Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 29 del 09/02/2011
Direzione Centrale
Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
09/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
29
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Pescatori
“autonomi” Aliquota contributiva per l’anno 2011.
SOMMARIO
:
1. Adeguamento
delle retribuzioni convenzionali.
2. Aliquota
contributiva per l’anno 2011.
3. Proroga dello
sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4.
Modalità di versamento
1.
Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
I lavoratori autonomi che svolgono
l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono
soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto
un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura
del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne associati in cooperativa.
Per il corrente anno la variazione
percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata
accertata dall’ISTAT nella misura del 1,6%.
La misura del salario giornaliero
convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250,
risulta come segue:
Anno 2011
Retribuzione
convenzionale
misura
giornaliera
€
24,72
misura
mensile (25gg)
€
618,00
Su tale retribuzione mensile devono
essere calcolati, per il 2011, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.
2. Aliquota
contributiva dovuta al FPLD
In base alle disposizioni di cui al
Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione
dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma
2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti
all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente
in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo
aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.
Conseguentemente l’aliquota
contributiva per l’anno 2011 aumenta di un ulteriore 0,50%, per un totale di
14,61%
Tale
aliquota risulta determinata come segue:
Gestione
F.P.L.D.
Aliquote
Coefficienti di ripartizione
Base
0,11
0,007529
Adeguamento
14,50
0,992471
Totale
14,61
1,000000
Il contributo mensile per l'anno
2011, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione
convenzionale, è pari a Euro 90,29 così suddiviso:
F.P.L.D.
Contributo
mensile
base
0,68
adeguamento
89,61
Totale
90,29
3. Sgravio
contributivo ex art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Per la salvaguardia dell’occupazione
della gente di mare, l’art. 2, comma 2, della legge n. 203/2008, ha disposto
l’estensione, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80%, dei benefici di
cui all’art. 6 del decreto legge 30/12/1997, n. 457, convertito con
modificazioni dalla legge 27/2/1998, n. 30, alle imprese che esercitano la
pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.
Il beneficio consiste pertanto
nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino
all’80% dell’ammontare stabilito.
Come già affermato con circolare n.
76 dell’11 maggio 2004 con riferimento alla analoga norma contenuta
nell’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo sgravio compete non
solo al personale dipendente assicurato in base alle norme di cui alla legge n.
413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) ed a quello
associato in cooperative o compagnie, bensì anche ai pescatori “autonomi”.
Conseguentemente il contributo
mensile,da corrispondere al netto della predetta agevolazione, risulta pari a
€.18,06
così suddiviso:
F.P.L.D.
Contributo
mensile
Base
euro 0,14
Adeguamento
euro 17,92
Totale
euro 18,06
4. Modalità
di versamento
Nulla è innovato in materia di
versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate
mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Con successivo messaggio sarà
comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le
istruzioni per procedere al versamento dei dovuti contributi.
In applicazione di quanto disposto
dall’art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del
Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei
modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
Il Direttore
Generale
Nori