Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 40 del 22/02/2011
Direzione
Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
22/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
40
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Anno 2011. Sintesi delle
principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di
lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato
ed indeterminato.
SOMMARIO
:
Riepilogo delle
disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro
nel corso del 2011.
L’anno 2010 si è concluso con
l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi (es. collegato
lavoro, legge di stabilità) che - confermando o innovando la materia – sono
destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno
all’occupazione. Con la presente circolare si fornisce, quindi, un quadro
riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel
corso del 2011.
1.
Disposizioni in materia contributiva.
1.1
Contributo IVS.
Aumento
di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che, alla data del
01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43%
dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.
Come noto, il
Decreto interministeriale 21 febbraio 1996 - in attuazione dell’art. 3, c. 23
della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota
di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS, con contestuale riduzione delle
aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAF
(rispettivamente 0,14% per TBC; 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF).
L’articolo 27,
comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha previsto che, nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di
raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD,
a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle
stesse, il relativo onere deve essere scaglionato mediante un incremento dello
0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997 (1).
I datori di lavoro
rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata dovranno, quindi,
aumentare - a partire dal periodo contributivo
“gennaio 2011” -
l’aliquota FPLD di 0,50 punti percentuali,
ovvero della misura residua, fino al
raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo
0,70% ex GESCAL, per i datori di lavoro tenuti al versamento, nonché l’incremento
di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
(2).
Di seguito, si
fornisce una elencazione delle principali casistiche.
1.1.1 Datori di
lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C) - Incremento dello 0,22%.
Tali settori devono
trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire
dal 01.01.1997; con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011, il percorso di
armonizzazione si conclude.
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
Totale
a carico
del lavoratore
33,00%
9,19%
1.1.2 Aziende che
occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n.
398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi
parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo
CUAF (CA=4Z e 1C) - Incremento dello 0,22%.
Tali settori devono
trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire
dal 01.01.1997; con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011, il percorso di
armonizzazione si conclude.
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
(no GESCAL)
Totale
a carico
del lavoratore
32,30%
8,84%
Si precisa che -
per i “dirigenti industriali”, assunti dal 1.1.2003 e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti - trova, invece, applicazione il previsto aumento
dell’aliquota pensionistica in ragione di 0,50 punti percentuali, con ultimo
incremento di 0,29% a partire dal 01.01.2013.
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
(no GESCAL)
Totale
a carico
del lavoratore
32,01%
8,84%
1.1.3
Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della
CUAF.
Settori esclusi dal contributo per
l’INDENNITÀ ECONOMICA di MATERNITÀ -Incremento dello 0,50%.
Tali settori devono
trasferire l’aumento di 4,29 (0,57% + 3,72%) punti percentuali, scaglionato in
ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997, con ultimo aumento di
0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
(con GESCAL)
Totale
a carico
del lavoratore
32,71 %
(compr. 0,70 ex GESCAL)
9,19%
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
(con GESCAL lavoratore)
Totale
a carico
del lavoratore
32,36%
(compr. 0,35 ex GESCAL)
9,19%
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
(senza GESCAL)
Totale
a carico
del lavoratore
32,01%
8,84%
Settori esclusi dal contributo per
l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC - Incremento
dello 0,50%.
Tali settori devono
trasferire l’aumento di 4,43 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50%
ogni due anni a partire da 01.01.1997, con ultimo aumento di 0,43%, dal
01.01.2013.
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
(con GESCAL)
Totale
a carico
del lavoratore
32,57 %
(compr. 0,70 ex GESCAL)
9,19%
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
(con GESCAL lavoratore)
Totale
a carico
del lavoratore
32,22%
(compr. 0,35 ex GESCAL)
9,19%
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
(senza GESCAL)
Totale
a carico
del lavoratore
31,87%
8,84%
1.1.4
Piloti dei porti - Incremento dello 0,50%.
Tali settori devono
trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50%
ogni due anni a partire da 01.01.1997, con ultimo aumento di 0,29%, dal
01.01.2013.
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
(no GESCAL)
Totale
a carico
del lavoratore
32,01%
8,84%
1.1.5
Aliquote contributive dovute al FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca
iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n.
413/1984).
L'art. 9 della
legge 26 luglio 1984, n. 413 “
Contributi obbligatori dovuti dalle aziende
della pesca”
dispone che “
Per le aziende del settore della pesca,
esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente
legge
(iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione)
l'aliquota
contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente
agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le
aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n.
160 e successive modificazioni ed integrazioni”
.
Alla luce di quanto
esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore,
si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite
dal D.lgs. n. 146/1997.
Quest’ultimo,
all’articolo 3, c. 1, prevede che - a partire dal 1 gennaio 1998 - le aliquote
contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai
a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate –
annualmente
- nella misura di
0,20 punti
percentuali a carico del datore di lavoro,
sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve
aggiungere lo 0,70% ex GESCAL) di cui all'art. 3 c. 23 della legge n. 335/1995,
e l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al citato articolo 1, comma
769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Detto aumento è
stato sospeso, per il triennio 2006 – 2008, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, c. 1, del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81 (3).
Risulta, invece,
esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in
quanto - per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato, da
ultimo, alla data del 1.1.2002 - la stessa aliquota ha già raggiunto la misura
piena (8,89% + 0,30= totale
9,19%
).
Per
l’anno 2011
,
quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di
seguito indicata:
Aliquota
IVS da GENNAIO 2011
Totale
a carico
del marittimo
28,20 %
(compr. 0,70 ex GESCAL)
9,19%
1.1.6 Aziende agricole con processi produttivi di tipo
industriale.
L’aliquota
contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione
o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti
alimentari con processi produttivi di tipo industriale (art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 146/1997) è aumentata nella misura residuale di 0,51 punti percentuali;
con detto incremento si raggiunge il limite dell’aliquota complessiva del 32%
(Legge n.335/1995), cui si aggiunge l’aumento di 0,30 punti percentuali
previsto dall’art.1 comma 769 Legge 296/2006.
1.1.7.
Contributi INAIL dal 1 gennaio 2011 per gli operai agricoli dipendenti.
Nulla
è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto
dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere
dal 1 gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, sono
fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione
Misura
Assistenza
Infortuni sul Lavoro
10,125%
Addizionale
Infortuni sul Lavoro
3,1185%
1.1.8
Mancata applicazione dell’aumento dello 0,09% ex lege n. 247/2007.
L’articolo
1, c. 39 della legge di stabilità 2011 - abrogando la disposizione contenuta
all’articolo 1, c. 10 della legge n. 247/2007 – ha annullato il previsto
aumento, pari allo 0,09%, dei contributi previdenziali, che avrebbe interessato
– da gennaio 2011 -
i
lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima
.
Ai fini del versamento della
contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali
di legge.
1.2
Contributi CIGS e MOBILITÀ.
L’articolo
1, c. 32 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità
2011) ha disposto lo slittamento,
al 31 dicembre 2011,
di una serie di
provvedimenti legislativi. Tra questi, si segnala la proroga dei trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti
attività commerciali (compresa la logistica) e per le agenzie di viaggio e
turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, nonché per
le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (4).
I
datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al
versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990
(0,90%) e di quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a
partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "
GENNAIO 2011
",
senza soluzione di continuità rispetto all’anno scorso. Al riguardo si fa
presente che, sia per l’ammissione al trattamento che per il versamento della
contribuzione di finanziamento, già dal 2010, l’Istituto si è adeguato ai
criteri ministeriali (5) che, ai fini del requisito occupazionale, fanno
riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223 per le imprese industriali (media semestrale e computo del
personale con qualifica di apprendista). Si osserva, peraltro, che il medesimo
criterio é utilizzato anche con riguardo alle imprese commerciali con forza
occupazionale superiore alle 200 unità.
1.3
Agevolazioni per zone tariffarie anno 2011.
L’articolo
1, c. 45 della legge di stabilità 2011 prevede che, "a decorrere dal 1°
agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo".
Conseguentemente,
dal periodo di paga “
agosto 2010
”
, vanno a regime, senza soluzione di continuità, le
misure già in essere fino a luglio 2010.
Territori
Misura
agevolazione D.L.
Dovuto
Non svantaggiati
(ex fiscalizzato Nord)
-
100%
Montani
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%
Si
osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto
dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori
di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione
involontaria (6).
1.3.1
Modalità di recupero per le aziende agricole che operano con il flusso
UniEmens.
I
datori di lavoro che, da “
agosto 2010
”
, hanno
beneficiato delle riduzioni secondo le percentuali previste dall’art. 11, comma
27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, potranno recuperare il differenziale a
loro favore (7).
A
tal fine, le aziende che operano con il flusso UniEmens -
per indicare il conguaglio della riduzione spettante -
potranno avvalersi del nuovo codice causale “
L232
”
,
da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>.
Le
operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo
mese successivo all'emanazione della presente circolare (8).
2.
Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche
complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.
In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce (8) che l’esonero dal versamento
dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già
previsto per il 2010 in misura pari allo 0,23%, per l’anno in corso è stabilito
- per ciascun lavoratore – in misura pari allo
0,25%
(9).
3.
Disposizioni in favore dell’occupazione.
3.1 Proroga della possibilità
di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15
dipendenti.
L’articolo
1, c. 32 della legge di stabilità 2011 ha prorogato,
al 31 dicembre 2011
, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno
di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione
delle procedure di mobilità.
La
disposizione ha, altresì, previsto la copertura degli oneri relativi al
finanziamento delle connesse agevolazioni contributive.
Per
la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007,
contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di
lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai
sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5
– P6 – P7), secondo le modalità già note (10).
4.
Misure incentivanti previste dalla legge di stabilità 2011.
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato, per il 2011, una serie di interventi - finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati
che versano in particolari situazioni – già introdotti dall’articolo 2, commi
134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010 (11).
Si
tratta di due misure (la prima, a carattere contributivo, la seconda, di
contenuto meramente economico) la cui operatività nel corrente anno è
subordinata alle modalità attuative che saranno definite con apposito decreto
interministeriale (Lavoro-Economia) che terrà conto, tra l’altro, del
monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi
nell’anno appena trascorso.
Sulla
materia, quindi, si fa riserva di fornire chiarimenti ed istruzioni con
successiva circolare.
L’articolo
1, c. 31 della medesima legge ha previsto la proroga, per l’anno in corso,
delle disposizioni disposte dall’articolo 7ter del DL 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, in materia di
incentivi in favore dell’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori
sociali in deroga.
Al
riguardo, si rinvia a quanto reso noto con la circolare n. 5/2010 e con i
messaggi n. 1715 - n. 17878 e n. 30703 del 2010.
Nell’ambito
delle misure finalizzate al mantenimento del personale in azienda e alla
ripresa dell’attività produttiva, l’articolo 1, c. 33 della legge di stabilità 2011, ha altresì prorogato, a tutto il 2011, la possibilità – per l’impresa di appartenenza - di
utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione
che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.
L’intervento – introdotto in via sperimentale per il biennio 2009-2010
dall’articolo 1, c. 1, D.L. 78/09, convertito con modificazioni nella legge n.
102/09 (12) – potrà realizzarsi nei limiti di 50 milioni di euro e sarà attuato
secondo le modalità che saranno definite in un apposito decreto interministeriale
(Lavoro-Economia).
5.
Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello
.
Nella
legge di stabilità 2011, trova spazio pure lo sgravio contributivo sulle
erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, che continuerà a
trovare applicazione anche nel 2011.
Per
quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dell’incentivo, la legge
n. 220/2010 conferma quanto già disposto in materia dalla legge n. 247/2007,
che ha disciplinato il beneficio durante il triennio sperimentale 2008-2010
(13).
Relativamente
all’individuazione delle somme su cui è possibile richiedere l’incentivo,
occorre, invece, tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 53, c. 2 del
D.L. 78/2010 (legge 122/2010). La norma prevede che “
nel periodo
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
, le somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto
previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate
a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli
utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento
della competitività aziendale, beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro”
In
considerazione del già citato rinvio - operato dal legislatore - alle modalità
già introdotte dalla legge attuativa del protocollo welfare tra governo e parti
sociali, maggiori precisazioni potranno essere fornite in materia dopo
l’emanazione del previsto decreto ministeriale.
6.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere.
Tra
i suoi ambiti di operatività, la legge di stabilità 2011, ha esteso all’anno in corso, la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori
sociali in deroga. L’articolo 1, comma 30, infatti, prevede che - sulla
base di specifici accordi governativi e per periodi non
superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente - possa
essere disposta la concessione, anche senza soluzione
di continuità, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilità e di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali.
Il
medesimo comma, stabilisce, altresì, la possibilità di prorogare nel 2011
gli strumenti in deroga già disposti nel 2010, con riduzione, tuttavia, dal 10%
al 40% della misura dei trattamenti.
L’articolo
1, c. 32 prevede, inoltre - per i datori di lavoro che non rientrano nel campo
di applicazione della cassa integrazione straordinaria – la proroga della
possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5,
comma 5, della legge n. 236/1993.
Sempre
sul fronte degli ammortizzatori sociali, si osserva che l’articolo 1, c. 33 ha prorogato, per l’anno 2011, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% al 80% dell’ammontare
del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà
difensivi ex articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge n. 863/1984 (14). Per il suddetto intervento –
introdotto in via sperimentale dal DL n. 78/2009 (legge 102/2009) – sono stati
stanziati 80 milioni di euro.
7. Fondo di Tesoreria. Maggiorazione
sugli importi riferiti ai periodi pregressi.
Come noto, ai fini del versamento delle
quote di TFR al Fondo di Tesoreria, é previsto (15) che gli importi riferiti a
periodi pregressi siano maggiorati di una
somma aggiuntiva
corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del
codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31
dicembre dell’anno precedente.
In più occasioni è stato ribadito che il
riferimento a detti criteri va inteso come un semplice meccanismo indicato dal
legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa
tipologia di versamento.
A dicembre 2010, il coefficiente di
rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari al 2,935935%
.
Si ricorda che, per il versamento, lo
stesso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (2,93%).
8. Legge n. 183/2010 -
Art. 32. Decadenze e
disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato – indennità
riconosciuta dal giudice
.
La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto “collegato
lavoro”) – nell’ambito del complesso campo di intervento – ha introdotto
modifiche anche su talune disposizioni inerenti i contratti di lavoro a tempo
determinato.
In particolare, si segnala la previsione contenuta nella seconda
parte dell’articolo 32, con la quale sono stati
ridefiniti i
criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, nei casi di
conversione a tempo indeterminato di contratti a termine costituti in
violazione della prevista disciplina (16).
La nuova normativa prevede che il giudice
possa condannare il datore di lavoro a risarcire il lavoratore con “
un’indennità
omnicomprensiva
” compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dimezzata nel caso in cui
i contratti collettivi prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di
lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Con riferimento agli aspetti di natura contributiva - tenuto conto della interpretazione letterale della norma, della “ratio legis” e della natura delle somme – si ritiene che l’indennità in questione sia esclusa dal
la base imponibile ai
fini contributivi.
9.Aliquote contributive per aziende agricole con
processi produttivi di tipo industriale.
Errata corrige alla circolare n.24/2011
Si ripubblicano, in allegato alla presente
circolare, le tabelle contenenti le aliquote contributive riguardanti le
aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.
La presente pubblicazione annulla e
sostituisce quella contenuta con la circolare n.24/2011.
Il Direttore
Generale
Nori
Note
1)
L’articolo 27,
comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n.30 dispone che “
Nei casi in
cui, per effetto del decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza
Sociale, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art
3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi
effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati
mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal
1° gennaio 1997”
. Al riguardo si richiama la circolare n. 103 del
15/05/1996.
2)
L’articolo 1, comma
769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, a
decorrere dal 1.1.2007, l’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota
contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Al
riguardo si richiama la circolare n. 23 del 24/01/2007.
3)
Al riguardo si
richiama la circolare n. 65 del 3 maggio 2006 (punto 1).
4)
Disposizione da
ultimo prorogata, fino al 31/12/2010, ai sensi dell’articolo 2, comma 136,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5)
Al riguardo, cfr circolare
n. 25/2010.
6)
E’ previsto che
l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua,
mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del contributo integrativo ex
lege n. 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.
7) Eventuali note
di rettifica emesse a tale titolo dalla procedura di controllo delle denunce
contributive aziendali saranno definite dalle Sedi alla luce delle precisazioni
contenute nella presente circolare.
8) Cfr.
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata
con D.M. 7.10.1993.
9)
Per i criteri di
operatività di detta misura, si rinvia a quanto già comunicato con la circolare
n. 4 del 14 gennaio 2008 e con il messaggio n. 5859 del 7.3.2008.
10) Al riguardo si
richiama la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007.
11) Cfr. circolare
n. 22/2011.
12)
Al riguardo cfr.
messaggi n. 20810 e 28824/2010.
13)
Al riguardo
si precisa che, per l’incentivo
connesso ai premi corrisposti nel corso del 2010, è necessario attendere
l’emanazione del previsto decreto interministeriale (Lavoro – Economia).
14) Al riguardo
cfr. messaggio n. 8097/2010.
15) Cfr. DM 30
gennaio 2007.
16) Cfr. Dlgs. n.
368/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Allegato N.1