Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 9 del 22-1-2004.htm
D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 22
Gennaio 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 9
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a
progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro
autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio
SOMMARIO
:
Riflessi in materia previdenziale della nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e
continuative.Il lavoro autonomo occasionale e le vendite a domicilio.
A) IL LAVORO A PROGETTO.
1)
La nuova disciplina.
Il
capo primo del titolo settimo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, di attuazione della legge delega n. 30/2003, sotto il titolo “lavoro a
progetto”, detta una nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e
continuative.
In
particolare il primo comma dell’art. 61 stabilisce che:
“
Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio,
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n.3,
del codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione
dell’attività lavorativa.”
Sebbene
sul versante previdenziale le collaborazioni coordinate e continuative sono
individuate dall’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, (gia 47, comma1,
lettera c-bis)* la nuova configurazione di dette collaborazioni introdotta
dall’art. 61 del decreto legislativo N.276/2003 esplica la sua efficacia
anche ai fini previdenziali.
Pertanto,
a decorrere dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore della norma, anche
ai fini dell’iscrizione nella Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995
e del pagamento dei relativi contributi, i rapporti in argomento devono
essere connotati dai requisiti di cui all’art. 61 citato.
Le
finalità antielusive che la norma persegue sono realizzate tramite il
necessario inquadramento dell’attività del lavoratore in un progetto,
programma o fasi di esso, in mancanza dei quali non è giuridicamente
configurabile il rapporto di collaborazione quale delineato dal decreto
legislativo n.276/2003.
La
definizione del progetto, del programma
o della fase di esso nonché i requisiti qualificanti della fattispecie
sono dettagliatamente illustrati nella circolare n.1 dell’8 gennaio 2004 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla quale, pertanto, si fa
integrale rinvio.(all.n.1).
2)
Le esclusioni.
In
considerazione delle finalità della nuova disciplina, la stessa esclude dalla
sua applicazione una serie di fattispecie nelle quali il rischio di
comportamenti irregolari o elusivi deve intendersi insussistente e per le
quali, quindi, non è necessario ricorrere al progetto o al programma di
lavoro o alle fasi di esso.
In
particolare, ai sensi del secondo comma dell’articolo 61 in esame, le
disposizioni di cui al comma uno che precede non si applicano alle
prestazioni occasionali, intendendosi per tali quelle di durata inferiore a
trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, a meno
che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5000 euro.
Superati detti limiti, tornano a trovare applicazione le disposizioni
contenute nell’intero capo.
A
tal riguardo si precisa che i limiti dei trenta giorni e dei cinquemila euro
annui devono essere entrambi riferiti a ciascun singolo committente.
Conseguentemente il superamento di detti limiti annui per effetto del
susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti,
non rende necessaria l’esistenza del progetto o del programma di lavoro.
Ai
sensi del comma 3 dell’articolo in esame, come per le collaborazioni
occasionali e per gli stessi motivi, sono esclusi dal nuovo regime i
professionisti iscritti negli albi di categoria esistenti alla data del 24
ottobre 2003, i pensionati di vecchiaia e le collaborazioni rese in favore
delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli
enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, nonché i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo delle società ed i partecipanti a
collegi e commissioni.
Alla
luce delle precisazioni contenute nella citata circolare ministeriale tutte
le predette fattispecie, sebbene escluse
dal nuovo regime, continuano ad essere disciplinate, nell’ambito
dell’ordinamento previdenziale, come per il passato.
Conseguentemente,
in presenza dei requisiti già previsti dalla disciplina fiscale e
previdenziale, il versamento dei
contributi previdenziali continua ad essere obbligatorio in riferimento alle
collaborazioni dei professionisti iscritti agli albi, dei pensionati di
vecchiaia, dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle
società, dei membri dei comitati e commissioni nonché in riferimento alle
collaborazioni con le società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Parimenti
sono soggette a contribuzione previdenziale le prestazioni “occasionali”, di
durata inferiore a trenta giorni e per un compenso non superiore a 5000 euro,
in riferimento al medesimo committente, sempre che sia configurabile un
rapporto di collaborazione coordinata di cui all’art.50, comma1, lettera
c-bis) del TUIR e non ci si trovi in
presenza di un rapporto di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 del Codice
civile.
In
ordine alle associazioni e società sportive dilettantistiche preme
evidenziare che la nuova previsione normativa in nulla modifica l’attuale
disciplina previdenziale e che, conseguentemente, nelle fattispecie nelle
quali gli emolumenti ed i compensi conseguiti siano fiscalmente inquadrabili
nei “redditi diversi” di cui all’art.67, comma 1, lettera m, del TUIR,( già
art.81, comma1, lettera m)* non è configurabile l’obbligo contributivo nei
confronti della Gestione separata di cui alla legge n.335/1995.
Sempre
in materia di esclusioni si sottolinea che, ai sensi dell’art.1, comma 2, del
Decreto legislativo n. 276/2003 in argomento, le disposizioni nello stesso
contenute non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il
loro personale. E ciò in attesa dei provvedimenti che saranno adottati, in
sede di determinazione dei profili di armonizzazione conseguenti dall’entrata
in vigore del decreto legislativo più volte citato, dal Ministro per la funzione
pubblica.
Allo
stato, pertanto, i rapporti di collaborazione instaurati o che saranno
instaurati da tutte le Amministrazioni pubbliche continueranno ad essere
disciplinati, in ogni loro aspetto, come per il passato.
3)
La forma
L’articolo
62 del decreto prescrive i requisiti di forma del contratto di collaborazione
a progetto.
Il
contratto deve essere stipulato in forma scritta (ai fini della prova) e deve
necessariamente indicare:
·
la durata della
prestazione, determinata o determinabile;
·
il progetto o
programma di lavoro o le fasi dello stesso individuati nel loro contenuto
caratterizzante;
·
il corrispettivo ed i
criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la
disciplina dei rimborsi delle spese;
·
le modalità nelle
quali si esplica il coordinamento del lavoratore con il committente che, in
ogni caso non possono pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione
dell’obbligazione;
le
eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto.
4)
Le sanzioni.
L’articolo
69 dispone, in linea con le finalità della nuova disciplina, il divieto di
stipulare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ferme
restando le eccezioni previste dall’articolo 61 che precede, senza l’individuazione
di uno specifico progetto o programma di lavoro o fasi di esso.
L’inosservanza di tale divieto comporta che i rapporti in questione sono
considerati, sin dalla loro costituzione, quali rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
La
norma va intesa, sempre ad avviso del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel senso di una presunzione iuris tantum dell’esistenza di un
rapporto di lavoro dipendente, salvo la facoltà del committente di
dimostrare, con inversione dell’onere della prova, che si tratti di rapporto
di diversa natura.
Inoltre,
qualora in sede giudiziaria venga accertato che un rapporto, ancorché
instaurato nel rispetto formale delle condizioni previste dall’articolo 61,
venga a configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, lo stesso si
trasforma nella tipologia contrattuale di fatto realizzatasi tra le parti.
5)
Il periodo transitorio.
Le
disposizioni transitorie e finali contenute nell’art. 86 del decreto
prevedono che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della previgente disciplina, qualora non siano riconducibili ad un
progetto,ad un programma di lavoro o a fasi di esso, continuano ad esplicare
i loro effetti sino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il 24 ottobre
2004.
Periodi
di vigenza ulteriori dei rapporti in questione potranno essere stabiliti
esclusivamente nell’ambito di accordi sindacali stipulati in sede
aziendale con le istanze aziendali
dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale,
secondo i criteri enunciati nell’allegata circolare ministeriale.
6)
Conferma delle procedure in atto.
Discende
da tutto quanto precede che la nuova disciplina civilistica delle
collaborazioni coordinate e continuative non comporta modifiche in ordine
alle modalità e termini di versamento dei contributi, alla individuazione della base imponibile,
all’accredito della contribuzione ed alle prestazioni previdenziali dei
collaboratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.335.
Non
sussistono, pertanto, motivi per intervenire sulle procedure in atto.
B) IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ED I
VENDITORI A DOMICILIO.
L’art.
44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n.326, dispone
che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività
lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono
iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il
reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che,
per il versamento dei contributi da parte
dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si
applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi.
Trattasi
di disposizione, di contenuto prettamente previdenziale e contributivo, con
la quale il legislatore interviene direttamente sull’assetto della Gestione
separata di cui alla legge n.335/1995.
E’
noto, a tal riguardo, che i soggetti che esercitano attività di lavoro
autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR (già art. 49, comma 1)* ed i
venditori a domicilio di cui all’art.19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.114 sono già tenuti all’iscrizione alla Gestione separata di cui alla
legge n.335/1995.
Peraltro
la legge istitutiva non pone alcun limite di reddito per gli incaricati alle
vendite a domicilio e non prende in considerazione il lavoro autonomo
“occasionale”.
Conseguentemente,
in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, dal primo gennaio del corrente
anno saranno assoggettati all’obbligo assicurativo e contributivo presso la
Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall’esercizio,
per professione abituale, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle
d’impresa (i c.d. “professionisti privi di cassa”), come per il passato, ma
anche i lavoratori autonomi occasionali, percettori di redditi di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente, fiscalmente classificati tra i “redditi
diversi” di cui all’ art.67, comma 1, lettera l, del TUIR (già art. 81, comma 1, lettera l)*.
Si
rammenta, al riguardo, che lavoratore autonomo occasionale può essere
definito, alla luce dell’art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a
compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza
vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente;
l’esercizio della attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale,
senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità.
Per
tali soggetti, come per i venditori a domicilio (ma a differenza di quanto
previsto per i “collaboratori occasionali” di cui al punto 2 che precede),
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi
contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati, è
subordinato al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da dette
attività, superiore a 5000 euro, a prescindere dal numero dei committenti
delle prestazioni occasionali.
Considerato
che il verificarsi di tale condizione è accertabile soltanto a consuntivo, a
chiusura dell’esercizio finanziario, suscita talune perplessità il
riferimento operato dalla disposizione in esame alle modalità ed ai termini
di versamento previsti, non per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
(responsabili dell’intero pagamento del contributo dovuto, nei termini e con
le modalità di cui all’art.1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n.662), ma a quelli vigenti per i collaboratori coordinati e continuativi
(responsabilità del pagamento a carico dei singoli committenti, entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti).
Sulla
questione si fa riserva di fornire le necessarie indicazioni dopo aver
acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In
attesa della predisposizione della nuova modulistica le Sedi metteranno in
evidenza le domande di iscrizione eventualmente presentate dagli
interessati.
IL DIRETTORE
GENERALE
V. CRECCO
(*) a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.vo 12 dicembre 2003,
n. 344.
Allegato n.1
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Oggetto
:Disciplina
delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto.
Decreto legislativo n. 276/03.
Roma. 08.01.2004
CIRCOLARE N. 1/2004
Alle Direzioni Regionali del Lavoro - LORO
SEDI
Alle
Direzioni Provinciali del Lavoro - LORO
SEDI
Alla
Regione Siciliana Assessorato Lavoro Ufficio Regionale del Lavoro - Palermo
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato lavoro - Bolzano
Alla
Provincia Autonoma di Trento assessorato lavoro - Trento
All'
INPS Direzione Generale – Roma
All'INAIL
Direzione Generale – Roma
Alla
Direzione Generale AA.GG. R.U. A.I. - div. VII - SEDE
Al
SECIN - SEDE
Prot.
5/25011/M/LAV.PR
I. IL CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA C.D. A PROGETTO:
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
La definizione di lavoro a
progetto – e la relativa disciplina – è contenuta negli articoli da 61 a 69
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Ai sensi dell'art. 61, comma 1,
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409,
n. 3, c.p.c. devono essere "riconducibili a uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".
L'art. 61 non sostituisce e/o
modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per l'ambito di
applicazione del decreto e - nello specifico - della medesima disposizione,
le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore,
utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della
autonomia o della subordinazione.
Sul piano generale, peraltro,
il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli
contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d.
parasubordinazione. L'articolo 61, oltre a definire positivamente le modalità
di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a
progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:
le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito
nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia
superiore a 5 mila Euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e
continuative per le quali, data la loro limitata "portata", si
è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di
sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia
dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia
dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove
non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e
che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi
contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative
bensì a quelli di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge
n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
gli
agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati
dalle discipline speciali;
le
professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
le
collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI (art.90 legge n. 289/02);
componenti
di organi di amministrazione e controllo di società;
partecipanti
a collegi e commissioni;
collaboratori
che percepiscano pensione di vecchiaia.
La disciplina che emerge
dall'art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o
fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del
campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza,
fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della
normativa inderogabile del diritto del lavoro.
Occorre, peraltro, ribadire che
sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia la
previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a
carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non hanno
certamente comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera
di cui all'art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio,
nel caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso
committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del d. lgs.
n. 276/03, non necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto
come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il
caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi
dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.
L'articolo 3 della legge n. 91
del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la
prestazione sportiva dell'atleta è resa nella forma del contratto di lavoro
autonomo; lavoro autonomo che può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i
presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve
ritenersi che in quest'ultimo caso, trattandosi di attività tipiche
contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione
che prevede la necessità dell'indicazione di un progetto.
Va precisato, altresì, che
nell'espressione "collegi e commissioni" delle società, sopra
richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica.
Nella esclusione dei percettori
di pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei
soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi
della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono
automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.
Va peraltro rilevato che, ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 276/03, la pubblica
amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione
senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il
riferimento all'art. 409 n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti
che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle
eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art.
86 del decreto legislativo n. 276/03, da parte del Ministro per la Funzione
pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei
profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in
argomento.
Si deve evidenziare, infine,
che nell'ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003
non è più possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione
coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalità del
lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 61, sopra
richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgente
disciplina.
II. I REQUISITI
QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE
Le collaborazioni coordinate e
continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al
requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce
mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano
caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato
dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa
dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto,
programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il
committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della
prestazione.
Quanto a quest'ultimo
requisito, va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1, lett. d), del
decreto legislativo, prevede che tra le forme di coordinamento
dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto
all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento
temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà
pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione,
all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di
coordinamento.
Tali requisiti costituiscono il
fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle
riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro
autonomo (art. 2222 c.c.).
Con particolare riguardo al lavoro
a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione
ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il
lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle
mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia
per ciò che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del
progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia.
In tal senso, infatti, è
significativo che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il collaboratore deve
gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività
lavorativa.
Del tutto coerentemente, del
resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento
della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di
esso.
IL PROGETTO
Il progetto consiste in
un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un
determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con
la sua prestazione.
Il progetto può essere connesso
all'attività principale od accessoria dell'impresa.
L'individuazione del progetto
da dedurre nel contratto compete al committente.
Le valutazioni e scelte
tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.
IL PROGRAMMA O LA FASE DI ESSO
Il programma di lavoro consiste
in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato
finale.
Il programma di lavoro o la
fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato
solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale,
da altre lavorazioni e risultati parziali.
L'AUTONOMA GESTIONE DEL PROGETTO
O DEL PROGRAMMA
Nell'ambito del progetto o del
programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve
essere rimessa al collaboratore.
Ciò perché l'interesse del
creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come
avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di
lavoro eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e
continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o
determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto,
del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro
la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza
dell'interesse del committente alla esecuzione del progetto, programma di
lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad
un avvenimento futuro, certo nell'
an
ma non anche necessariamente nel
quando.
IL COORDINAMENTO
Indipendentemente da ciò, pur
tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo
produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la
propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento può essere
riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto
o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente,l'impossibilità del
committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto
o programma di lavoro originariamente convenuto.
III. LA FORMA
Il contratto è stipulato in
forma scritta.
È una forma richiesta
ad
probationem
e non
ad substantiam
.
Contenuto necessario, ai fini
della prova del rapporto posto in essere, sono i seguenti elementi:
indicazione
della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
indicazione
del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo
contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
il
corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le
forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni
caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
le
eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, (oltre quelle previste
ex
art. 66, comma 4, del d. lgs. n. 276/03).
E' opportuno sottolineare che,
seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima
sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto,
del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non
sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della
prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di
esso.
IV. POSSIBILITA' DI
RINNOVO
Analogo progetto o programma di
lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso
collaboratore.
Quest'ultimo può essere a
maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o
programmi aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, così come i
nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono
costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina.
Ciascun contratto di lavoro a
progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di
legge.
V. IL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo deve essere
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.
Il parametro individuato dal
legislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Pertanto, stante la lettera
della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le
disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione
collettiva per i lavoratori subordinati.
La quantificazione del compenso
deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del
programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore
deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel
contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o
ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato
perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.
VI. LE TUTELE
Tra gli scopi dichiarati dal
Legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i
collaboratori.
L'art. 66, infatti, appronta un
sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla
malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
Malattia e infortunio: fermo
restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la
sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto,
che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il
committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando
essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata
determinabile.
Gravidanza: fermo restando
l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del
rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole
disposizione del contratto individuale.
Si applicano inoltre al
collaboratore:
le
disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;
l'articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per le
lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95,
art.2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie l'applicazione
dell'art. 59 della legge n. 449/97;
il
decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e
integrazioni (ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei
luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui
all'art.51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001).
Riguardo
in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occorrerà
naturalmente considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626 -
principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro
- non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate
penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure,
come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente di
autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato,
ancorchè nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo
profilo, assai prossime ai collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha previsto
uno specifico regime di tutela (art. 7).
In
proposito, l'attuazione della delega (di cui all'articolo 3 della legge di
semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un
adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive
peculiarità del lavoro a progetto.
VII. SVOLGIMENTO DEL
RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Il collaboratore può svolgere
la sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contratto
individuale può limitare in tutto od in parte tale facoltà.
Il collaboratore non deve
svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso,
diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla
organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio
della attività dei committenti medesimi.
VIII. RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO
In tema di risoluzione del
contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al momento della
realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne
costituisce l'oggetto.
Inoltre le parti possono
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e
modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale.
Si deve ritenere pertanto che
indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia
ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto.
Tuttavia se, come ha inteso il
legislatore, è il progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione il
corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero.
IX. RINUNZIE E
TRANSAZIONI
I diritti derivanti dalle
disposizioni contenute nelle predette disposizioni possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 c.c.
X. SANZIONI
I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il
committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di
lavoro effettivamente autonomo.
Qualora invece, in corso di
rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a
configurare un contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito
dell'autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Il controllo giudiziale è
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di
esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al
committente.
Detto controllo, inoltre,
concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua
mera deduzione nel contratto.
La mancata deduzione del
progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne
l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale.
XI. REGIME TRANSITORIO
L'art.
86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore
del decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase
di esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre
un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo,
ossia non oltre il 24 ottobre 2004.
Sempre
per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un
progetto o a una fase di esso è prevista la facoltà di stabilire termini più
lunghi di efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un
accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati
interni la transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto,
così come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/03, o verso una forma
di rapporto di lavoro subordinato che può essere individuata fra quelle
disciplinate dal "nuovo regime" dei rapporti di lavoro previsti dal
medesimo d. lgs. (job on call, job sharing, distacco, somministrazione,
appalto), ma anche già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, a termine, a tempo parziale, ecc.).
IL MINISTRO
Firmato ROBERTO MARONI