Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 4 del 13/01/2011
Direzione centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
13/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
4
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Art.
30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122. Rateazioni in fase amministrativa
SOMMARIO
:
Nuove
modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa a decorrere dal
1 gennaio 2011. Scioglimento della riserva contenuta nella circolare n.168
del 30 dicembre 2010.
Premessa
Con la circolare 30 dicembre 2010 n.
168, si è provveduto ad illustrare la nuova modalità di riscossione dei crediti
dell’Istituto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene attraverso la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Con la stessa circolare, con
riferimento agli effetti conseguenti all’introduzione del nuovo sistema di
riscossione sulla disciplina delle rateazioni amministrative era stata fatta
riserva, al punto 5, di fornire le istruzioni sulla modalità di gestione dei
crediti inseriti nella domanda di rateazione.
Con la presente circolare si
forniscono le disposizioni che trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio
2011.
Rateazioni in fase
amministrativa
Come già richiamato nella citata
circolare n. 168/2010 l’istituto della rateazione dei crediti concessa
dall’Inps è stata disciplinata nel corso dell’anno 2010 con le recenti
circolari n. 106 e n. 148.
La rateazione concessa
dall’Istituto, come ribadito nelle appena citate circolari, può avere ad
oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa.
Per tali devono intendersi i crediti per i quali l’Istituto deve ancora
procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna
ad Equitalia.
Avvenuta la consegna dell’avviso di
addebito ad Equitalia, come precisato al punto 2 della circolare n. 168/2010, i
crediti contenuti nell’avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione
solo e direttamente al competente Agente della Riscossione individuato in base
al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell’avviso di
addebito.
Definita la gestione della domanda
di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del
contribuente che, si rammenta, alla medesima data deve avere già versato la
prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad
Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.
Il versamento delle rate successive
verrà effettuato mensilmente, sempre con modello F24, riportando la causale ed
i codici già utilizzati per il versamento della prima rata. Il pagamento di
ciascuna rata mensile, successiva alla prima, dovrà avvenire entro i 30 giorni
successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.
In caso di revoca della dilazione
per mancato versamento di due rate consecutive i crediti residui verranno
affidati all’Agente della Riscossione per il recupero coattivo.
Tali crediti non potranno essere
oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte
dell’Agente della Riscossione.
Con successivo messaggio verranno
fornite le specifiche operative per la gestione dei versamenti.
Il Direttore
Generale
Nori