Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 17 del 03/02/2010
Ufficio
Legislativo
Direzione Centrale
Entrate
Direzione
Centrale Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
03/02/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
17
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi, gestioni
e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n.
2
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Lavoro occasionale di tipo accessorio.
Legge Finanziaria 2010. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276
SOMMARIO:
Premessa: nuovo
quadro normativo
1.
Prestatori
2.
Attività
3.
Committenti
-
enti
locali
4.
Modalità di
applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio.
1. Premessa: nuovo quadro normativo
La legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- Legge Finanziaria 2010) introduce importanti novità in materia di lavoro
occasionale di tipo accessorio.
L’articolo 2, commi 148 e 149 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, apporta le seguenti modifiche
all’articolo
70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
a)
alla lettera
b)
del comma 1, dopo le parole: «parchi e
monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente
sia un ente locale»;
b)
la lettera
e)
del comma 1 è sostituita dalla seguente: «
e)
di
qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le
università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno
se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università»;
c)
alla lettera
g)
del comma 1, le parole: «, limitatamente al
commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;
d)
alla lettera
h
-
bis)
del comma 1, dopo le parole: «settore
produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;
e)
dopo la lettera
h
-
bis)
del comma 1 è aggiunta la
seguente: «
h
-
ter)
di attività di lavoro svolte nei maneggi e
nelle scuderie»;
f)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via
sperimentale per l’anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di
qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di
contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di
utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a
tempo parziale»;
g)
al comma 1-
bis
, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori
produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».
Dopo il comma 2-
bis
dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
aggiunto il seguente: «
2
-
ter.
Il ricorso a prestazioni di lavoro
accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito
nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità
interno».
In allegato si
riporta il testo innovato dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 (all.1).
Il nuovo dettato normativo amplia, quindi, l’ambito
di utilizzo dei “buoni lavoro”, inserendo ulteriori attività e nuovi
committenti.
Di seguito si indicano le specifiche
innovazioni normative apportate dalla Legge Finanziaria relative alle tipologie
di prestatori e committenti e all’ambito di attività.
1. Prestatori
a) studenti
Le nuove disposizioni ribadiscono quanto già
previsto per gli studenti con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo
di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado (art. 70, comma 1,
lettera e), i quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il
sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli
impegni scolastici.
Restano ferme le indicazione contenute nella
Circolare dell’INPS n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione dei
“periodi di vacanza”,
secondo la quale si considerano:
a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal
1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla
domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1°
giugno al 30 settembre.
Per quanto riguarda gli studenti regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni
di età la nuova formulazione della lett. e) dell’articolo 70 del decreto
legislativo n. 276 prevede che questi possano svolgere lavoro occasionale in
qualunque periodo dell’anno.
Gli studenti possano essere impiegati, nei
periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio
rese nell’ambito di
qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti
locali, le scuole e le università.
b) pensionati
Con riferimento ai pensionati (art. 70, comma
1, h-bis) la disposizione, oltre a ribadire che tale categoria può svolgere
attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, prevede il loro
l’impiego anche in favore degli enti locali, per la cui definizione si rinvia
al punto 3 della presente circolare .
c)
lavoratori
part-time
In via
sperimentale per l’anno 2010, la lett. f) del comma 148 della legge 23 dicembre
2009, n. 191 prevede la possibilità di impiegare, nell’ambito di qualsiasi
settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche
soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.
Unica eccezione è
rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro
presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, ciò al fine
di tutelare l’occupazione regolare con contratto part-time e evitare possibili
forme elusive della relativa disciplina.
d) percettori di prestazioni a sostegno del
reddito
L’impiego in prestazioni di lavoro occasionale
accessorio di percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito
viene prorogato, in via sperimentale, a tutto il 2010 (art. 70, comma 1-bis), e
si conferma che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di tali lavoratori
possono essere svolte in tutti i settori produttivi.
La medesima disposizione, come modificata dal
comma 148, lett. g) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, specifica altresì,
per i lavoratori compresi nella categoria in esame la possibilità di svolgere prestazioni
di lavoro accessorio, stabilendo possano svolgersi anche in favore degli enti
locali.
Gli enti locali potranno pertanto affiancare
le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica attiva del
lavoro a favore degli stessi percettori di ammortizzatori sociali.
Le categorie di destinazione della
disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 70 del d.lgs. 276 possono essere
individuate nei:
-
percettori di prestazioni di integrazione
salariale;
-
percettori di prestazioni connesse con lo stato di
disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di
disoccupazione edili).
In tali casi la norma prevede che il limite
massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro
occasionale accessorio è, per singolo percettore, di complessivi
3.000 euro
per anno solare
, limite, quindi, diverso e inferiore rispetto a quello di
5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai
fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali.
Si ricorda come già specificato nella
circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 che tali soggetti possono svolgere
prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque
compatibili con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al
reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali,
alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della
specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione
professionale.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla
cumulabilità per i compensi superiori ai 3.000 euro si rinvia alla citata
circolare n. 88 del 9 luglio 2009.
2. Attività
a)
impresa familiare
La legge finanziaria per il 2010 modifica la
lett. g) dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003, eliminando il riferimento ai settori
del commercio, turismo e servizi. L’impresa familiare quindi può ricorrere all’utilizzo
del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi.
Si fa presente, come già precisato nella
circolare INPS n. 76 del 16 maggio 2009, che per impresa familiare si intende
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo. Dell’impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i
familiari
- anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro
attività nell’impresa
in modo continuativo e prevalente
(si intendono
per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°
grado).
La disciplina dell’impresa familiare di cui
all’art. 230 bis c.c. prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo
diverso tra i componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al
mantenimento, alla ripartizione degli utili, a una quota dei beni acquisiti con
gli utili, a una quota proporzionale degli incrementi dell’azienda.
Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all’attività con
carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di
lavoro dipendente, discende l’obbligo, per i suddetti “familiari”, dell’iscrizione
nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi
contributi.
Il comma 2-bis dell’articolo 70 del d.lgs.
276/2003 dispone, ancora, che le imprese familiari possano utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel
corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
Ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 72 del
citato d.lgs. 276/2003 con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo
70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva
e assicurativa del lavoro subordinato.
Si ribadisce che l’ambito di applicazione
della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese
familiari nella qualità di “datori di lavoro” nei riguardi di soggetti estranei
all’imprenditore e all’impresa familiare stessa.
Pertanto nel caso di specie con riferimento
all’impiego dei buoni lavoro da parte delle imprese familiari si confermano le
due seguenti situazioni:
A) qualora l’impresa familiare utilizzi
prestatori all’interno dell’attività normalmente esercitata nel campo delle
proprie attività specifiche ai sensi della lettera g), dell’articolo 70 potrà
ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime
contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (comma 4-bis art. 72 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In questo caso non opereranno
limitazioni in ordine alle modalità dell’attività esercitata, salvo il fatto
che essa sia svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa
familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l’impresa familiare appare in veste
di “datrice di lavoro”, con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in
quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell’articolo
230-bis;
B) nei casi, invece, in cui l’impresa
familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre
tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell’articolo
70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e
assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13 per cento
da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le
tipologie di imprese.
In entrambi i casi, sia per le prestazioni di
lavoro accessorio rese nei confronti dell’impresa familiare di cui all’art.
230-bis per le proprie attività specifiche sia nel caso di impresa familiare
che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre
tipologie del comma 1 dell’articolo 70, in qualsiasi settore resta fermo il limite stabilito al comma 2 -bis dell’articolo 70 dell’importo complessivo dei
compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno
fiscale, a 10 mila euro.
Per quanto non espressamente richiamato, circa
le modalità di utilizzo da parte delle imprese familiari e le relative regole
sulla contribuzione si fa riferimento ai contenuti della circolare INPS n. 76
del 16 maggio 2009.
b) maneggi e scuderie
La nuova lettera h-ter) del comma 1 dell’art.
70 inserisce tra le prestazione di lavoro accessorio anche tutte quelle
prestazioni lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di “attività di
lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie”.
3.
Committenti
- enti locali
Per quanto riguarda i committenti che possono
ricorrere ai buoni lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli
enti locali, in particolare:
- per le attività di cui alla lett. b) dell’art.
70 (lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi,
monumenti);
- con riferimento a singole categorie di
prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e, in
via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a
sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.
Pertanto nel caso di specie le attività
concernenti i “lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti”, di cui alla lett. b) dell’art. 70, come modificato
dalla finanziaria 2010, sono circoscritte, nell’ambito del settore pubblico,
agli
enti locali
, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le
città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali (ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).
Per quanto riguarda invece le altre attività
previste dall’art. 70 del decreto legislativo n. 276, si richiama la
disposizione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, il quale stabilisce
che, salvo contraria disposizione il decreto stesso “non trova applicazione per
le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale”.
Fanno eccezione, come già ricordato nella
circolare INPS 88 del 2009, le attività che rientrano nei settori di cui alla
lett. d) dell’art. 70 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere
prestate a favore di qualsiasi committente pubblico.
In tal senso è intervenuto il comma 26 dell’art.
17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, che ha modificato l’
art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165
, inserendo il lavoro accessorio di cui alla lett. d), del
comma 1, dell’art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, tra le ipotesi di “lavoro flessibile” previste
nella pubblica amministrazione dal Testo unico del pubblico impiego. Tale inserimento,
data la caratteristica del lavoro accessorio che non è regolamentato dai
contratti collettivi e non è riconducibile ad una forma contrattuale specifica,
assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi a disposizione del
datore di lavoro e quindi anche del lavoro accessorio. Né è possibile applicare
le esigenze di cui al comma 2 dell’art. 36, temporanee ed eccezionali, a
fattispecie come il lavoro accessorio che viene previsto già limitatamente per
gli ambiti specifici di cui al comma 1 dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003,
lettere b), d) e h-bis), nonché di cui al comma 1-bis del richiamato art. 70.
Per “committente pubblico”, ai sensi dell’art.
1 comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, vanno intese “tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e
locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
Per quanto riguarda, invece, il profilo
concernente i prestatori di lavoro che, senza particolari limitazioni, possono
svolgere attività di lavoro accessorio anche a favore degli enti locali, si
ribadisce che questi sono:
-
gli studenti, i quali potranno
altresì ottenere “buoni lavoro” anche da scuole e università;
-
i pensionati;
-
i percettori di prestazioni
integrative a sostegno del reddito;
-
i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale
,
di cui,
rispettivamente, ai punti a), b), c) e d) della prima parte della presente
circolare.
Infine, il comma 149 della citata legge
finanziaria aggiunge dopo il comma 2-bis dell’articolo 70 del d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276, il comma 2-ter il quale stabilisce che “il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli
enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto
dal patto di stabilità interno”.
4. Modalità di applicazione del sistema di
regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio
Considerata la nuova estensione del campo di
applicazione del lavoro occasionale accessorio, introdotta dall’art. 2, commi 148
e 149 della legge finanziaria 2010, si fornisce in allegato (all. 2) un nuovo
quadro riepilogativo delle modalità applicative del sistema di regolazione del
lavoro occasionale di tipo accessorio con riferimento alle diverse tipologie di
attività e prestatori interessati.
Si ribadisce che per prestazioni di lavoro
occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura
meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali
tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di
lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime
previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e
irregolare. Inoltre la natura di accessorietà comporta che le attività
disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003
debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della
prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è
dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale,
mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del
lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a
favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
Si ricorda inoltre che per tutte le tipologie
di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall’articolo
70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso
di un anno solare con riferimento al medesimo committente.
Il limite del compenso erogabile dal singolo
committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il
limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a
4.995 euro netti per prestatore.
Per i percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito il limite di importo, per anno solare, è di
3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000
euro lordi.
Per quanto riguarda le imprese familiari,
invece, il legislatore, al comma 2-bis dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003, ha
previsto che esse possano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un
importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro.
Si precisa che anche questo limite economico
è da considerarsi come netto, corrispondente ad un importo lordo di 13.333
euro.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei
buoni lavoro e le modalità procedurali del sistema dei voucher, si rinvia alle
indicazioni contenute nelle circolari emanate dall’Istituto per l’applicazione
del lavoro occasionale di tipo accessorio (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e
n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, circolare n.
44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 26 maggio 2009, circolare n. 88 del 9
luglio 2009), nonché alle indicazioni disponibili sul sito www.inps.it, nella
sezione Informazioni - Prestazioni Occasionali di tipo accessorio oppure
utilizzando l’apposita icona presente nella home page del sito.
Il
Direttore Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2