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Versione Grafica

920527
      Direzione
 Centrale Prestazioni
      Temporanee
Circolare n. 141.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Integrazioni salariali straordinarie: contributo
addizionale; procedure concorsuali; contratto di
solidarieta'; trattamento di fine rapporto. Legge
23 luglio 1991, n. 223.
      Direzione
 Centrale Prestazioni
      Temporanee
Roma, 26 maggio 1992      Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 141.         Ai Coordinatori generali, centrali
                             e periferici dei Rami professionali
                          Ai Primari Coordinatori generali e
                             Primari Medico legali
                          Ai Direttori dei Centri operativi
                             e, per conoscenza,
                          Ai Consiglieri di amministrazione
                          Ai Presidenti dei Comitati regionali
                          Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Integrazioni salariali straordinarie: contributo
         addizionale; procedure concorsuali; contratto di
         solidarieta'; trattamento di fine rapporto. Legge
         23 luglio 1991, n. 223.
              La legge n. 223 del 23 luglio 1991 ha
introdotto rilevanti innovazioni nella disciplina del
trattamento straordinario di integrazione salariale, aventi
riflessi sugli adempimenti di competenza dell'Istituto.
              Si illustrano di seguito le norme di interesse
e si forniscono le relative istruzioni applicative.
1) Contributo addizionale
              L'art. 1, co. 4, della legge n. 223 dispone
che il contributo addizionale di cui all'art. 8, co. 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e dovuto
in misura doppia a decorrere dal primo giorno del
venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata
dal decreto ministeriale di concessione la data di
decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
              Inoltre lo stesso articolo, al comma 8,
stabilisce che nella ipotesi in cui l'impresa non ottemperi
al decreto ministeriale con il quale, in mancanza
dell'accordo tra le parti previste dall'art. 5 della legge
n. 164/75, sono definite le modalita' di rotazione dei
lavoratori sospesi, il contributo addizionale e' dovuto, con
effetto immediato, per ogni lavoratore sospeso, nella misura
doppia e, a partire dal primo giorno del 25' mese successivo
all'atto di concessione del trattamento di integrazione
salariale, e' maggiorato di una somma pari al 150 per cento
del suo ammontare.
1.1) Com'e' noto, l'obbligo a carico del datore di lavoro,
che si avvale delle integrazioni salariali straordinarie, di
corrispondere il contributo addizionale e' stato
reintrodotto con il decreto-legge n. 86/88, convertito dalla
legge n. 160/88, il quale ne fissa la misura al 3 per cento
per le imprese sino a 50 dipendenti e al 4,5 per cento per
le imprese con un numero di dipendenti superiore a 50.
              La legge n. 223/91 non innova la disciplina
del contributo addizionale previsto dall'art. 8 su citato,
ma ne modifica soltanto l'ammontare allorquando si
verificano determinate circostanze.
              Pertanto anche dopo la entrata in vigore della
legge n. 223 continuano ad applicarsi le esenzioni dal
pagamento del contributo addizionale stabilite dal comma 8
bis dell'art. 8 del decreto-legge n. 86/88 su richiamato
(Societa' GEPI, societa' sottoposte a procedura concorsuale,
interventi ex lege n. 501/77).
              Il raddoppio dell'ammontare del contributo
(dal 3 per cento al 6 per cento per le imprese sino a 50
dipendenti e dal 4,5 al 9 per cento per le imprese con oltre
50 dipendenti) opera dal primo giorno del 25' mese
successivo a quello in cui e' fissata la data di decorrenza
del trattamento straordinario di integrazione salariale.
              Pertanto nel caso in cui la data iniziale del
trattamento sia fissata, ad esempio, al 15 febbraio 1992, il
contributo addizionale e' dovuto, a partire dal 1' marzo
1994, nella misura doppia.
              Nella ipotesi di inosservanza delle modalita'
di rotazione, la misura del contributo si raddoppia per ogni
lavoratore sospeso con effetto immediato ed e' maggiorata di
una somma pari al 150 per cento del suo ammontare a
decorrere dal 25' mese successivo all'atto di concessione
del trattamento. Si fa riserva di ulteriori istruzioni al
riguardo.
1.2) L'art. 22, al comma 4, dispone che le norme contenute
nell'art. 1, co. 4 e 5, sulla misura del contributo
addizionale, illustrate nel precedente paragrafo, si
applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi
dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 e con
riferimento ai periodi di integrazione successivi a tale
data.
              Inoltre sono espressamente esclusi i
trattamenti concessi in applicazione dei commi 1 e 2 dello
stesso articolo e cioe' il trattamento di prima concessione
relativo a domanda presentata anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge e le proroghe di trattamento
scadente prima o in corso alla data di entrata in vigore
della legge, concesse nei limiti temporali determinati dal
CIPI, in sede di accertamento delle cause di intervento. In
pratica la nuova disciplina concernente l'ammontare del
contributo dovuto ai sensi della legge n. 86/88, si applica
ai trattamenti concessi con decreti emanati in base agli
art. 1 e 2 della legge n. 223 recanti l'esplicita menzione
dell'obbligo di corrispondere il contributo stesso; si fa
riserva di apportare le opportune modifiche alle procedure
vigenti in materia.
2) Intervento straordinario di integrazione salariale e
   procedure concorsuali
              L'art. 3 della legge n. 223 dispone che per le
imprese soggette alla disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, nei casi di
procedura concorsuale, sempreche' la continuazione
dell'attivita' della impresa non sia stata disposta o sia
cessata, puo' essere concesso il trattamento anzidetto per
un periodo non superiore a 12 mesi.
              Tale trattamento puo' essere prorogato per un
ulteriore periodo di sei mesi sussistendo fondate
prospettive di continuazione o ripresa dell'attivita' e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione
tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di
sue parti.
2.1) Le imprese, al fine di usufruire della particolare
specie di intervento, devono risultare destinatarie della
disciplina del trattamento straordinario d'integrazione
salariale ed essere assoggettate a procedura concorsuale che
abbia dato luogo ad uno dei seguenti provvedimenti:
a) dichiarazione di fallimento;
b) omologazione del concordato preventivo consistente nella
   cessione dei beni;
c) liquidazione coatta amministrativa;
d) sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
2.2) La concessione del trattamento straordinario puo'
essere accordata allorquando non sia stata disposta la
continuazione dell'attivita' aziendale ovvero l'attivita'
stessa sia cessata.
              Il provvedimento di proroga e' subordinato
invece alla verifica della sussistenza di prospettive di
continuazione o ripresa dell'attivita' con la salvaguardia,
anche parziale, dei livelli di occupazione.
              L'impianto della nuova disciplina si incentra
quindi sulla permanenza dei rapporti di lavoro facenti capo
all'impresa sottoposta a procedura concorsuale e sulle
prospettive di salvaguardia di tali rapporti anche mediante
cessione dell'azienda o di sue parti.
              E' abrogato l'art. 2 del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito con modificazioni dalla
legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni,
concernente le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria, per le quali non sia autorizzato o sia
cessato l'esercizio di impresa, nonche' l'art. 2 della legge
27 luglio 1979, n. 301.
              In proposito le SAP sono richiamate a porre
particolare attenzione acquisendo da parte del curatore
fallimentare, liquidatore o del Commissario espressa
dichiarazione attestante che i lavoratori per i quali e'
richiesto il pagamento diretto del trattamento straordinario
di integrazione salariale o per i quali sia effettuato il
relativo conguaglio continuano ad essere in forza
all'azienda.
3) Contratti di solidarieta'
              In materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso per i contratti di
solidarieta' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'art. 13 della legge n. 223
ha essenzialmente attribuito forza legislativa ad alcuni
criteri gia' seguiti ed ha dato soluzione a questioni
insorte nell'applicazione della legge stessa.
              E' stato in particolare ribadita la non
assoggettabilita' del trattamento in parola alla disciplina
del limite massimo mensile di cui alla legge 13 agosto 1980,
n. 427 (v. circolare n. 2749, punto n. 1, dell'8 gennaio
1986).
              Inoltre e' stabilita la preclusione assoluta
per l'impresa di richiedere l'accertamento dello stato di
crisi aziendale durante il periodo in cui usufruisce del
trattamento straordinario di integrazione salariale concesso
per contratto di solidarieta'.
              E' invece ammissibile la concessione del
trattamento straordinario per ristrutturazione nelle
seguenti ipotesi:
a) i soggetti destinatari del trattamento di integrazione
   salariale straordinario per ristrutturazione e i
   lavoratori per i quali vige il contratto di solidarieta'
   siano diversi;
b) le esigenze di ristrutturazione siano sopravvenute alla
   stipula del contratto di solidarieta'.
              Le preclusioni su indicate non si applicano
comunque ai trattamenti concessi per contratti di
solidarieta' stipulati prima dell'11 agosto 1991 e alle
relative proroghe previste dall'art. 7 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48.
              Di particolare rilievo e' infine la
disposizione che prevede la non riducibilita' del
trattamento straordinario per contratto di solidarieta' per
effetto di aumenti salariali intervenuti successivamente
alla stipula del contratto stesso in sede di contrattazione
aziendale.
              Pertanto, a far tempo dalla data di entrata in
vigore della legge n. 223, deve ritenersi abrogato il
disposto del 2' comma dell'art. 1 del D.L. n. 726/84
convertito nella legge n. 863/84 nella parte in cui
stabilisce che l'ammontare del trattamento straordinario
deve essere ridotto in corrispondenza degli aumenti sopra
indicati (v. circ. n. 2749 G.S. dell'8 gennaio 1986).
4) Trattamento di fine rapporto
              L'art. 2, co. 2, della legge 8 agosto 1972 n.
464 si applica alle quote di T.F.R. maturate nel corso del
periodo di trattamento straordinario di integrazione
salariale precedente il licenziamento.
              Si fa riserva di istruzioni in merito
all'applicazione della norma citata relativamente a periodi
di lavoro prestati in adozione della rotazione, che non
siano immediatamente precedenti alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
              Peraltro la legge n. 223 ha introdotto una
limitazione al diritto del datore di lavoro al rimborso
delle quote di T.F.R. allorquando la collocazione in
mobilita' del lavoratore beneficiario del trattamento
straordinario di integrazione salariale avvenga dopo la
scadenza del 12' mese successivo a quello di emanazione del
decreto di concessione e la fine del 12' mese dal
completamento del programma (art. 5, co. 6, della legge n.
223).
              Difatti la collocazione in mobilita' nell'arco
temporale sopra indicato comporta la perdita del diritto al
rimborso per le quote di T.F.R. maturate ai sensi della
legge n. 464/72; tale misura mira evidentemente a
scoraggiare il mantenimento in servizio di lavoratori
destinati ad essere collocati in mobilita'.
              Si ritiene comunque necessario evidenziare che
la disposizione in esame trova applicazione per i
trattamenti straordinari erogati sulla base dei decreti di
cui all'art. 2, co. 1, e cioe' relativamente ai trattamenti
autorizzati a seguito di domande di prima concessione
inoltrate successivamente all'entrata in vigore della nuova
legge ed attiene soltanto alla ipotesi di collocamento in
mobilita'; sono esclusi i casi di licenziamento non seguito
dal collocamento in mobilita' come, ad esempio, da
lavoratore interessato.
         Pertanto, i lavoratori licenziati, dopo la scadenza
del 12' mese successivo a quello di emanazione del decreto,
dovranno essere esclusi dal beneficio, salvo che il datore
di lavoro dichiari di non aver collocato in mobilita' i
lavoratori interessati, specificandone i motivi. In
proposito il datore di lavoro dovra' allegare apposita
dichiarazione di responsabilita' a corredo delle richieste
di mod. I.G.STR/Aut. ovvero della comunicazione dei conteggi
relativi ad operazioni di conguaglio effettuate con Mod. DM
10 (v. circolare n. 1082, punto 6, del 4 marzo 1983).
         Per quanto attiene le imprese fallite, si precisa
che nell'ambito della nuova disciplina puo' essere ammesso
il rimborso delle quote di T.F.R. relative al trattamento
concesso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223, atteso
che, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 301/79,
la concessione del trattamento anzidetto e' condizionata in
ogni caso alla permanenza del rapporto di lavoro. Per tale
trattamento non trova applicazione, ovviamente, l'art. 5, 6
co., su richiamato; tuttavia si fa riserva di istruzioni per
il caso in cui la concessione del trattamento ex art. 3 si
collochi senza soluzione di continuita' dopo il termine del
trattamento concesso ex art. 1 e 2 della legge n. 223.
                                IL DIRETTORE GENERALE
                                      F.to BILLIA