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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 154 del 25-10-2017


Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 25/10/2017
Circolare n. 154
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.10
OGGETTO:
Nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995, e relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 22 maggio 2003, ratificati con legge
16 giugno 2015, n. 93,
in vigore dal 1° ottobre 2017. Accordo Amministrativo di attuazione del nuovo Accordo di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 maggio 2017, in vigore dal 1° ottobre 2017.
SOMMARIO:
 
dal 1° ottobre 2017 è in vigore il nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995, e il relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 22 maggio2003, ratificati con legge
16 giugno 2015, n. 93
. Dalla stessa data è in vigore anche l’Accordo Amministrativo di attuazione del nuovo Accordo di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 maggio 2017. Il nuovo Accordo sostituisce quello precedente che, firmato a Toronto il 17 novembre 1977, era in vigore dal 1° gennaio 1979. Si forniscono le istruzioni relative alle modifiche e integrazioni in materia di: determinazione e unicità della legislazione applicabile/distacchi, prestazioni pensionistiche, accertamenti sanitari finalizzati alla concessione delle prestazioni di invalidità, prestazioni familiari per i titolari di pensione e prestazioni economiche per tubercolosi.
 
 
 
PREMESSA     PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI  1.1  Definizioni 1.2 Campo di applicazione per materia  1.3 Campo di applicazione personale e parità di trattamento 1.4  Esportabilità delle prestazioni PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE  2.1 Principi generali  2.1.1  Territorialità e unicità della legislazione  applicabile  2.1.2 Dimora permanente/centro principale dei propri interessi 2.2 Distacchi 2.2.1 Regime transitorio in materia di distacchi 2.3 Personale impiegato sulle piattaforme continentali 2.4  Impiego a bordo di navi e di aeromobili 2.4.1 Membri dell’equipaggio delle navi 2.4.2  Personale viaggiante delle compagnie aeree internazionali 2.5 Pubblici dipendenti 2.6 Deroghe  2.7  Definizione dei periodi di residenza ai sensi della legislazione canadese e italiana 2.8 Formulari in materia di legislazione applicabile e distacchi  PARTE III
 –  DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI  3.1 Totalizzazione dei periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese e italiana 3.1.1 Periodo minimo utile ai fini della totalizzazione 3.1.2 Periodi accreditabili ai fini delle pensioni per invalidità e morte del regime pensionistico del Canada (CPP - Canada Pension Plan)  3.2  Periodi ai sensi della legislazione di Stati terzi: totalizzazione multipla 3.3  Periodi assicurativi inferiori a un anno 3.4 Autorizzazione alla prosecuzione volontaria italiana  3.5 Prestazioni ai sensi della legislazione canadese 3.6 Prestazioni ai sensi della legislazione italiana 3.6.1 Calcolo dell’ammontare delle prestazioni 3.6.2 Periodi compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale 3.6.3 Disposizioni transitorie: domande di pensione già definite o in corso di definizione alla data di entrata in vigore dell’Accordo  3.7  Integrazione al trattamento  minimo 3.8 Prestazioni familiari italiane 3.9 Prestazioni economiche in caso di tubercolosi  PARTE IV – DISPOSIZIONI VARIE ED AMMINISTRATIVE  4.1 Accordo Amministrativo e organismi di collegamento 4.2 Scambio di informazioni e assistenza reciproca 4.3  Accertamenti sanitari 4.3.1 Rimborso spese sostenute per esami medici 4.4 Esenzione o riduzione di tasse, imposte, oneri  4.5 Lingue ufficiali  4.6 Presentazione delle domande, istanze o ricorsi 4.6.1 Trattazione delle domande di pensione 4.7 Valuta dei pagamenti  4.8 Risoluzione delle controversie  4.9 Intese con le province del Canada  PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  5.1 Disposizioni transitorie  5.2 Entrata in vigore e cessazione.
 
PREMESSA
 
Dal 1° ottobre 2017, data della sua entrata in vigore, il nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995 (Allegato 1), e il relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 22 maggio 2003 (Allegato 2), sostituiscono quello ratificato con legge del 21 dicembre 1978, n. 869, le cui disposizioni operative sono contenute nelle circolari Inps n. 800/CI/18 dell’1/02/1980 e n. 803/CI/25 del 31/01/1985. Dalla stessa data è in vigore anche l’Accordo Amministrativo (Allegato 3) di attuazione del nuovo Accordo di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 maggio 2017.
Fino a quando il nuovo Accordo non sarà recepito in un’apposita Intesa con il Québec, quello attualmente vigente con tale Provincia autonoma canadese continuerà ad esercitare i suoi effetti ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale in convenzione con la suddetta Provincia.
Il nuovo Accordo contiene alcune disposizioni innovative in materia di: determinazione e unicità della legislazione applicabile/distacchi; prestazioni pensionistiche e prestazioni familiari per i titolari di pensione; prestazioni economiche in caso di tubercolosi; modalità operative per l’espletamento degli accertamenti sanitari finalizzati alla concessione delle prestazioni di invalidità.
In particolare, il nuovo Accordo:
 
modifica le disposizioni in materia di legislazione applicabile, prevedendo una più ampia deroga al principio di territorialità con l’introduzione della possibilità di proroga dell’iniziale periodo di distacco (24 mesi) (Parte II, art. 7);
modifica il requisito minimo richiesto ai fini della totalizzazione, prevedendo 52 settimane (in linea con quanto previsto dalla maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale) in luogo delle attuali 53 (Parte III – Cap. I, artt. 13-15);
assicura una più ampia tutela previdenziale, soprattutto attraverso l’introduzione della totalizzazione multipla (Parte III – Cap. I, art. 14)  e della “clausola di salvaguardia” del diritto all’integrazione al trattamento minimo nel Paese di residenza (Parte III – Cap. III, art. 19, par. 5);
si applica, oltre che ai lavoratori dipendenti e autonomi, anche agli iscritti alla “gestione separata” (Parte I, art. 2, par. 3).
 
Per tutto quanto non specificato nella presente circolare, si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nelle circolari applicative e nei messaggi relativi al precedente Accordo italo-canadese.
 
 
 
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
 
1.1  Definizioni (articolo 1 dell’Accordo)
 
L’Accordo chiarisce i significati di talune definizioni e concetti che, nel testo del vecchio Accordo, avevano destato delle perplessità interpretative. In particolare viene chiarita la definizione di “periodo accreditabile” in base alla legislazione di sicurezza sociale di ciascuna delle Parti Contraenti, che, per l’Italia, designa un periodo di contribuzione o assimilato (effettiva o figurativa); mentre, in relazione al Canada, si riferisce a un periodo di residenza utile ai fini dell’acquisizione del diritto a prestazione e/o a un periodo durante il quale  maturi il diritto a una pensione di invalidità in virtù del Regime Pensionistico del Canada (CPP – Canada Pension Plan). L’art.1 dell’Accordo innova le precedenti disposizioni, facendo sì che il principio della totalizzazione possa essere applicato alla generalità delle prestazioni pensionistiche erogate dalle due Parti contraenti, ivi comprese le pensioni per invalidità e morte del regime pensionistico canadese (CPP), prima conseguibili soltanto in base ai periodi maturati nell’ambito del suddetto regime pensionistico canadese (vedi anche il punto 3.1.2).
Inoltre, la definizione di “pubblico impiego” non rileva ai fini della totalizzazione per l’acquisizione del diritto a prestazione, ma esclusivamente in materia di legislazione applicabile e deroga al principio di territorialità della stessa.
 
 
1.2  Campo di applicazione per materia (articolo 2 dell’Accordo)
 
 
Secondo quanto previsto all'articolo 2, il nuovo Accordo con il Canada si applica, per quanto concerne la legislazione italiana, ai seguenti regimi assicurativi:
 
assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e gestione separata;
regimi speciali istituiti per determinate categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alla lettera precedente;
regime sostitutivo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals);
assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
assicurazione per le prestazioni familiari ai titolari di pensione.
 
Per quanto concerne la legislazione canadese, l’Accordo si applica ai seguenti regimi assicurativi:
 
Old Age Security Act e relativi regolamenti;
Regime Pensionistico del Canada (CPP – Canada Pension Plan) e relativi regolamenti.
 
 
1.3  Campo di applicazione personale e parità di trattamento (articoli 3 e 4 dell’Accordo)
 
 
In base all’articolo 3, l’Accordo si applica, a prescindere dalla cittadinanza, alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti, nonché ai familiari e superstiti di tali persone.
L’articolo 4 prevede che le persone che sono o siano state soggette alla legislazione di una Parte Contraente godano degli stessi diritti e siano soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione dell’altra Parte Contraente, come se fossero cittadini di tale Parte.
 
 
1.4  Esportabilità delle prestazioni (articolo 5 dell’Accordo)
 
 
Fatte salve eventuali disposizioni diverse dell’Accordo, la titolarità di una prestazione, conseguita in base alla legislazione di uno degli Stati Contraenti o in base al presente Accordo, ossia in regime nazionale o internazionale, nonché il diritto a ricevere il pagamento della stessa, vengono garantiti anche al beneficiario che sia residente nell’altro Stato contraente.
Le prestazioni riconosciute a una persona che sia o sia stata soggetta alla legislazione di entrambe le Parti contraenti, e ai suoi familiari o superstiti, sono erogate, in base al presente Accordo, anche se residenti in uno Stato terzo.
 
 
PARTE II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
 
2.1 Principi generali (articolo 6 dell’Accordo)
 
 
2.1.1 Territorialità e unicità della legislazione applicabile (articolo 6, paragrafo 1)
 
 
L’Accordo, recependo i principi generali della territorialità e dell’unicità della legislazione applicabile, stabilisce che il lavoratore dipendente che svolge un’attività lavorativa nel territorio di una Parte Contraente è soggetto unicamente alla legislazione di tale Parte (art. 6, par. 1, lettera a).
Inoltre, è previsto che i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività professionale nel territorio di entrambe le Parti Contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte Contraente in cui risiedono (art. 6, par. 1, lettera b).
 
 
2.1.2 Dimora permanente/centro principale dei propri interessi (articolo 6, paragrafo 2)
 
 
Con riferimento alla fattispecie sopradescritta, riguardante i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività nel territorio di entrambe le Parti contraenti, l’Accordo stabilisce che, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, si debba aver riguardo all’elemento della residenza.
A tal fine, il lavoratore è considerato residente nel territorio della Parte in cui dispone di una dimora permanente. Qualora l’interessato disponga di detta dimora in entrambe le Parti, viene considerato luogo di residenza quello nel quale si trova il centro principale dei propri interessi.
 
 
2.2 Distacchi (articolo 7 dell’Accordo)
 
 
Il lavoratore impiegato nel territorio di una Parte Contraente, temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altra Parte Contraente, resta soggetto, in deroga al principio di territorialità, alla legislazione della prima Parte Contraente, per un periodo non superiore a 24 mesi (articolo 7, par.1).
Il nuovo Accordo, pur non innovando in ordine alla durata massima del periodo di distacco (24 mesi), prevede, diversamente dalla precedente disciplina convenzionale, la possibilità di proroga del periodo di distacco oltre i ventiquattro mesi.
La richiesta di estensione, presentata dal datore di lavoro e dal lavoratore, può essere autorizzata dalle Autorità competenti di entrambe le Parti contraenti, previa valutazione delle motivazioni addotte dai richiedenti per giustificare detta richiesta (articolo 7, par. 2).
 
 
2.2.1 Regime transitorio in materia di distacchi
 
 
L’Accordo non contiene alcuna disposizione transitoria relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma della precedente regolamentazione convenzionale, con i periodi di distacco regolati dalla nuova regolamentazione. Tuttavia, al fine di garantire continuità giuridica tra i due Accordi, e tenuto conto della posizione espressa sull’argomento in ambito comunitario dalla Commissione Amministrativa (Decisione A3 del 2009), si ritiene applicabile, per analogia, il principio secondo cui  tutti i periodi di distacco autorizzati ai sensi della previgente disciplina convenzionale devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto, conformemente all’applicazione del nuovo Accordo, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto, maturato in base all’applicazione di entrambi i negozi giuridici internazionali, non possa superare i 24 mesi. 
Ne consegue che, qualora il periodo di distacco abbia avuto inizio prima della data di applicazione dell’Accordo in esame e prosegua dopo tale data, si considerano nel periodo massimo iniziale di distacco di ventiquattro mesi sia i periodi precedenti che quelli successivi al 1° ottobre 2017.
 
 
2.3 Personale impiegato sulle piattaforme continentali (articolo 8 dell’Accordo)
 
 
Le disposizioni sul distacco (art. 7) si applicano anche a coloro che vengono inviati a lavorare su di una installazione, situata sulla piattaforma continentale di una Parte, per l’esplorazione del fondo e del sottosuolo marino dell’area o dello sfruttamento delle sue risorse minerali. L’installazione si considera come se  fosse situata nel territorio della Parte cui appartiene la piattaforma continentale.
L’area della piattaforma continentale di una Parte include ogni area oltre il limite delle acque territoriali di detta Parte che, secondo il diritto internazionale e le leggi della Parte, sia una area sulla quale tale Parte può esercitare diritti sul fondo e sottosuolo marino e sulle loro risorse naturali.
 
 
2.4 Impiego a bordo di navi e di aeromobili (articolo 9 dell’Accordo).
 
2.4.1 Membri dell’equipaggio delle navi (articolo 9, paragrafo 1)
 
I lavoratori occupati a bordo di una nave sono soggetti alla legislazione italiana, se la nave batte bandiera italiana, e alla legislazione canadese, in ogni altro caso.
 
 
2.4.2 Personale viaggiante delle compagnie aeree internazionali (articolo 9, paragrafo 2)
 
 
Il personale navigante alle dipendenze di una compagnia aerea internazionale operante nel territorio di entrambe le Parti è soggetto alla legislazione della Parte nel cui territorio la compagnia aerea ha la sua sede legale.
A tale regola è possibile derogare, qualora detto personale abbia la residenza permanente nel territorio dell’altra Parte. In tale ipotesi i lavoratori sono soggetti  alla legislazione di quest’ultima Parte. 
 
 
2.5  Pubblici dipendenti (articolo 10)
 
 
L’accordo prevede che il personale con rapporto di pubblico impiego con una Parte, inviato per ragioni di servizio nel territorio dell’altra Parte, sia soggetto unicamente alla legislazione della Parte alla quale appartiene l’Amministrazione (prima Parte).
Qualora una persona, residente stabilmente nel territorio di una Parte Contraente,  venga assunta localmente da una pubblica amministrazione dell’altra Parte contraente, la legislazione applicabile è quella della Parte in cui la persona risiede ed è stata assunta (Stato di occupazione). 
Tuttavia è prevista la possibilità di optare per l’applicazione della legislazione della Parte cui appartiene la pubblica amministrazione, qualora l’interessato sia cittadino di detta Parte.
La facoltà di opzione deve essere esercitata entro tre mesi dall’inizio del rapporto di lavoro o, nel caso di una persona che sia già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, entro tre mesi da tale data.
Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, si opti per la legislazione italiana, l’opzione deve essere esercitata dall’interessato e comunicata in forma scritta alla Sede Inps che ha in carico la Pubblica Amministrazione italiana di appartenenza del lavoratore.
La suddetta comunicazione dovrà contenere:
i dati anagrafici, la cittadinanza e l’indirizzo dell’interessato in Italia o nell’altro Paese;
la data iniziale del periodo di attività lavorativa ;
l’indicazione della P.A. di appartenenza ;
un’univoca manifestazione di volontà del lavoratore di essere assoggettato alla legislazione italiana ;
data e firma del lavoratore.
Le Sedi, verificata la validità delle dichiarazioni ricevute in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi sopraindicati, rilasceranno al lavoratore il certificato di copertura assicurativa (IT/CAN/4, vedi il punto 2.8) e ne daranno comunicazione all’Istituzione canadese.    
Analogamente, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 10 par. 3, il lavoratore opti per la legislazione canadese, l’Istituzione estera ne darà comunicazione all’Istituto.
Infine, l’Accordo rinvia, per la tutela previdenziale del personale domestico al servizio esclusivo degli agenti diplomatici e consolari, rispettivamente alle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e a quelle della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.
 
 
2.6 Deroghe (articolo 11 dell’Accordo)
 
 
In base all’articolo 11 dell’Accordo, le Autorità competenti delle Parti Contraenti possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di una persona o di una categoria di persone, eccezioni alle sopra illustrate disposizioni sulla legislazione applicabile (articoli da 6 a 10 dell’Accordo).
 
 
2.7 Definizione dei periodi di residenza ai sensi della legislazione canadese e italiana (articolo 12 dell’Accordo)
 
 
L’Accordo prevede che, qualora una persona sia soggetta al regime pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada durante un periodo di residenza in Italia, tale periodo è considerato per detta persona come periodo di residenza in Canada.
Viceversa, qualora una persona sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di residenza in Canada, tale periodo non viene considerato per detta persona periodo di residenza in Canada.
Tale regola si applica anche ai familiari che risiedono con la persona interessata nel territorio di una Parte Contraente, a condizione che non siano soggetti alla legislazione di detta Parte in virtù del loro impiego o lavoro autonomo. 
 
 
2.8 Formulari in materia di legislazione applicabile e distacchi
 
 
I formulari attualmente in uso in materia di legislazione applicabile e distacchi, sono stati aggiornati alla luce delle nuove disposizioni (Allegato 4 - IT/CAN/4 – Cod. CI075 e Allegato 5 IT/CAN/5 - Cod. CI076, relativi rispettivamente al distacco e alla proroga del distacco).
 
 
PARTE III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI
 
3.1 Totalizzazione dei periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese e italiana (articolo 13 dell’Accordo)
 
 
L’articolo 13, par. 1, dell’Accordo prevede che, qualora ai fini dell’acquisizione del diritto ad una prestazione in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, sia richiesto il completamento di un determinato numero di periodi accreditabili, l’Istituzione competente di tale Parte, se necessario, prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altra Parte Contraente, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
Alla luce di tale disposizione, si procede alla totalizzazione dei periodi assicurativi solo nel caso in cui il diritto alla prestazione non sia perfezionato grazie ai periodi maturati in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti. 
Dal 1° ottobre 2017, in attesa che il nuovo Accordo venga recepito in un’apposita intesa dalla Provincia autonoma del Québec, si applicheranno le disposizioni in materia di totalizzazione multipla (vedi il punto 3.2) ai soggetti aventi periodi assicurativi in Italia, Canada e Québec.
L’accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche avviene attraverso lo scambio degli appositi formulari (Allegato 6: CAN/IT 1 – Cod. CI063; Allegato 7: IT/CAN 1 – Cod. CI061;  Allegato 8: IT/CAN 3 – Cod. CI078; Allegato 9: IT/CAN 1 (DI) – Cod. CI069) che, a seguito delle intese intercorse tra le parti, sono stati aggiornati.
Con riferimento ai nuovi formulari  IT/CAN 1, IT/CAN 3 e  IT/CAN 1 (DI), si rappresenta che gli stessi, ad oggi disponibili solo nell’allegata versione monolingue inglese, sono corredati da una Guida predisposta dalle autorità canadesi in lingua italiana. 
 
 
3.1.1 Periodo minimo utile ai fini della totalizzazione
 
 
L’articolo 13, par. 3, lettera (a), prevede che, ai fini del perfezionamento  del diritto alle prestazioni in base alla legislazione italiana, un anno solare che sia considerato come periodo accreditabile ai sensi del Regime pensionistico del Canada, corrisponda a 52 settimane di contribuzione.
 
 
3.1.2 Periodi accreditabili ai fini delle pensioni per invalidità e morte del regime pensionistico del Canada (CPP - Canada Pension Plan) 
 
 
L’articolo 13, par. 3, lettera (b), innova il precedente Accordo, facendo sì che il principio della totalizzazione possa essere esteso anche alle prestazioni pensionistiche per invalidità e morte erogate in base al Regime Pensionistico Canadese (CPP), prima conseguibili soltanto in base ai periodi maturati con contribuzione versata nel suddetto regime pensionistico canadese.
 
 
3.2  Periodi ai sensi della legislazione di Stati terzi: totalizzazione multipla (articolo 14 e articolo 19, paragrafo 4 dell’Accordo)
 
 
Come evidenziato in premessa, il nuovo Accordo assicura una più ampia tutela previdenziale attraverso l’introduzione della totalizzazione multipla che consente di totalizzare, ai fini del perfezionamento dei requisiti necessari per l’accesso alla  pensione, oltre ai periodi accreditabili maturati in Italia e in Canada, anche i periodi maturati in Stati terzi, legati sia all’Italia che al Canada da distinti Accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.
 
 
3.3  Periodi assicurativi inferiori a un anno (articolo 15 dell’Accordo)
 
 
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 15, nel caso in cui la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a un anno, l’Istituzione competente di tale Parte non è tenuta a erogare alcuna prestazione, a meno che la legislazione che essa applica non riconosca il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo.
I periodi di durata inferiore alle 52 settimane devono essere presi in considerazione dall’Istituzione competente dell’altra Parte Contraente per accertare il diritto alla prestazione a suo carico, ma non anche ai fini della determinazione del relativo ammontare.
 
 
3.4 Autorizzazione alla prosecuzione volontaria italiana (articolo 16 dell’Accordo)
 
 
L’Accordo in esame, al pari del precedente, contiene disposizioni che prevedono la totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini del perfezionamento dei requisiti necessari per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana. Il precedente Accordo consentiva di maturare tale diritto utilizzando soltanto i periodi di contribuzione da lavoro effettivo, versati al CPP, escludendo, quindi, i periodi di residenza. Il nuovo Accordo, invece, non prevede questa limitazione e consente di totalizzare entrambi i tipi di periodi “accreditabili”: di contribuzione e residenza (come definiti nella Parte I - art 1, lettera (d) ai sensi della legislazione canadese).
Pertanto, in virtù del nuovo Accordo, sia i periodi di contribuzione da lavoro effettivo sia quelli di residenza maturati in Canada possono essere totalizzati, a condizione che non siano sovrapposti a periodi di contribuzione italiana,  al fine di perfezionare il requisito contributivo utile all’ammissione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione italiana.
 
 
3.5 Prestazioni ai sensi della legislazione canadese (articoli 17 e 18 dell’Accordo)
 
 
Con riferimento alle prestazioni ai sensi della legislazione canadese, si rinvia all’articolo 17 (Prestazioni ai sensi dell’Old Age Security Act) e all’articolo 18 (Prestazioni ai sensi del Regime Pensionistico del Canada) dell’Accordo allegato alla presente circolare.
 
3.6 Prestazioni ai sensi della legislazione italiana (articoli 19, 20 e 21 dell’Accordo)
 
3.6.1 Calcolo dell’ammontare delle prestazioni (articolo 19, paragrafo 1)
 
 
In base all’articolo 19, par. 1, qualora il diritto alle prestazioni a carico dell’Italia sia acquisito sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in base alla  legislazione nazionale, l’Istituzione competente italiana calcolerà le prestazioni da concedere esclusivamente sulla base dei periodi maturati ai sensi della legislazione da essa applicata. Pertanto, si ribadisce che, nel caso in cui il diritto alla prestazione italiana sia perfezionato sulla base dei soli periodi  di assicurazione  compiuti in Italia, la pensione dovrà essere liquidata in regime  nazionale, anche se l’interessato ha diritto ad una prestazione canadese in base alla totalizzazione dei periodi prevista dall’Accordo.
Invece, ai sensi dell’art. 19, par. 2,  nel caso in cui il diritto alla prestazione italiana sia perfezionato solo mediante l’applicazione dell’Accordo, con la totalizzazione dei periodi accreditabili maturati in Canada, la pensione viene liquidata in regime internazionale e l’importo della prestazione è calcolato secondo le regole del pro-rata (pensione in regime internazionale). Per le modalità applicative del suddetto calcolo in pro-rata, si rinvia a quanto già specificato nelle circolari relative ai regolamenti comunitari e alle convenzioni bilaterali contenenti analoghe disposizioni.
 
 
3.6.2 Periodi compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale (articolo 19, paragrafo 3)
 
 
L’articolo 19, par. 3, prevede che se la legislazione italiana subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale o in una specifica professione o impiego, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell’altro Stato o, in mancanza di tale regime, nella stessa professione o occupazione.
Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l’acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, gli stessi sono utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
 
 
3.6.3 Disposizioni transitorie: domande di pensione già definite o in corso di definizione alla data di entrata in vigore dell’Accordo (articoli 31 e 32 dell’Accordo)
 
 
Le domande di pensione già definite, alla data del 1° ottobre 2017, in base al precedente Accordo possono essere riesaminate, in applicazione del nuovo Accordo, a domanda degli interessati.
Nell’ipotesi in cui le domande di riesame siano presentate entro due anni dal 1° ottobre 2017, la decorrenza dei relativi diritti può essere fissata a partire da tale data.
Qualora tali domande di riesame siano presentate dopo la scadenza del predetto termine di due anni, i relativi diritti decorrono dalla data di presentazione della domanda, a condizione che non sia intervenuta decadenza o prescrizione.
Si procederà, poi, ad attribuire il trattamento pensionistico derivante dall’applicazione dell’Accordo, se più favorevole rispetto a quello precedentemente attribuito in base al precedente Accordo.
Pertanto, in relazione alle domande di riesame presentate entro due anni, deve essere effettuata una doppia liquidazione:
 
per il periodo anteriore al 1° ottobre 2017, ai sensi del vecchio Accordo;
per il periodo dal 1° ottobre 2017 in poi, ai sensi del nuovo Accordo.
 
L’importo calcolato ai sensi del precedente Accordo, se più favorevole rispetto a quello calcolato ai sensi del nuovo, viene mantenuto anche successivamente al 1° ottobre 2017.
Le domande di pensione in corso di definizione al 1° ottobre 2017 devono essere esaminate, a partire da tale data, anche in applicazione del nuovo Accordo, al fine di attribuire il trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato in base al nuovo Accordo e quello determinato in base all’Accordo precedente.
In particolare, anche in tale ipotesi, deve essere effettuata una doppia liquidazione:
 
per il periodo anteriore al 1° ottobre 2017, ai sensi del precedente Accordo;
per il periodo dal 1° ottobre 2017 in poi, ai sensi del nuovo Accordo.
 
Tale criterio andrà applicato anche nei confronti delle domande di pensione che, benché presentate successivamente al 1° ottobre 2017, abbiano una decorrenza anteriore alla predetta data.
 
 
3.7 Integrazione al trattamento minimo (articolo 19, paragrafo 5)
 
L’articolo 19, par. 5, dell’Accordo stabilisce che, qualora l’importo di una pensione italiana in pro-rata spettante ad un pensionato residente in Italia, eventualmente sommata ad una prestazione canadese, non raggiunga l’importo del trattamento minimo previsto dalla legislazione italiana, detta prestazione deve essere integrata sino all’importo del trattamento minimo suddetto.
Da tale norma, innovativa rispetto al precedente Accordo, deriva che le prestazioni in pro-rata spettanti ai residenti in Italia – sussistendo i requisiti reddituali - devono essere integrate al minimo, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di contribuzione maturata in costanza di svolgimento di effettiva attività lavorativa, richiesti dalla normativa nazionale.
Pertanto, in presenza dei relativi requisiti reddituali, le pensioni spettanti ai pensionati residenti in Italia con decorrenza 1° ottobre 2017, debbono essere integrate al trattamento minimo. 
 
 
3.8 Prestazioni familiari italiane (articolo 20 dell’Accordo)
 
 
In base all’articolo 20, par. 1, dell’Accordo, il titolare di pensione italiana di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti, può richiedere ed ottenere le prestazioni familiari italiane, per i componenti della sua famiglia residenti in Canada o in Italia, purché sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione italiana per il riconoscimento del diritto a tali prestazioni. Le prestazioni italiane, da  considerare rientranti nell’ambito di applicazione della Convenzione, sono l’Assegno al nucleo familiare (legge n. 153/1988) e gli Assegni familiari (T.U.A.F. DPR. n.797/1955).
L’articolo 20, par. 2, prevede, inoltre, che tali prestazioni siano riconosciute anche se i familiari del pensionato residente in Canada sono beneficiari di trattamenti di famiglia concessi ai sensi del Regime pensionistico del Canada.
Non spettano, invece, nei casi in cui gli stessi familiari sono beneficiari di trattamenti di famiglia diversi da quelli previsti dal suddetto Regime pensionistico canadese (ad es. benefici fiscali).
L’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della prestazione italiana avviene attraverso lo scambio del formulario CAN/IT 1 (vedi punto 3.1), che è stato integrato con maggiori dettagli relativi alla situazione familiare del pensionato e con un’apposita sezione dedicata ai redditi del suo nucleo familiare.
 
 
3.9 Prestazioni economiche in caso di tubercolosi (articolo 21 dell’Accordo e Sezione 6 lettera (i) dell’Accordo Amministrativo)
 
 
L’articolo 21 dell’Accordo prevede che, per il riconoscimento delle prestazioni economiche previdenziali antitubercolari, erogate ai sensi della legislazione italiana, qualora non sia soddisfatto il requisito richiesto – pari ad almeno un anno di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa - sono presi in considerazione, nella misura necessaria e purché non coincidenti, i periodi accreditati in base alla legislazione del Canada.
Tuttavia, la totalizzazione può essere effettuata solo se la persona interessata, al momento del verificarsi dell’evento (tubercolosi), sia o sia stata assicurata ai sensi della  legislazione della Parte Contraente a carico della quale la prestazione è richiesta.
Ne consegue che, nei casi in cui il diritto alle prestazioni in denaro per tubercolosi a carico dell’assicurazione italiana, non sia perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati in Italia, i requisiti contributivi possono essere perfezionati con la totalizzazione dei periodi compiuti in Canada.
I requisiti e le modalità di erogazione delle prestazioni in denaro per tubercolosi sono determinati in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione. Pertanto, per le prestazioni a carico dell’assicurazione italiana, i requisiti e le modalità di calcolo sono quelli previsti dalla legislazione nazionale. Infine, in base alle disposizioni di cui alla Sezione 6 lettera (i) dell’Accordo Amministrativo, gli oneri sostenuti per la certificazione sanitaria necessaria al fine di determinare il diritto alla prestazione, sono a carico del richiedente.
Ai fini della richiesta delle prestazioni e degli scambi informativi tra le Parti Contraenti, è stato predisposto il relativo formulario (vedi Allegato 10 - CAN - IT/TBC – Cod. CI071) che verrà reso disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale  dell’Istituto.
 
 
PARTE IV – DISPOSIZIONI VARIE ED AMMINISTRATIVE
 
Per quanto riguarda le norme che non necessitano di commento, si rinvia al testo dell’Accordo allegato alla presente circolare. Si richiama, invece,  l'attenzione delle Strutture territoriali sulle disposizioni di seguito illustrate.
 
 
4.1 Accordo Amministrativo e organismi di collegamento (articolo 22 dell’Accordo e Sezioni 2 e 3 dell’Accordo Amministrativo)
 
 
Secondo quanto previsto all’articolo 22 del nuovo Accordo, le Autorità competenti hanno stabilito precise disposizioni attuative necessarie alla sua implementazione nel relativo Accordo Amministrativo designando, alla Sezione 2, gli Organismi di collegamento competenti all’espletamento delle procedure amministrative, sia in fase istruttoria che decisoria, al fine dell’erogazione delle prestazioni in regime di convenzione italo-canadese in base alle disposizioni del nuovo Accordo.
In particolare, i seguenti organismi agiscono in qualità di organismi di collegamento delle Parti:
 
(a)          per l’Italia:        Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);
(b)          per il Canada:   International Operations, Service Canada, Department of Employment and Social Development, per quanto riguarda tutte le materie, ad eccezione dell’applicazione degli articoli da 6 a 11 dell’Accordo e della Sezione 4 dell’Accordo Amministrativo che rientrano, invece, nell’ambito di competenza del Legislative Policy Directorate, Canada Revenue Agency.
 
Inoltre, per quanto riguarda l’Italia, la Sezione 3 del medesimo Accordo Amministrativo distingue l’ambito di trattazione per materia di competenza delle due Istituzioni previdenziali, I.N.P.S. ed I.N.P.G.I., chiarendo che quest’ultima è preposta alla trattazione delle prestazioni erogate in base all’assicurazione dei giornalisti.
 
 
4.2. Scambio di informazioni e assistenza reciproca (articolo 23 dell’Accordo)
 
 
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 23, le Autorità competenti e le Istituzioni delle Parti Contraenti si scambiano tutte le informazioni necessarie ai fini della sua applicazione. Esse si forniscono reciproca assistenza, a titolo gratuito, in merito a qualsiasi questione inerente l’applicazione dell’Accordo.
 
 
4.3 Accertamenti sanitari (articolo 24 dell’Accordo e Sezione 7 dell’Accordo Amministrativo)
 
 
Nel caso in cui gli accertamenti medici siano effettuati dall’Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata, su richiesta dell’altra Parte Contraente, le spese sostenute per tali accertamenti sono a carico della Parte che li ha richiesti.
 
 
4.3.1 Rimborso spese sostenute per esami medici (Sezione 7 dell’Accordo Amministrativo)
 
 
L’Accordo amministrativo, relativamente alle modalità di rimborso delle spese sostenute per esami medici, prevede che l’organismo di collegamento (o istituzione competente) del luogo di residenza del richiedente anticipi tali spese e provveda a richiederne il rimborso predisponendo un’apposita distinta relativa all’ anno di competenza. Tale rimborso dovrà essere effettuato dall’Organismo di collegamento (o Istituzione competente) che ha richiesto gli accertamenti sanitari entro sei mesi dalla data di ricevimento della relativa distinta.
 
 
4.4 Esenzione o riduzione di tasse, imposte, oneri (articolo 25 dell’Accordo)
 
 
L’Accordo dispone che le esenzioni o riduzioni di tasse, imposte, spese legali, consolari o diritti amministrativi previste dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, in relazione all’istruttoria delle domande e ai documenti allegati, siano estese anche alle domande e ai documenti presentati ai fini dell’applicazione dell’Accordo. I documenti e i certificati presentati ai fini dell’Accordo sono esentati dall’autenticazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari.
 
 
4.5 Lingue ufficiali (articolo 26 dell’Accordo)
 
 
Le Autorità e le Istituzioni competenti dei due Stati Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali: l’inglese e il francese per il Canada e l’italiano per l’Italia. Pertanto, le domande di prestazione e i documenti non possono essere respinti per il fatto di essere stati redatti nella lingua ufficiale dell’altro Stato.
 
 
4.6 Presentazione delle domande, istanze o ricorsi (articolo 27 dell’Accordo)
 
 
L’articolo 27, par. 1, prevede che qualsiasi domanda, notifica o ricorso, per la cui presentazione sia prevista dalla legislazione di una Parte Contraente una data di scadenza, è ricevibile dall’Istituzione competente se la presentazione è avvenuta, entro tale data, presso l’Istituzione competente dell’altra Parte. La data di effettiva presentazione della domanda, del ricorso o di notifica presso l’Istituzione dell’altra Parte Contraente è considerata quale data di effettiva presentazione anche presso l’Istituzione competente dell’altra Parte.
Il paragrafo 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che una domanda di prestazione presentata ai sensi della legislazione di una Parte è considerata come presentata anche ai sensi della legislazione dell’altra Parte, qualora l’interessato chieda espressamente che la domanda venga esaminata anche ai sensi di questa seconda legislazione.
Il paragrafo 3 precisa che l’Istituzione che ha ricevuto la domanda, la notifica o il ricorso ne effettua senza indugio la trasmissione all’Istituzione competente dell’altra Parte.
 
 
4.6.1 Trattazione delle domande di pensione
 
 
Le domande presentate da residenti in Italia, in base al nuovo Accordo, dovranno essere trattate con le modalità già previste per la trattazione delle domande presentate, dai residenti in Italia, a carico della legislazione di uno Stato estero convenzionato (circolare n.164/2011).
I residenti in Italia continueranno, pertanto, a presentare la domanda di pensione a carico del Canada attraverso uno dei seguenti canali:
 
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo o SPID attraverso il sito internet dell’Istituto (www.inps.it);
Patronati;
Contact Center Integrato - attraverso il numero verde 803.164
 
Successivamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione con le modalità sopra indicate, il richiedente deve produrre la documentazione cartacea alla sede competente per residenza: sarà cura di tale sede trasmettere la domanda e l’allegata documentazione al competente ufficio regionale del Service Canada di Edmonton – Alberta, all’indirizzo di seguito riportato, al quale dovrà essere inviata tutta la corrispondenza riguardante le domande di pensione in convenzione con l’Italia (sia per i residenti in Canada sia per i residenti in Italia):
 
International Operations – AB
Service Canada
P.O. Box 2710, Main Station
Edmonton, Alberta   T5J 4C2 - CANADA
Fax:  + 1-780-495-5753
                              
Eventuali quesiti di natura più complessa possono essere inviati all’International Liaison Team della Direzione Generale del Service Canada nella regione di Ottawa-Gatineau, al seguente indirizzo:
 
International Operations
200 Promenade du Portage
Level 1, Mail Stop Bag 29
Gatineau, Québec - CANADA  K1A 0J9
 
via fax al + 1-819-994-4433 o per email al seguente indirizzo di posta elettronica: io.urgent.enquiries@servicecanada.gc.ca
 
Si conferma, altresì, la designazione dei Poli specializzati dell’Aquila e di Campobasso (Isernia a decorrere dal 1° gennaio 2018, vedi circolare n.150 del 20 ottobre 2017) per la trattazione delle domande di pensione presentate dai richiedenti residenti, rispettivamente, in Canada e nella Provincia autonoma del Québec, alla quale, come precisato in premessa, continuerà a trovare applicazione il precedente Accordo, fino a quando il nuovo non sarà recepito in un’apposita Intesa (vedi il punto 4.9).
 
 
4.7  Valuta dei pagamenti (articolo 28 dell’Accordo)
 
 
Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in applicazione dell’Accordo sarà  effettuato con effetto liberatorio nella valuta dello Stato debitore e senza gravare il beneficiario di spese amministrative eventualmente sostenute dall’Istituzione che eroga la prestazione stessa.
 
 
4.8 Risoluzione delle controversie (articolo 29 dell’Accordo)
 
 
L’Accordo dispone che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell’Accordo medesimo saranno risolte dalle Autorità competenti delle due Parti, in uno spirito di reciproca collaborazione, anche su iniziativa di una sola delle Parti.
Il paragrafo 3 dell’articolo 29 prevede, inoltre, che, ove le Autorità competenti non risolvano la controversia, la stessa sia sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad una commissione arbitrale composta da un rappresentante nominato da ciascuna delle Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
 
 
4.9 Intese con le province del Canada (articolo 30 dell’Accordo)
 
 
Come già precisato in premessa, fino a quando il nuovo Accordo non sarà recepito in un’apposita Intesa con il Québec, quello attualmente in vigore con tale Provincia autonoma canadese continuerà ad esercitare i suoi effetti ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale in convenzione con la suddetta Provincia.
 
 
PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
 
5.1 Disposizioni transitorie  (articolo 31 dell’Accordo)
 
 
In materia di eventi pregressi, l’Accordo, all’art. 31, par.1, recepisce il principio di carattere generale in base al quale qualsiasi periodo accreditabile ai sensi della legislazione di una delle Parti, prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, è preso in considerazione al fine di determinare il diritto ad una prestazione ai sensi del nuovo Accordo.
Le domande di prestazione in corso di trattazione alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo e le domande di prestazione presentate successivamente a tale data, ma relative a diritti anteriori alla stessa, spettanti in virtù del precedente Accordo italo-canadese del 1977,  vengono definite, in base a tale ultimo Accordo, con riferimento ai diritti maturati fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, e in base a quest’ultimo per quanto concerne i diritti che da esso derivano.
Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, si rinvia a quanto già precisato al punto 3.6.3 della presente circolare.
 
 
5.2 Entrata in vigore e cessazione (articolo 33 dell’Accordo)
 
 
L’Accordo ha durata indeterminata e, in caso di denuncia, sono fatti salvi i diritti acquisiti.
I diritti in corso di acquisizione, relativi a periodi compiuti precedentemente alla data a partire dalla quale la denuncia entra in vigore, non si estinguono per effetto della denuncia.
Le Strutture territoriali  utilizzeranno le procedure e i formulari già in uso, ai quali sono state apportate le opportune modifiche atte a recepire le disposizioni del nuovo Accordo.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele
 
 
 
Allegato n. 1 -  Accordo
Allegato n. 2 - Protocollo Aggiuntivo
Allegato n. 3 - Accordo Amministrativo
Allegato n. 4 – Formulario IT/CAN/4 – COD. CI075
Allegato n. 5 – Formulario IT/CAN/5 – COD. CI076
Allegato n. 6 – Formulario CAN/IT 1 – COD. CI063
Allegato n. 7 – Formulario IT/CAN 1 – COD. CI061
Allegato n. 8 – Formulario IT/CAN 3 – COD. CI078
Allegato n. 9 – Formulario IT/CAN 1 – (DI) – COD. CI069
Allegato n. 10 - Formulario CAN/IT/TBC – COD. CI071
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10