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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 18 del 1-2-2005.htm
  
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
  


Direzione Centrale
delle Prestazioni
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 1 Febbraio 2005
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  18
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ail
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
 
SOMMARIO
:
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha introdotto nuove forme di rapporto di lavoro delle quali si illustrano le rispettive connotazioni in materia pensionistica.
 
 
I               PREMESSA
 
Il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha introdotto varie nuove forme di rapporto di lavoro, alcune completamente innovative ed altre sostitutive o integrative di forme esistenti .
Si riepilogano preliminarmente le varie forme di lavoro come disciplinate dal richiamato  decreto legislativo:
a) somministrazione a tempo determinato e indeterminato (articoli 20-28);
b) appalto (articolo 29);
c) distacco (articolo 30);
d) lavoro intermittente (articoli 33-40);
e) lavoro ripartito (articoli 41-45);
f) lavoro a tempo parziale (articolo 46);
g) apprendistato (articoli 47-53);
h) contratto d’inserimento (articoli 54-60) ;
i) lavoro a progetto e lavoro occasionale (articoli 61-69)
l) prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (articoli 70-74).
 
La presente circolare esamina le varie forme contrattuali, avendo riguardo agli aspetti che hanno rilevanza in materia di prestazioni pensionistiche.
 
 
II         CONTRATTI DI LAVORO  SUBORDINATO
 
I lavoratori che sottoscrivano contratti di lavoro secondo le tipologie sottoindicate hanno diritto alla contribuzione che concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica nel sistema retributivo, misto o contributivo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
 
 
1
               
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
 
1.1       DISCIPLINA GENERALE
 
Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli articoli 20-28 del decreto    legislativo 10 settembre 2003 n. 276, “ può essere concluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, definito somministratore ”, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritto in un apposito Albo (articolo 20, comma 1 del decreto).
 
La relazione contrattuale afferente il lavoratore è il rapporto di lavoro subordinato che s’instaura tra detto soggetto e l’agenzia di somministrazione (articolo 22, commi 1 e 2).  
 
S’individuano, quindi, un contratto di somministrazione fra l’utilizzatore ed il somministratore ed un contratto di lavoro subordinato tra il somministratore ed il lavoratore. Il prestatore di lavoro svolge la propria prestazione lavorativa per l’utilizzatore, il quale è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali (articolo 23, comma
3).
 
Il lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore per i periodi in cui lo stesso rimane in attesa di assegnazione.
 
La misura dell’indennità di disponibilità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista o aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. E’ proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore (articolo 22, comma 3). 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10 marzo 2004, ha stabilito all’articolo 1, comma 1, che “ nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173 ”.
 
Gli oneri contributivi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore (articolo 25, comma 1, del decreto), che viene classificato, a norma dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nel settore terziario.
 
Sotto il profilo pensionistico, in tale fattispecie contrattuale, assume rilievo l’indennità di disponibilità corrisposta - soltanto nel caso di contratto stipulato a tempo indeterminato, non prevedendo la norma l'erogazione di tale indennità nel caso di contratto a tempo determinato - dal somministratore al lavoratore per i periodi in cui lo stesso rimane in attesa di assegnazione.
 
Sull’indennità di disponibilità i contributi sono versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (articolo 25, comma 1).
 
Nel sistema retributivo o misto la predetta indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
 
Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché alla formazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo.
 
L’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, confermando quanto stabilito dall’articolo 12 della legge 153 del 1969, dispone che la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate.
 
Sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983 n. 638, modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989 n. 389. A norma dell’articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 638, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato.
 
Posto che l’importo mensile del trattamento minimo nell’anno 2005 è pari ad euro 420,01, per tale anno il minimale retributivo per l’accredito di una settimana è pari ad euro168,00, e il minimale retributivo annuo è pari a euro 8.736,00.
 
Quindi se il lavoratore ha percepito una retribuzione annua, comprensiva dell'indennità di disponibilità, pari a 7.000,00 euro, il numero di contributi settimanali da accreditare è pari a 42 (7.000,00:168,00 = 41,66).
 
La contrazione di cui sopra opera anche nel caso di sola erogazione dell'indennità di disponibilità, ciò in quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la misura di tale indennità corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Ne
consegue pertanto che anche tali periodi non risultano interamente coperti di contribuzione per il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali in generale e di quelle pensionistiche in particolare.
 
 
 
 
1.2       DISCIPLINA SPECIFICA PER I LAVORATORI DOMESTICI ED AGRICOLI
 
Nel caso di somministrazione di lavoro nel settore del lavoro domestico o agricolo trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori (articolo 25, comma  4).
 
In relazione alle specificità previste per i lavoratori domestici e per i lavoratori agricoli, in materia di prestazioni pensionistiche, si espone quanto segue.
 
Per i lavoratori domestici e agricoli non trovano applicazione le disposizioni richiamate dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 638/1983.
 
Dal 1° gennaio 1984 per i lavoratori domestici, il numero dei contributi settimanali da accreditare nel corso di un trimestre solare è pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite, per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione, sempre che per ciascuna settimana  risulti una contribuzione media corrispondente a un minimo di 24 ore lavorative. Dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1983 era vigente il limite minimo di 12 ore settimanali.
 
Ove non sia perfezionato il numero minimo di ore settimanali – pari a 312 (24 ore x 13 settimane) in ciascun trimestre - è accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato all’unità superiore, che si ottiene dividendo l’importo complessivo versato nel trimestre per l’importo contributivo corrispondente a 24 contributi orari dovuti in riferimento alla fascia dove si colloca la retribuzione oraria effettiva (articolo 10 D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ed articolo 7, comma 6, della legge n. 638/1983).
 
La retribuzione convenzionale oraria - individuata dal contributo orario - moltiplicata per il totale delle ore retribuite dà luogo alla retribuzione complessiva nel trimestre da utilizzare nel calcolo della pensione.
 
Il contributo orario versato sull’indennità di disponibilità concorre all’individuazione del numero delle settimane da accreditare e alla retribuzione convenzionale oraria da utilizzare per il calcolo della pensione.
 
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato l’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione è parametrata in contributi giornalieri.
 
Le giornate per le quali è stata corrisposta l’indennità di disponibilità assoggettata a contribuzione concorrono alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
 
Per i predetti lavoratori le prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (articolo 14, penultimo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54).
L’indennità di disponibilità corrisposta concorre alla formazione della retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo della pensione.
 
 
 
2          APPALTO
 
L’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003, individua gli elementi distintivi del contratto in esame, già definito dall’articolo 1655 del codice civile, rispetto al contratto di somministrazione.
 
L’articolo 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro.
 
In proposito, si fa presente che il Ministro del Lavoro, con decreto deve individuare i casi legittimi di ricorso al contratto di appalto di servizi. Nel caso di appalti illegittimi è prevista la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione (art. 6, comma 2, del Decreto legislativo n. 251/2004). 
 
Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
 
In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i contributi previdenziali dovuti (articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, modificato dall’art.6 , comma 1,  del Decreto legislativo n. 251/2004)
 
Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche; pertanto, trattandosi di vero e proprio lavoro subordinato, in favore di tali lavoratori si applicano i principi di carattere generale.
 
3          DISTACCO
 
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato (articolo 30, commi 1-3 del Decreto legislativo n. 276/2003).
 
Il distacco si risolve in una modificazione delle modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore che, sulla base della decisione del datore di lavoro, fatto salvo il consenso del lavoratore in caso di mutamento di mansioni, svolge l’attività lavorativa a favore di un terzo soggetto indicato dal datore di lavoro, senza che il precedente rapporto si estingua e ne sorga uno nuovo.
 
Al riguardo si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 3 del 15 gennaio 2004, ha chiarito, tra l’altro, che il datore di lavoro distaccante rimane obbligato a corrispondere il trattamento economico e contributivo. 
 
Anche per tale tipologia di rapporto di lavoro nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche, pertanto, continuano a trovare applicazione i principi di carattere generale del lavoro subordinato.
 
4          LAVORO INTERMITTENTE
 
Il contratto di lavoro intermittente è disciplinato dagli articoli da 33 a 40 del Dlgs n. 276/2003; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 23 ottobre 2004 ha stabilito che possono essere stipulati contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (All. 1).
 
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti indicati dalla stessa disposizione normativa.
 
Detto contratto può essere stipulato anche per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (art. 34, comma 1, del decreto n. 276/2003, modificato dall’art. 10, comma 1,  del Dlgs n. 251/2004).
 
In via sperimentale il contratto di lavoro in esame può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità ovvero abbiano reso la disponibilità presso i Centri per l'impiego (articolo 34, comma 2).
 
Nel contratto di lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata è prevista la corresponsione dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.
 
La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 36, comma 1).
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 10 marzo 2004, ha stabilito che nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. L’articolo 2 stabilisce inoltre che la retribuzione mensile, da prendere a base per la determinazione dell’indennità in parola è costituita dal minimo tabellare, dall’indennità di contingenza, dall’E.T.R. e dai ratei di mensilità aggiuntive.
 
Sull’indennità di disponibilità i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (articolo 36, comma 2).
 
Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stabilita la retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori in parola possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano
usufruito dell’indennità di disponibilità, fino a concorrenza della medesima misura (articolo 36, comma 7).
 
La predetta indennità di disponibilità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
 
Nel sistema contributivo l’indennità in argomento concorre alla formazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, nonché all’individuazione del montante contributivo individuale da utilizzare per la determinazione del relativo importo. Per i periodi lavorati, invece, il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte (articolo 38, comma 1).
 
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonchè delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali (articolo 38, comma 2).
 
 
5          LAVORO RIPARTITO
 
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa (articolo 41, comma 1).
 
Il predetto contratto deve specificare, tra l’altro, la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro (articolo 42, comma 1).
 
Ai fini delle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dell'indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamene ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 45).
 
Quindi la prestazione pensionistica spettante a ciascun lavoratore è riconosciuta sulla base della contribuzione dovuta, versata o accreditata con riferimento alla prestazione lavorativa svolta dal medesimo e calcolata secondo i criteri vigenti per i lavoratori a tempo parziale, esposti nel successivo punto 6.  
 
6          LAVORO A TEMPO PARZIALE
 
L’articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, disciplina il lavoro a tempo parziale apportando modifiche e integrazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61.
 
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dal predetto articolo 46 stabilisce che s’intende:
 
“a)       per tempo pieno l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 (40 ore settimanali), o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b)         per tempo parzialel'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c)         per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d)         per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
e)         per rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).” 
 
Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche, che continua ad essere disciplinata dall’articolo 9 del decreto n. 61 del 2000. Al riguardo si richiama la
circolare n. 123 del 27 giugno 2000, punto 8, con la quale sono state illustrate le disposizioni del citato decreto n. 61.
 
7          APPRENDISTATO
 
Il contratto di apprendistato è definito dall’articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 secondo le seguenti tipologie:
 
a)         contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere d’istruzione e di formazione che, in base al disposto dell’articolo 48 del decreto, ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
b)         contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall’articolo 49 del decreto;
c)         contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall’articolo 50 del decreto.
 
Le disposizioni in parola non hanno apportato modifiche per quanto riguarda la disciplina previdenziale, come prevede espressamente l’articolo 53 che, al comma 4, stabilisce che resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni .
Con l’articolo 21 della legge del 1955, n. 25, è stata introdotta, per tali lavoratori, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
La contribuzione accreditata in favore del lavoratore apprendista è utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
 
Per tali lavoratori non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 4  della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane in cui si è svolta la prestazione lavorativa, semprechè risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato (articolo 7, comma 5, della legge n. 638).
 
8          CONTRATTO D’INSERIMENTO
 
Il contratto d’inserimento è il contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di lavoratori (articolo 54, comma 1, del decreto).
 
Tale contratto ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi (articolo 57, comma 1, del decreto).
 
Durante il rapporto d’inserimento, la categoria d’inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto (articolo 59, comma 1, del decreto).
Nulla è innovato in materia di prestazioni pensionistiche e, pertanto, continuano ad applicarsi i principi di carattere generale
nei confronti del lavoratore che accede al contratto di inserimento in quanto trattasi di soggetto che svolge attività lavorativa subordinata.
 
Relativamente alle modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi previsti per le assunzioni con contratto di inserimento, si richiama la circolare n. 51 del 16 marzo 2004.
 
 
III       ALTRI RAPPORTI  DI LAVORO
 
 
1      LAVORO A PROGETTO
 
Il lavoro a progetto - disciplinato dagli articoli 61-69 del decreto legislativo 10 settembre 2003   n. 276 - viene definito, dall’articolo 61 del decreto come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
 
I lavoratori a progetto, in quanto titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come applicato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 2 maggio 1996 n. 282.
 
Nulla è innovato per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche da liquidare con il sistema contributivo a carico della predetta gestione separata .
Al riguardo si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996.
 
I lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata, che possono far valere contribuzione nell’AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione nella relativa gestione separata hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 282/1996, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995,così come interpretato dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355, il quale ha espunto dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema pensionistico. Pertanto, i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il l° ottobre 200l, sono esclusi dalla facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi
 
Nei confronti dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà di opzione, debbono trovare applicazione, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori al 1996, le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza (circolare n. 108 del. 7 giugno 2002, punto 2).
 
Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
 
I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti, in caso di morte dell’assicurato, viene corrisposta ai medesimi superstiti l’indennità una tantum, di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335  del 1995 e al decreto interministeriale del 13 gennaio 2003, in favore dei superstiti dell’assicurato  (v. circolare n.104 deldel 16 giugno 2003).
Nell’ipotesi della conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di un progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato trovano applicazione i principi di carattere generale vigenti in materia pensionistica per i lavoratori dipendenti (articolo 69, comma 1, decreto). 
 
Nella tabella allegata (All. n. 2) sono riportate le aliquote di computo da applicare alla base imponibile al fine della determinazione del montante contributivo individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche per gli anni dal 1996 a  2004  (circolare n. 45 del 10 marzo 2004).
 
 
2
LAVORO OCCASIONALE
L’articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 definisce le prestazioni occasionali  i rapporti di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5.000 euro.
 
Tali prestazioni di durata inferiore a trenta giorni e da cui derivi un compenso non superiore a 5.000 euro, sono soggette a contribuzione qualora sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all’articolo 50, comma 1 lettera c-bis, del testo unico delle imposte sul reddito. In tal caso i prestatori occasionali sono iscritti alla gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in materia pensionistica, sono operanti i criteri di cui al precedente punto 1 (cfr. circolare n. 9 del  22.1.2004).
 
Per completezza, occorre precisare che la categoria dei prestatori occasionali qui illustrati differisce dalla categoria del lavoratore autonomo occasionale che, a norma dell’articolo 2222 del codice civile , è colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. 
 
Con riferimento a tale ultima categoria di lavoratori, l'articolo 44, comma 2, del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, ne dispone, dal 1° gennaio 2004, l’iscrizione alla gestione separata solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000  (
messaggio n. 29629 del 23.9.2004) .
 
3          LAVORO ACCESSORIO
 
La disciplina di lavoro accessorio introdotta dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disciplinata dagli articoli 70-74, è stata modificata dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.
 
Per prestazioni di natura accessoria s’intendono, ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 251 del 2004, attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito di alcune attività indicate nell'articolo in esame.
 
Le attività lavorative elencate nella disposizione di che trattasi, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro sempre nel corso dell'anno solare.
 
Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio i soggetti interessati devono acquistare presso le rivendite autorizzate un carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio  il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
 
Il prestatore di lavoro accessorio riceve il compenso presso il concessionario all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
 
L’articolo 72, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 251, che disciplina il lavoro accessorio ha tra l'altro disposto al comma 4 che il concessionario effettua per detti lavoratori il versamento  dei contributi per fini previdenziali presso l'Istituto, alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono.
 
Il successivo comma 5 dell’articolo 72, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 251, stabilisce l’emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale, tra l’altro, devono essere individuate le aree, metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazione di lavoro accessorio e regolamentati i criteri e modalità di versamento dei contributi e  delle relative coperture assicurative e previdenziali. 
 
 
4          RAPPORTI  DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
 
Per i rapporti di associazione in partecipazione l’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un’effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell’ordinamento.
 
Gli aspetti previdenziali e assicurativi afferenti ai rapporti di associazione in partecipazione non sono disciplinati dalla disposizione in esame concernente, peraltro, i profili patologici della vicenda lavorativa.
 
Le disposizioni d’interesse sono contenute nell’articolo 43, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
 
Secondo dette disposizioni, i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2552, 2553, 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 157 della legge 31 dicembre 2004, n. 312 all’iscrizione alla gestione separata, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
 
Il successivo comma 7 dell’articolo 43 della legge n. 326 del 2003 dispone che ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n.335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 (calcolo contributivo).
 
 
IV
        REGIME DI CUMULO
 
In materia di regime di cumulo pensione-redditi da lavoro per i trattamenti di vecchiaia, anzianità, invalidità e superstiti, si richiama la circolare riepilogativa n. 197 del 23 dicembre 2003.
 
 
                                                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                CRECCO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All. 1
 
RD 06/12/1923 n.2657 - Vigente alla G.U. 12/06/2004 n. 136
Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 299). - Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692Preambolo(Omissis)
Articolo unico
È approvata la tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine nostro dal Ministro proponente, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1º del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.Allegato unico
TABELLA INDICANTE LE OCCUPAZIONI CHE RICHIEDONO UN LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA, ALLE QUALI NON È APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART. 1º DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692 (ART. 3 REGIO DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692, E ART. 6 DEL REGOLAMENTO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1955)
1.Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro (1).
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto alla estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità (2).
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale.
14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali
21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3), manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (4).
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione;d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all'industria della pesca (5).
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti "impiegati di bureau" come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (6).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (7).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3) manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (8).
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo (3), non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa (9).
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo (3) sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (10).
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (11).
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (12).
42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (13).
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici (14).
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall'Ispettorato del lavoro (15).
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità (16).
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (17).
(1) Voce così modificata dal d.p.r. 30 luglio 1951, n. 760
(2) Voce così modificata dal r.d. 17 giugno 1929, n. 1133.
(3) Ora del lavoro.
(4) Voce così modificata dal r.d. 11 luglio 1941, n. 933.
(5) Voce aggiunta dal r.d. 5 febbraio 1928, n. 288.
(6) Voce aggiunta dal r.d. 14 febbraio 1929, n. 221.
(7) Voce aggiunta dal r.d. 25 aprile 1929, n. 883.
(8) Voce aggiunta dal r.d. 31 marzo 1930, n. 357.
(9) Voce aggiunta dal r.d. 15 ottobre 1931, n. 1469.
(10) Voce aggiunta dal r.d. 31 dicembre 1931, n. 1833.
(11) Voce aggiunta dal r.d. 24 marzo 1932, n. 441.
(12) Voce aggiunta dal r.d. 22 giugno 1933, n. 1408.
(13) Voce aggiunta dal r.d. 31 agosto 1933, n. 1311.
(14) Voce aggiunta dal r.d. 28 aprile 1938, n. 784 e poi così modificata dal d.p.r. 30 aprile 1976, n. 517.
(15) Voce aggiunta dal d.p.r. 2 dicembre 1951, n. 1556.
(16) Voce aggiunta dal d.p.r. 16 agosto 1952, n. 1238.
(17) Voce aggiunta dal d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 86.
 
 
 
 
 
 
All. 2
Aliquote di computo
 
 
 
 
Anno
Aliquota per i non iscritti
ad altra
Gestione pensionistica
Aliquota per i
titolari di
pensione diretta
 
Aliquota per i titolari
di altra prestazione
pensionistica o iscritti
ad altra gestione pensionistica
 
1996
10%
10%
10%
1997
10%
10%
10%
1998
12,50%
10%
10%
1999
12,50%
10%
10%
2000
14,50%
10%
10%
2001
14,50%
10%
10%
2002
15,50%
10%
10%
2003
15,50%
12,50%
10%
2004
Quota di
Reddito fino
a 37.883,00
Euro
Quota di
Reddito oltre
37.883,00
Euro
15%
10%
19,30%
20%