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Circolare numero 55 del 13-4-2006.htm

  
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti nel caso di lavoro parziale verticale. Sentenza della Corte Costituzionale del 24 marzo 2006. Esclusione.   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 13 Aprile 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  55

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti nel caso di lavoro parziale verticale. Sentenza della Corte Costituzionale del 24 marzo 2006. Esclusione.

 

SOMMARIO:

La Corte Costituzionale, con decisione del 24 marzo 2006, n. 121, ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, terzo comma, regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. 

 

 

            Con circolare n. 198 del 13 luglio 1995, al punto 3, sono state fornite istruzioni in merito alla indennizzabilità dei periodi di inattività per i lavoratori che svolgano attività con contratto di lavoro cosiddetto a part-time di tipo verticale. In tale circolare si era precisato che non sussistono le condizioni per l’indennizzabiltà  dei periodi di inattività, in quanto i lavoratori concentrano la propria attività in alcuni mesi dell’anno, ovvero in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana, e vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, con tutti i benefici ad esso connessi.

 

            Con successivo messaggio n. 253 del 25 marzo 2003, il criterio sostanziale della circolare n. 198/1995 è stato ribadito, anche a seguito di sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 1732 del 2003, con la quale si è risolto il contrasto che si era venuto a creare a seguito di pronunce difformi in seno alla Sezione Lavoro della stessa Suprema Corte, affermando che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale verticale dipende dalla libera volontà del lavoratore e pertanto non sussistono i presupposti per considerare lo stato di inattività come stato di disoccupazione involontaria e perciò indennizzabile.

        

            Di recente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 24 marzo 2006, ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, terzo comma, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155”, secondo cui “l’assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l’assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro”, perché non in contrasto con gli artt. 3 e 38, comma 2°, della Costituzione italiana ed ha quindi ribadito la esclusione dall’indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.

 

              Nella pronuncia la Corte ha ricordato che nel lavoro a tempo parziale verticale, il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa dell’inizio della nuova fase lavorativa. Il perdurare del rapporto di lavoro nei periodi di sosta assicura al lavoratore impiegato a tempo parziale verticale “una stabilità ed una sicurezza retributiva, che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione” lavorativa.

   

              Per quanto sopra detto e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, si ribadisce ulteriormente che i periodi di inattività in caso di lavoro a part-time di tipo verticale non possono essere indennizzati né con l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, né con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco