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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 368 del 26-01-2017


Il Direttore Generale
Roma, 26-01-2017
Messaggio n. 368
OGGETTO:
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
 
 
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 – all’art.1, comma 211, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.
 
Per quanto sopra i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti riguardati dalle disposizioni ivi richiamate vengono esentati dall’IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
 
Al riguardo, si precisa che, sui ratei di pensione del 2017, continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016; come noto, infatti, tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell’anno successivo a quello di riferimento.
 
L’esenzione fiscale ed il rimborso delle ritenute già operate verranno applicati d’ufficio, con lavorazione a livello centrale, a favore dei soggetti, titolari dei trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, individuati attraverso le informazioni  disponibili presso questo Istituto.
Con successivo messaggio sarà illustrata l’attività massiva di esenzione.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele