Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 23 del 22-2-2008.htm
INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. 80/92
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Coordinamento Generale Legale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 22 Febbraio 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
23
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
14
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DELLA
POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. 80/92
INDICE:
1.Premessa.
2.Il
Fondo di Garanzia.
3.I
soggetti assicurati.
4.Le
prestazioni.
5.Procedure
che danno titolo all’intervento.
6.I
presupposti per l’intervento del Fondo.
7.La
domanda.
8.I
documenti a corredo della domanda.
9.Decorrenza
della garanzia.
10.Istruzioni
operative provvisorie.
1.
Premessa.
Con direttiva
80/987/CEE del 20 ottobre 1980 il Consiglio delle Comunità Europee ha voluto
garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza
del datore di lavoro.
La tutela riguarda non
solo i crediti di lavoro
[1]
,
ma anche la posizione di previdenza complementare.
L’art. 8 della citata
Direttiva (all.1), infatti, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure
necessarie a garantire “gli interessi dei lavoratori subordinati” per quanto
riguarda i “diritti maturati ed in corso di maturazione” in materia di
prestazioni di vecchiaia previste dai regimi complementari di previdenza.
Lo Stato Italiano ha
dato attuazione a questa direttiva con il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80, pubblicato nella G.U.R.I. del 13 febbraio 1992, n. 36 S.O. ed
entrato in vigore il 28 febbraio successivo.
2.
Il Fondo di garanzia.
L’art. 5 del d.lgs.
80/92 (all.2) ha previsto l’istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo di
garanzia contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento,
da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di
previdenza complementare.
La norma prevede che
tale fondo sia finanziato da una quota del contributo di solidarietà di cui
al comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con
modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166,(all.3) pagato dai datori di
lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.
3.
I soggetti assicurati.
Possono richiedere
l’intervento del Fondo di garanzia i lavoratori subordinati che, al momento
della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme
pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell’apposito
albo tenuto dalla COVIP o ad una forma pensionistica complementare
individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla
vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall’ISVAP, così come previsto
dall’art. 13, comma 1 lett. b) del d.lgs. 252/05 (all.4).
In caso di morte dell’assicurato prima della
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la domanda potrà
essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi titolo nell’AGO alla
pensione indiretta, sempreché siano stati indicati quali beneficiari nel
contratto di adesione al fondo complementare.
Nel caso di morte del titolare di una prestazione
pensionistica, la domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti
aventi diritto nell’Assicurazione generale obbligatoria alla pensione di
reversibilità, a condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in
caso di morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o
l’erogazione di una rendita ai superstiti e che tali soggetti siano gli effettivi
beneficiari di tali prestazioni.
Le forme pensionistiche
complementari non possono in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di
garanzia l’integrazione dei contributi.
4.
Le prestazioni
Considerato che l’art.
5 del d.lgs. 80/92 rinvia all’art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103
convertito con L. 1.6.1991, n. 166 il quale fa generico riferimento alle
contribuzioni ed alle somme versate o accantonate alla previdenza
complementare, sono garantiti dal Fondo:
a) il contributo del datore di lavoro;
b) il contributo del lavoratore che il datore di
lavoro abbia trattenuto e non versato;
c) la quota di TFR conferita al fondo che il
datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. Tale quota pertanto,
divenuta contribuzione alla previdenza complementare, non potrà più esser
richiesta al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’art. 2 della L. 297/82
(all. 5).
Al fine di assicurare
pienamente la posizione previdenziale complementare dei lavoratori, il Fondo
provvederà a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno,
l’indice di rendimento del TFR.
E’ esclusa la
corresponsione di interessi di mora eventualmente previsti dal regolamento
dei singoli fondi ed ogni altro onere accessorio.
E’ altresì esclusa la
corresponsione direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo
di garanzia.
Si precisa che i
contributi coperti dal Fondo sono esclusivamente quelli dovuti a forme di
previdenza complementare per l’erogazione di prestazioni di vecchiaia e
superstiti, restando esclusi i contributi eventualmente dovuti per
l’anzianità, l’invalidità, l’inabilità e per ogni altra forma di assistenza
integrativa.
5.
Procedure che danno
titolo all’intervento.
In virtù del rinvio
dell’art. 5, comma 1 del d.lgs. 80/92 alle procedure previste dall’art. 1
dello stesso decreto, danno titolo all’intervento del Fondo le seguenti
procedure concorsuali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa ed amministrazione straordinaria (art. 1, comma 1 d.lgs. 80/92
- all.6); inoltre, qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 1 della L.F.(all.7), il Fondo potrà
intervenire previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura
esecutiva individuale a seguito della quale il credito del lavoratore per i
contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto (art. 1,
comma 2, d.lgs. 80/92).
Con riferimento al concordato preventivo si
precisa che sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto
di apertura della procedura (art. 184 L.F.- all.8) e pertanto il Fondo potrà
corrispondere esclusivamente i contributi alla previdenza complementare
relativi a periodi precedenti la data del citato decreto.
6.
Presupposti per
l’intervento del Fondo
Analogamente a quanto
avviene nel Fondo di garanzia istituito dall’art. 2 della L. 297/82, le
modalità di intervento del Fondo differiscono a seconda che il datore di
lavoro sia assoggettabile o meno ad una delle procedure concorsuali citate al
paragrafo precedente.
Per l’individuazione
dei criteri distintivi tra le due categorie si rinvia al par. 3.1. della
circolare
7 marzo 2007 n. 53.
6.1.
In caso di datore di
lavoro assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l’intervento
del Fondo sono:
a)
iscrizione ad un fondo
di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
b)
cessazione del rapporto
di lavoro;
c)
insolvenza del datore
di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali
previste dall’art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro
dell’Unione Europea;
d)
accertamento
dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive
per le quali si chiede l’intervento del Fondo.
a)
iscrizione ad un fondo
di previdenza complementare.
L’iscrizione
ad un fondo di previdenza complementare, in primo luogo, è un requisito
indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i contributi
omessi (che non possono mai essere corrisposti direttamente al lavoratore);
in secondo luogo, soddisfa il requisito, espressamente previsto dall’art. 5,
comma 2 del d.lgs. 80/92, che dall’omessa o insufficiente contribuzione possa
derivare la perdita, anche parziale, della prestazione complementare.
Il lavoratore che
chiede l’intervento del Fondo deve essere iscritto ad una delle forme di
previdenza complementare regolamentate dal d.lgs. 252/05
[2]
.
Il Fondo di garanzia
può intervenire anche per le forme di previdenza complementari istituite
prima dell’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, purché esse
abbiano ottenuto l’iscrizione all’apposito albo tenuto dalla COVIP.
Il
fondo di previdenza complementare presso il quale il Fondo di garanzia è
chiamato ad integrare i contributi omessi può essere diverso da quello in cui
si è verificata l’omissione contributiva nel caso in cui il lavoratore abbia
ottenuto il trasferimento della propria posizione.
b)
cessazione del rapporto
di lavoro subordinato.
La domanda di intervento
del Fondo potrà essere presentata dopo la cessazione del rapporto con il
datore di lavoro insolvente.
Si rinvia al par. 3.1.1
lett. a) della
circolare
7 marzo 2007, n. 53 per gli ulteriori chiarimenti.
c)
insolvenza del datore
di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedura concorsuali
previste dall’art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta in un altro Stato membro
dell’Unione Europea.
Si
rinvia alle disposizioni impartite al par. 3.1.1 lett. b) della
circolare
7 marzo 2007, n. 53.d)
accertamento
dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive
per le quali si chiede l’intervento del Fondo.
L’art.
5, comma 2 del d.lgs. 80/92 prevede che il lavoratore possa chiedere
l’intervento del Fondo, qualora il suo credito sia rimasto in tutto o in
parte insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale; ne consegue che,
in via generale l’accertamento del credito del lavoratore, in caso di
fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta
amministrativa, avverrà con l’ammissione del credito nello stato passivo
della procedura.
Di
conseguenza, analogamente a quanto avviene nel Fondo di garanzia istituito
dalla L. 297/82, è escluso l’intervento del Fondo quando la tardiva
ammissione del credito sia impedita dall’avvenuta chiusura della procedura
concorsuale o dal decorso dei termini previsti dal 1° comma dell’art. 101
L.F..(all.9)
Invece,
diversamente da quanto previsto per il Fondo di garanzia del TFR e dei
crediti di lavoro, il Fondo potrà intervenire anche quando il Tribunale
disponga di non procedere all’accertamento del passivo a causa della
previsione di insufficiente realizzo (art. 102 L.F.- all.10) purché il
credito sia stato in ogni caso accertato giudizialmente ed il lavoratore
produca copia autentica del decreto di chiusura del fallimento per
insufficienza dell’attivo.
Sempre
con riferimento all’accertamento del credito si precisa che qualora l’importo
dei contributi omessi non sia evidenziato nello stato passivo distintamente
dagli altri crediti di lavoro, il lavoratore dovrà produrre copia
dell’istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi al fine di
chiarire l’effettiva entità degli stessi.
6.2.
In caso di datore di
lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per
l’intervento del Fondo sono:
a)
iscrizione ad un fondo
di previdenza complementare al momento della presentazione della
domanda.
Si rinvia al par. 6.1 lett. a).
b)
cessazione del rapporto
di lavoro.
Si rinvia al par. 6.1 lett. b).
c)
accertamento giudiziale
del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare.
Si rinvia al par. 3.1.2. lett. d)
della
circolare
7 marzo 2007, n. 53.
d)
inapplicabilità al
datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti
soggettivi di cui all’art. 1 L.F..
Si rinvia al par. 3.1.2. lett. b)
della
circolare
7 marzo 2007, n. 53.
e)
insufficienza delle
garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento
dell’esecuzione forzata.
Si rinvia al par. 3.1.2. lett. c) della
circolare
7 marzo 2007, n. 53.7.
Domanda
La domanda di intervento del Fondo deve essere
presentata alla Sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato
ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede diversa essa verrà
trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.
Qualora il lavoratore sia residente all'estero,
la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in Italia
dell'assicurato oppure quella in cui l’assicurato stesso elegge domicilio.
La domanda può essere presentata sul modello
appositamente predisposto (PPC/D) oppure in carta semplice purché vengano
riportate tutte le informazioni contenute nel citato modello.
Se la domanda non è firmata davanti al
funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore.
La domanda può essere presentata a partire dalle
date di seguito indicate:
a)
in caso di
fallimento,
liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria
, dal
31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi
degli art. 97 e 209 della L.F. (all.11 e 12);
b)
nel caso in cui
siano state proposte
impugnazioni o opposizioni
riguardanti il credito
del lavoratore, dal giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
c)
in caso di
concordato
preventivo,
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di
omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero della sentenza (ora del
decreto) che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
d)
in caso di
insinuazione
tardiva
del credito nella
procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al
passivo o dopo la sentenza che decide dell’eventuale contestazione;
e)
in caso di
esecuzione
individuale
, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento
negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal
giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato
del ricavato dell’esecuzione.
In assenza della previsione di uno specifico
termine di prescrizione, il diritto a chiedere l’intervento del Fondo è
soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art.
2946 c.c. (all. 13) decorrente dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
8.
I documenti a corredo
della domanda
8.1.
Fallimento,
Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione straordinaria
·
copia di un
documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di
un funzionario dell’Istituto);
·
modello PPC/CUR
timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura ;
·
modello PPC/FOND
timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza
complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
·
copia autentica
dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione
tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato
passivo;
·
attestazione della
cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e’ stato oggetto
di opposizione o di impugnazione ai sensi del 2° e 3° comma art. 98
L.F.(all.14) (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della
procedura concorsuale);
·
copia della domanda
di ammissione al passivo e relativi conteggi (se nello stato passivo
l’importo dei contributi omessi non è evidenziato distintamente dagli altri
crediti);
8.2.
Concordato preventivo
·
copia di un documento di identità personale (se
la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
·
modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal
commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di
concordato con cessione di beni;
·
modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal
legale rappresentante del fondo di previdenza complementare al quale il
lavoratore desidera versare i contributi;
·
copia autentica della sentenza (ora decreto) di
omologazione;
8.3.
Procedura concorsuale aperta in un altro Stato
membro dell’Unione Europea
·
copia di un
documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di
un funzionario dell’Istituto);
·
copia autentica dello
Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in
maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo di contribuzione
alla previdenza complementare);
·
dichiarazione del
Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale
che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per
quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
·
mod. PPC/CUR SOST
da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà;
·
modello PPC/FOND
timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza
complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
8.4.
Esecuzione individuale
·
copia di un
documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di
un funzionario dell’Istituto);
·
mod. PPC/CUR SOST
da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà;
·
modello PPC/FOND
timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante del fondo di previdenza
complementare al quale il lavoratore desidera versare i contributi;
·
decreto del
Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento in quanto non ricorrono le
condizioni di cui all’art. 1 della L.F.;
·
originale del
titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata;
·
copia del ricorso
sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di
allegati ed in particolare dei conteggi;
·
copia autentica del
verbale di pignoramento negativo, come precisato al paragrafo 3.1.2. lett. c)
della
circolare
7 marzo 2007, n. 53;
·
visura o
certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di
nascita e di residenza del datore di lavoro;
·
certificato di
residenza del datore di lavoro;
9.
Decorrenza della
garanzia
Per espressa previsione
normativa (art. 5, comma 4 del d.lgs. 80/92) la garanzia del Fondo opera
esclusivamente per le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio
1992, data di entrata in vigore del decreto.
In caso di datore di
lavoro assoggettato a procedura concorsuale in un altro Stato dell’Unione
Europea, la garanzia del fondo decorre dal 6 ottobre 2005 (data di entrata in
vigore del d.lgs. 186/05).
Resta inteso che le
domande potranno trovare accoglimento nei limiti della prescrizione indicata
al par. 7.
10.
Istruzioni
operative provvisorie
Le domande presentate
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 252/05 ed attualmente giacenti presso
la D.C. Prestazioni a Sostegno del reddito, verranno trasferite alle Sedi
territorialmente competenti per l’istruttoria e la successiva liquidazione.
Qualora nel corso
dell’istruttoria dovesse emergere che la procedura concorsuale è stata
chiusa:
a)
se il fallimento è
stato chiuso a seguito della compiuta ripartizione dell’attivo, il lavoratore
dovrà produrre: copia autentica del piano di riparto finale ed attestazione
della cancelleria Tribunale che non vi sono stati riparti parziali, in caso contrario copia autentica anche
dei riparti parziali;
b)
se il fallimento è
stato chiuso per totale insufficienza di attivo, il lavoratore dovrà produrre
copia autentica del decreto di chiusura (solo per le procedure aperte prima
del 16.7.2006, data di entrata in vigore della riforma del diritto
fallimentare);
c)
per i fallimenti aperti
dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare, se il
decreto di chiusura del fallimento interviene senza che si sia proceduto alla
verifica dello stato passivo (previsione insufficiente realizzo – art. 102
L.F.) il lavoratore oltre al decreto
di chiusura dovrà dimostrare che il credito per i contributi omessi alla
previdenza complementare è stato accertato giudizialmente.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11
Allegato N.12
Allegato N.13
Allegato N.14