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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 24711 del 30-12-2011


Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30-12-2011
Messaggio n. 24711
Allegati n.1
OGGETTO:
Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, art.12, comma 2 - invio di comunicazioni ai pensionati.
 
 
La Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, al comma 2 dell’art.12, aggiunge un comma 4-ter all’art  2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
La nuova norma ha lo scopo di favorire l’adozione da parte delle Pubbliche amministrazioni di modalità e strumenti di pagamento più efficienti e coerenti con il processo di digitalizzazione degli Enti Pubblici e con la normativa di attuazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payement Services Directive), contribuendo a ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante.
Per questi motivi, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali e i loro Enti devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro. Tale limite può essere modificato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L’adeguamento alle suddette modalità di pagamento attraverso strumenti elettronici deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ovverosia entro il 6 marzo 2012. La norma descritta impone quindi all’Istituto di non effettuare pagamenti in contante di importi superiori a 1000,00  euro a partire dal 7 marzo 2012.
Allo scopo di informare l’utenza, in sede di prima applicazione della norma predetta, sono state inviate le comunicazioni di cui è riportato un fac-simile in allegato ai soggetti che risultano essere titolari di pensioni con rata corrente pagata in contanti di importo complessivamente superiore a 1000,00 euro. Nella comunicazione è indicata la possibilità di comunicare entro il mese di febbraio 2012 le modalità di riscossione alternative, prescelte tra l’accredito in conto corrente, sul libretto postale o su carta ricaricabile.
La richiesta di variazione della modalità di pagamento puo’ essere inoltrata attraverso il sito istituzionale da parte dei soggetti in possesso di PIN o direttamente ad una Struttura Territoriale dell’Istituto. In alternativa, la richiesta può essere fatta presso gli uffici bancari o postali, secondo le consuete modalità.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
 
 
 
art.12 L. 214/2011
Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante
1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di
euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.
1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di  sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento
elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa e
agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i
soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.».
2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Allegato N.1