovuti adattamenti relativi all’adesione all’Unione europea della Bulgaria e della Romania.

 

Nel frattempo dovranno essere utilizzati i formulari comunitari attualmente in uso.

 

8. POLI PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE DEI RESIDENTI IN ROMANIA ED IN BULGARIA 

 

Per la trattazione delle pratiche di pensione dei residenti in Romania è stato individuato come Polo competente, in accordo con il Direttore Regionale dell’Umbria, la Direzione Provinciale di Terni.

 

La Direzione Provinciale di Terni (viale della Stazione n. 5, 05100 Terni) ha attivato il numero telefonico 0744.485205 dedicato alle informazioni all’utenza in materia pensionistica con riferimento alla Romania.  

 

Per la trattazione delle pratiche di pensione dei residenti in Bulgaria è stato individuato come Polo competente, in accordo con il Direttore Regionale del Molise, la Direzione Provinciale di Isernia.

 

Resta ferma la competenza delle Sedi territoriali alla trattazione delle domande di pensione dei residenti in Italia.

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

 

 

 

 

 

Allegato n.1

 

Dalla pubblicazione“Social Security Programs: Throughout  the World Europe, 2006” edita dall’AISS,  integrata  dalle informazioni trasmesse dalle Istituzioni estere.  

 

 

LEGISLAZIONE BULGARA  IN MATERIA  PENSIONISTICA

 

Regimi assicurativi: regime previdenziale statale, regime di contribuzione individuale obbligatoria e regime previdenziale di assistenza sociale.

 

Nel gennaio 2002 è stato attuato un nuovo regime di sicurezza sociale consistente in un primo pilastro unito ad un secondo pilastro basato sulla contribuzione individuale. La copertura in base al primo pilastro è universale. Il regime di contribuzione obbligatoria individuale riguarda tutti i lavoratori dipendenti nati dopo il 31 dicembre 1959.

 

 

1. Copertura assicurativa

 

Lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori dello spettacolo, artigiani e coloni.

 

Non è prevista contribuzione volontaria.

 

Non sono previsti regimi speciali per nessuna categoria di lavoratori dipendenti nell’ambito del primo pilastro.

 

 

2. Pensione di vecchiaia

 

A  carico del regime previdenziale statale: l’età normalmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 63 anni, per gli uomini, e 58 anni e 6 mesi, per le donne. L’età dell’assicurato sommata alla durata del periodo di copertura contributiva deve dare un punteggio di almeno 100 punti, per gli uomini, e 92 punti, per le donne (agli assicurati viene attribuito un punto per ogni anno di età ed un punto per ogni anno di copertura contributiva).

 

L’età pensionabile per le donne aumenta gradualmente di 6 mesi all’anno fino a raggiungere i 60 anni nel 2009, secondo la seguente tabella comunicata dall’Ente bulgaro:

 

D O N N E

decorrenza

età pensionabile

01.2007

59

01.2008

59A  6M

01.2009

60

 

Se l’assicurato ha un numero insufficiente di punti, è possibile erogare una pensione tenendo conto di 15 anni di copertura contributiva (che comprenda 12 anni di lavoro effettivo) al raggiungimento del 65° anno di età (per uomini e donne).

 

La pensione può essere posticipata e non è previsto un termine massimo per il posticipo.

 

Non è prevista alcuna forma di pensionamento anticipato.

 

La pensione si calcola sulla base dell’1% dell’imponibile per ciascun anno di copertura contributiva. Il reddito imponibile utile ai fini del calcolo della prestazione è ridotto proporzionalmente in caso di copertura parziale.

 

La pensione minima di vecchiaia per i pensionati che abbiano il numero di punti richiesti all’età pensionabile prevista è di 85 leva (luglio 2006); altrimenti è di 66,15 leva.

 

La retribuzione pensionabile minima mensile è di 180 leva.

 

La retribuzione pensionabile massima mensile è di 1400 leva.

 

Le prestazioni sono erogabili all’estero.

 

Gli importi di pensione vengono adeguati annualmente dal governo.

 

A carico del regime di contribuzione individuale obbligatoria: l’età normalmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 63 anni, per gli uomini, e 58 anni e 6 mesi, per le donne.

 

Il pensionamento anticipato è previsto in base all’occupazione dell’assicurato.

 

Le prestazioni sono erogate sotto forma di pensione e si basano sul capitale accumulato nel fondo e sulle aspettative di vita.

 

La pensione sociale di vecchiaia (su base reddituale) è riconosciuta al compimento del  70° anno. Il limite di reddito per avere diritto alla pensione sociale è l’ammontare del trattamento minimo garantito (55 leva) per ciascun componente del nucleo familiare nei 12 mesi precedenti.

 

 

3. Pensione di inabilità

 

A carico del regime previdenziale statale: ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità in presenza di infermità generica, non è previsto un requisito di contribuzione minima in caso di persona di età inferiore ai 20 anni o in caso di cecità. È previsto il requisito di un anno di contribuzione per persone di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, 3 anni, per persone di 30 anni, oppure 5 anni, per gli ultra trentenni.

 

La  pensione si basa sul numero di anni di contributi, sul reddito imponibile, sull’età dell’assicurato, se non ha raggiunto l’età pensionabile, e sul grado accertato di perdita della capacità lavorativa.

 

La pensione di inabilità minima in caso di infermità generica varia dal 50% al 140% della pensione sociale (da 31.50 leva a 88.20 leva mensili). Da luglio 2006 la pensione di inabilità minima è calcolata in percentuale rispetto alla pensione minima di vecchiaia.

 

Le prestazioni sono erogabili all’estero.

        

Per la pensione di inabilità concessa in seguito ad incidente sul lavoro o malattia professionalenon è previsto alcun periodo contributivo minimo.

        

Le Commissioni mediche di esperti del Ministero della Salute hanno la responsabilità di stabilire il grado di perdita della capacità lavorativa.

 

A carico del regime di contribuzione individuale obbligatoria: non sono previste prestazioni di questa natura a carico di tale regime.

 

Pensione sociale di inabilità (su base reddituale): spetta dal 16° anno di età con una perdita della capacità lavorativa accertata superiore al 71%. Lapensione  viene calcolata in percentuale rispetto alla pensione sociale, in base al grado di perdita della capacità lavorativa: il 120% della pensione sociale (75,60 leva) viene erogato per una perdita della capacità lavorativa superiore al 90%; il 110% della pensione sociale (69,30 leva) viene erogato per una perdita della capacità lavorativa dal 71% al 90%. Da luglio 2006 la pensione sociale minima di inabilità è calcolata su base percentuale rispetto alla pensione minima di vecchiaia.

 

Le Commissioni mediche di esperti del Ministero della Salute hanno la responsabilità di stabilire il grado di perdita della capacità lavorativa.

 

 

4.             Pensione di reversibilità

 

A carico del regime previdenziale statale: spetta ai figli fino al 18° anno di età (26 anni in caso di studenti o militari, nessun limite per i disabili), al coniuge superstite che entro 5 anni raggiunga l’età pensionabile (salvo che si tratti di un/una disabile) e ai genitori che abbiano superato l’età prevista per il pensionamento e non abbiano maturato un proprio diritto a pensione. I genitori di assicurati che siano morti mentre prestavano servizio militare hanno diritto alla reversibilità indipendentemente dal requisito dell’età.

 

Le prestazioni sono erogabili all’estero.

 

Il 50% della pensione del dante causa spetta al familiare superstite; il 75% a due familiari superstiti; il 100% a tre o più familiari superstiti. La pensione è divisa in eguale misura tra tutti i superstiti aventi diritto. Agli orfani di entrambi i genitori spetta la somma delle pensioni dei genitori deceduti.

 

Integrazione ai superstiti: spetta, a determinate condizioni, il 20% della pensione del dante causa.

 

La pensione minima per ciascun superstite è il 90% della pensione sociale mensile, che è di 56.70 leva. Da luglio 2006 la pensione di reversibilità minima è calcolata su base percentuale rispetto alla pensione minima di vecchiaia.

La pensione sociale è di 63 leva mensili.

 

A carico del regime di contribuzione individuale obbligatoria: non è prevista alcuna prestazione a carico di tale regime.

 

LEGISLAZIONE RUMENA IN MATERIA PENSIONISTICA 

 

A seguito della riforma previdenziale del 2000, la Romania ha programmato di introdurre nel 2007 il secondo pilastro della contribuzione individuale. La contribuzione individuale sarà obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 35 anni e volontaria per tutti gli altri lavoratori di età inferiore a 45 anni.

 

 

1.Copertura assicurativa

 

Lavoratori dipendenti con contratti di lavoro individuale; dipendenti pubblici; magistrati; personale diplomatico; determinate categorie di funzionari nell’ambito delle autorità esecutiva, legislativa e giudiziaria; membri di cooperative artigiane; beneficiari di trattamento di disoccupazione; tutti i lavoratori (tranne i coloni) con una retribuzione annuale di importo pari ad almeno tre volte quello della retribuzione media nazionale (3,231 nuovi lei).

 

Copertura contributiva, su base volontaria, estesa ai coloni, senza la contribuzione obbligatoria.

 

Il regime assicurativo generale è basato sulla settimana di cinque giorni.

Regimi speciali per avvocati ed altri professionisti, per i militari e per il clero.

 

 

2.             Pensione di vecchiaia

 

Requisiti assicurativi ed anagrafici: l’età normalmente prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia è di 63 anni con un requisito assicurativo minimo di 11 anni di contribuzione, per gli uomini, e di 57 anni e 9 mesi con un requisito assicurativo minimo di 10 anni e 9 mesi di contribuzione, per le donne.

 

È previsto gradualmente un innalzamento dell’età pensionabile a 60 anni entro il dicembre 2014, per le donne, ed a 65 anni entro gennaio 2015, per gli uomini, secondo la seguente tabella comunicata dall’Ente rumeno:

 

UOMINI

DONNE

DECORRENZA

ETÀ PENSIONABILE

DECORRENZA

ETÀ PENSIONABILE

12.2006 – 03.2007

63

12.2006 – 03.2007

58

04.2007 – 07.2007

63.1

04.2007 – 07.2007

58.1

08.2007 – 11.2007

63.2

08.2007 – 11.2007

58.2

12.2007 – 03.2008

63.3

12.2007 – 03.2008

58.3

04.2008 – 07.2008

63.4

04.2008 – 07.2008

58.4

08.2008 – 11.2008

63.5

08.2008 – 11.2008

58.5

12.2008 – 03.2009

63.6

12.2008 – 03.2009

58.6

04.2009 – 07.2009

63.7

04.2009 – 07.2009

58.7

08.2009 – 11.2009

63.8

08.2009 – 11.2009

58.8

12.2009 – 03.2010

63.9

12.2009 – 03.2010

58.9

04.2010 – 07.2010

63.10

04.2010 – 07.2010

58.10

08.2010 – 11.2010

63.11

08.2010 – 11.2010

58.11

12.2010 – 03.2011

64

12.2010 – 03.2011

59

04.2011 – 07.2011

64.1

04.2011 – 07.2011

59.1

08.2011 – 11.2011

64.2

08.2011 – 11.2011

59.2

12.2011 – 03.2012

64.3

12.2011 – 03.2012

59.3

04.2012 – 07.2012

64.4

04.2012 – 07.2012

59.4

08.2012– 11.2012

64.5

08.2012– 11.2012

59.5

12.2012 – 03.2013

64.6

12.2012 – 03.2013

59.6

04.2013 – 07.2013

64.7

04.2013 – 07.2013

59.7

08.2013– 11.2013

64.8

08.2013– 11.2013

59.8

12.2013 – 03.2014

64.9

12.2013 – 03.2014

59.9

04.2014– 07.2014

64.10

04.2014– 07.2014

59.10

08.2014 – 11.2014

64.11

08.2014 – 11.2014

59.11

12.2014 – 03.2015

65

12.2014 – 03.2015

60

 

 

UOMINI

DONNE

DATA DI NASCITA

DATA PENSIONAMENTO

ETÀ PENSIONABILE

DATA DI NASCITA

DATA

PENSIONAMENTO

ETÀ PENSIONABILE

01.1944

01.2007

63

01.1949

01.2007

58

02.1944

02.2007

63

02.1949

02.2007

58

03.1944

03.2007

63

03.1949

03.2007

58

04.1944

05.2007

63.1

04.1949

05.2007

58.1

05.1944

06.2007

63.1

05.1949

06.2007

58.1

06.1944

07.2007

63.1

06.1949

07.2007

58.1

07.1944

09.2007

63.2

07.1949

09.2007

58.2

08.1944

10.2007

63.2

08.1949

10.2007

58.2

09.1944

11.2007

63.2

09.1949

11.2007

58.2

10.1944

01.2008

63.3

10.1949

01.2008

58.3

11.1944

02.2008

63.3

11.1949

02.2008

58.3

12.1944

03.2008

63.3

12.1949

03.2008

58.3

01.1945

05.2008

63.4

01.1950

05.2008

58.4

02.1945

06.2008

63.4

02.1950

06.2008

58.4

 

 

 

03.1950

07.2008

58.4

 

 

 

04.1950

09.2008

58.5

 

 

 

05.1950

10.2008

58.5

 

 

 

06.1950

11.2008

58.5

 

 

 

07.1950

01.2009

58.6

 

Si sta gradualmente innalzando anche il requisito del periodo minimo di contribuzione a 15 anni entro il 2014, per le donne, ed entro il 2015, per gli uomini.

 

Si ha diritto all’intero importo di pensione con 31 anni di contribuzione, per gli uomini, e con 25 anni e 9 mesi, per le donne. Si sta gradualmente innalzando anche il periodo di contribuzione richiesto per avere diritto all’intero importo di pensione a 35 anni entro il 2015, per gli uomini, e a 30 anni entro il 2014, per le donne.

 

La copertura contributiva è accreditata per determinati periodi, compresi quelli in cui si beneficia di prestazioni di previdenza sociale, per periodi di studio universitario e di servizio militare.

 

I requisiti ridotti di età si applicano a categorie di lavoratori che esercitano un’attività particolarmente disagiata o pericolosa, ai disabili o in caso di menomazione visiva, ai perseguitati politici, agli insegnanti (a determinate condizioni) e a donne che abbiano avuto tre o più parti (a determinate condizioni ed in caso abbiano maturato il diritto all’intero importo di pensione).

 

Le pensioni di vecchiaia decorrono dal giorno del compimento dell’età pensionabile, se soddisfatte le altre condizioni richieste.

 

 

3. Importo della pensione

 

Il calcolo della pensionesi basasulla media del numero di punti per la pensione accumulati nell’arco della vita moltiplicata per il valore effettivo dei punti utili per la pensione alla data del pensionamento.

 

 

Il numero di punti pensione ottenuti durante un anno equivale alla media della retribuzione pensionabile mensile divisa per la retribuzione media mensile nazionale. Al momento del pensionamento, il numero medio dei punti pensione viene calcolato dividendo il numero totale dei punti pensione accumulati nell’arco della vita per il numero degli anni di contribuzione.

 

Il valore minimo dei punti pensione equivale al 30% della retribuzione media mensile nazionale.

 

Il valore massimo dei punti pensione equivale al 50% della retribuzione media mensile nazionale.

 

La retribuzione pensionabile minima equivale al 25% della retribuzione media mensile nazionale (269 nuovi lei).

 

La retribuzione pensionabile massima equivale a cinque volte la retribuzione media mensile nazionale (5.385 nuovi lei).

 

La retribuzione media mensile nazionale è di 1.077 nuovi lei.

 

Gli importi annuali delle pensioni sono corrisposti con dodici mensilità.

 

4.             Pensione anticipata di vecchiaia

 

La pensione di vecchiaia può essere anticipata al massimo di 5 anni, se la somma dei contributi versati dall’assicurato supera di almeno 10 anni il numero di contributi necessari per avere diritto all’intero importo di pensione.

 

Tale prestazione è calcolata con lo stesso criterio della pensione di vecchiaia. I periodi coperti da contribuzione figurativa non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della pensione.

 

A determinate condizioni è prevista una pensione anticipata di vecchiaia parziale, erogata in misura ridotta.

 

Le suddette prestazioni sono erogabili all’estero.

 

 

5.              Pensione di inabilità

 

La pensione di inabilità spetta in caso di perdita di almeno il 50% della capacità lavorativa a causa di incidente (compresi gli infortuni sul lavoro), infermità (comprese le malattie professionali), tubercolosi o eventi rivoluzionari.

 

Per gli alunni, gli apprendisti e gli studenti è prevista soltanto la copertura delle menomazioni dovute al lavoro.

 

Il requisito contributivo varia in base all’età d’insorgenza della menomazione e non è previsto se la condizione di inabile è stata causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale, tubercolosi o servizio militare.

 

La pensione si basa sul totale dei punti pensione accumulati nell’arco della vita. Il numero di punti pensione maturati durante un anno equivale alla retribuzione media pensionabile mensile divisa per la retribuzione media mensile nazionale.

Inoltre, per ogni anno dall’insorgere della menomazione prima del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione, all’assicurato vengono accreditati 0,75 punti pensione per un’invalidità di 1° grado (incapacità a svolgere qualunque attività lavorativa e necessità di assistenza continuativa), 0,6 punti pensione per un’invalidità di 2° grado (incapacità a svolgere qualunque attività lavorativa ma che non richiede assistenza continuativa) oppure 0,4 punti pensione per un’invalidità di 3° grado (incapacità a svolgere l’attività lavorativa abituale).

Il numero medio di punti pensione nell’arco della vita viene calcolato dividendo il numero complessivo dei punti pensione accumulati nell’arco della vita per il numero degli anni di contribuzione. La pensione si basa sulla media del numero dei punti pensione accumulati nell’arco della vita moltiplicato per il valore dei punti pensione alla data dell’insorgenza della menomazione.

 

Il valore minimo dei punti pensione equivale al 30% della retribuzione media mensile nazionale.

 

Il valore massimo dei punti pensione equivale al 50% della retribuzione media mensile nazionale.

 

La retribuzione media mensile nazionale è di 1.077 nuovi lei.

 

All’assicurato a cui viene accertata un’invalidità di 1° grado spetta una somma forfetaria di 310 nuovi lei (constant-attendance supplement).

 

Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’assicurato può optare per una pensione di inabilità oppure per una pensione di vecchiaia, a seconda dell’importo maggiore.

 

Gli assicurati beneficiari di pensione di inabilità di 3° grado possono cumulare la pensione con i guadagni derivanti da attività retribuita. Tale pensione non è soggetta a verifica reddituale.

 

Le prestazioni di inabilità sono erogabili all’estero.

 

 

6.             Pensione di reversibilità

 

Ha diritto alla pensione di reversibilità il superstite dell’assicurato che aveva maturato il diritto alla pensione oppure che era pensionato al momento del decesso.

 

I superstiti aventi diritto sono il coniuge in possesso dei requisiti di età (si deroga a tali requisiti se il decesso è avvenuto a causa di incidente sul lavoro, malattia professionale, tubercolosi o se il coniuge ha un figlio di età inferiore ai 7 anni) ed i figli fino all’età di 16 anni (26 se si tratta di uno studente, in base alla durata del corso di studi; non è previsto alcun limite di età se si tratta di disabile).

 

Una pensione ridotta spetta per 6 mesi al coniuge non assicurato, con redditi inferiori a determinati limiti, che non sia in possesso dei requisiti di età.

 

La pensione si basa sulla pensione di vecchiaia spettante al defunto. Se il defunto non aveva maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o era già beneficiario di pensione di inabilità oppure di pensione di anzianità, la pensione di reversibilità si basa sulla pensione di inabilità di 1° grado.

 

 

L’importo della pensione viene calcolato in base ad una percentuale del numero medio di punti pensione maturati dal defunto. Tale percentuale varia in base al numero di superstiti aventi diritto: per un superstite il 50 %, per due superstiti il 75%, per 3 o più superstiti il 100%.

 

Se il superstite ha anche diritto ad una pensione di vecchiaia maturata con contribuzione propria, gli viene erogata la maggiore delle due prestazioni. Gli orfani di entrambi i genitori ricevono la pensione per ciascun genitore assicurato.

 

Le prestazioni di reversibilità sono erogabili anche all’estero.

 

 

7.  Rivalutazione

 

Gli importi delle prestazioni pensionistiche vengono adeguati annualmente nel mese di dicembre in base alle variazioni del valore dei punti pensione, legato al tasso di inflazione stimato per il nuovo anno.