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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 97 del 22-07-2011


Direzione Centrale Pensioni
Roma, 22/07/2011
Circolare n. 97
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
legge
30 luglio 2010, n. 122 - abrogazione delle norme in materia di costituzione della posizione assicurativa. 
Applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 ai Fondi speciali
Elettrici, Telefonici e Volo.
SOMMARIO:
la legge 2 aprile 1958, n. 322 abrogata con effetto dal 31 luglio 2010 dall’art. 12, comma 12undecies,
della legge 30 luglio 2010, n. 122 è applicabile fino alla data di relativa abrogazione nei Fondi speciali Elettrici, telefonici e Volo.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 15 luglio 2011, prot, 04/UL/000360606, si forniscono i criteri di applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, agli iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici e al fondo volo.
 
Come noto, con circolare n. 142 del 5 novembre 2010 sono state illustrate le innovazioni in materia di contribuzione, introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Detta norma - con l’articolo 12, commi 12octies e 12novies - ha stabilito modalità di trasferimento dei contributi nel FPLD analoghe a quelle previste per la ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 e contestualmente disposto l’abrogazione dell’articolo 3, comma 14, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n.562 e dell’articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.1450, che disciplinavano la costituzione nell’AGO delle posizioni assicurative, rispettivamente, dai Fondi Elettrici e Telefonici.
 
 Con l’abrogazione delle norme sopra citate e secondo la previsione dei commi 12octies e 12novies, con effetto dal 1° luglio 2010, il trasferimento delle contribuzioni dalle predette Gestioni previdenziali al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti – da effettuarsi con le modalità dell’articolo 12, comma 12septies, della stessa legge n. 122/2010 - comporta il versamento di un onere a carico dei richiedenti, atteso che dalla data sopra richiamata i criteri della ricongiunzione disciplinata dall’articolo 2 della legge n. 29/1979 sono estesi all’articolo 1 della medesima legge.
 
 Sebbene la legge n. 122/2010 non sia espressamente intervenuta sulle disposizioni che regolano la costituzione delle posizioni assicurative dal Fondo Volo, le modifiche apportate all’articolo 1 della legge n. 29/1979 hanno reso oneroso – sempre dal 1° luglio 2010 - anche il trasferimento delle contribuzioni da tale ordinamento speciale, posto che detta operazione, disciplinata dall’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164, avviene “in applicazione” dell'articolo 1 della legge n.29/1979.
 
 L’articolo 12 della legge in esame ha inoltre abrogato, con il comma 12undecies, tutte le disposizioni che regolavano le operazioni di trasferimento gratuito della contribuzione al FPLD dai vari ordinamenti pensionistici dei dipendenti pubblici.
 
Tuttavia, a differenza di quanto espressamente previsto dai commi 12octies e 12novies – che, come detto, esplicano effetti a decorrere dal 1° luglio 2010 - l’abrogazione disposta dal comma 12undecies decorre dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122.
 
Fra le disposizioni abrogate dal comma 12undecies è compresa anche la legge 2 aprile 1958, n.322, norma che prescriveva agli Ordinamenti previdenziali sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria di costituire la posizione assicurativa nel FPLD in favore dei lavoratori iscritti a dette forme pensionistiche e cessati dal servizio prima di aver raggiunto il diritto a pensione.
 
 Come noto, la legge n. 322/1958 non ha mai trovato applicazione nei Fondi Elettrici e Telefonici, sostitutivi dell’AGO, atteso che alla data della sua entrata in vigore, il trasferimento delle posizioni assicurative da tali Ordinamenti al FPLD era già regolato da disposizioni specifiche, che operavano d’ufficio.
 
Analogamente, per disciplinare il trasferimento delle posizioni assicurative nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria, la legge 13 luglio 1965, n. 859 – istitutiva del Fondo Volo – aveva previsto apposite disposizioni (cfr. art. 38, poi modificato ed integrato dall’art. 13 della legge n. 480/1988 ed in essere fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n.164/1997).
 
 Posto che la legge n. 322/1958, così come le altre norme individuate dal comma 12undecies, è abrogata a decorrere dal 31 luglio 2010 e considerato che la stessa consente il trasferimento delle posizioni assicurative nel FPLD in favore dei soggetti iscritti presso Ordinamenti sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria, cessati dal servizio entro la data del 30 luglio 2010, si ritiene che detta norma possa trovare applicazione in favore degli assicurati presso i FondiElettrici, Telefonici e Volo, a condizione che gli stessi siano cessati dal servizio entro la predetta data senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per liquidare la pensione a carico di tali Fondi.
 
 Ciò al fine di rendere univoco in tutti gli ordinamenti pensionistici gestiti da questo Istituto il momento a partire dal quale il trasferimento delle posizioni assicurative al FPLD deve essere effettuato a titolo oneroso, nonché di superare gli effetti prodotti dalla legge n.122/2010 nei confronti degli iscritti ai Fondi sopra richiamati rispetto a quelli che si sono determinati relativamente agli assicurati presso il Fondo Ferrovieri, in favore dei quali trovava applicazione l’articolo 124 del DPR n. 1092/1973, abrogato con effetto dal 31 luglio 2010 dal più volte richiamato comma 12undecies.
 
 Si evidenzia che l’applicazione della legge n. 322/1958 comporterà il trasferimento delle posizioni assicurative nel FPLD, a titolo gratuito, limitatamente ai casi in cui l’obbligo del versamento contributivo ai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo sia venuto meno in data antecedente al 31 luglio 2010 ed a condizione che l’anzianità contributiva complessivamente maturata dagli interessati alla data dell’ultimo contributo fatto valere nel rispettivo Fondo risulti inferiore a quella prevista per liquidare il trattamento pensionistico a carico dello stesso.
 
 In relazione a quanto precede, coloro che abbiano concluso il rapporto assicurativo con il Fondo entro la data del 30 luglio 2010 senza aver perfezionato tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pensionamento a carico del rispettivo Ordinamento speciale e che - per effetto dell’applicazione della legge n. 322/1958 - acquisiscano il titolo alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, potranno – a domanda, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare – trasferire la contribuzione dal Fondo, laddove la stessa abbia già dato luogo al trasferimento oneroso, in base al disposto dell’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010 ed alla liquidazione della pensione a carico del FPLD.
 
 Analogamente, coloro che – non avendo perfezionato il diritto a pensione sulla base della sola contribuzione maturata nel Fondo speciale – si siano invece avvalsi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 per ricongiungere nel Fondo stesso i periodi contributivi fatti valere in altre gestioni pensionistiche, potranno – esclusivamente a domanda ed entro il suddetto termine di 120 giorni – chiedere l’applicazione della legge n. 322/1958, per trasferire la contribuzione dal Fondo all’AGO anche se la contribuzione ricongiunta sia già stata utilizzata per liquidare la pensione a carico del Fondo stesso, sempre che i requisiti di trasferibilità risultino perfezionati entro la medesima data del 30 luglio 2010 ed a condizione che l’operazione di ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento dell’intero onere.  
 
 Con l’occasione si precisa inoltre che, in tutti i casi in cui le condizioni di trasferibilità risultino perfezionate entro il 30 luglio 2010, dovrà farsi luogo alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD in base alla legge n. 322/1958, su segnalazione dei diretti interessati ovvero all’atto di definizione della domanda di pensione.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori