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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 9963 del 30-12-2014


Direzione Centrale Pensioni
Roma, 30-12-2014
Messaggio n. 9963
OGGETTO:
Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2015 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.
 
 
 
 
 
1.   Premessa
 
Con messaggio n. 2668 del 19 febbraio 2014 sono state fornite indicazioni per la presentazione delle domande, entro il 1° marzo 2014, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011, per i lavoratori che hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
Di seguito, si forniscono istruzioni per la presentazione,
entro il 1° marzo 2015
, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai
soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2015
.
Come precisato nei precedenti messaggi diramati sulla materia, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti delle Gestioni dipendenti privati e pubblici e che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.  
 
2.   
Beneficio
 
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; l
avoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
 
Le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, così come riassunto nella tabella che segue. 
 
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI
dal 01.01.2015 al 31.12.2015
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota
(somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota
(somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 61 e 3 mesi*
97,3*
almeno 35 anni
minimo 62 e 3 mesi*
98,3*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).
 
2.2    Lavoratori notturni
2.2.1 Lavoratori a turni
 
1) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 ALL’ANNO
 
Per detta categoria di lavoratori
s
ono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
 
2) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71 ALL’ANNO
 
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3, così come riassunto nella tabella che segue.
 
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI
dal 01.01.2015 al 31.12.2015
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota
(somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota
(somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 63 e 3 mesi*
99,3*
almeno 35 anni
minimo 64 e 3 mesi*
100,3*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).
 
 
3) OCCUPATI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77 ALL’ANNO
 
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, così come riassunto nella tabella che segue.
 
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI
dal 01.01.2015 al 31.12.2015
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota
(somma età anagrafica e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota
(somma età anagrafica e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 62 e 3 mesi*
98,3*
almeno 35 anni
minimo 63 e 3 mesi*
99,3*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.i. (vedi anche Msg. n. 20600 del 13.12.2012 – punto 3.2).
 
2.2.2 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
 
Per tale tipologia di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al punto 2.1.
 
2.2.3 Precisazioni relative ai lavoratori notturni
 
Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.
 
Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno, che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:
lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a  78;
lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari  all’intero anno lavorativo.
In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà. 
 
3. Regime delle decorrenze
Il comma 17-bis dell’art. 24 della citata legge n. 214 del 2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili” di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
 
Pertanto, la prima decorrenza utile è fissata:
- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.
 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
 
 
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo 2015 e relativa documentazione
 
La domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° marzo del 2015 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
 
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
 
Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate, per legge, condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza.
In particolare l’interessato deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in esame;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
c) in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno.
 
Per i dipendenti della Gestione privata le domande e la relativa documentazione dovranno essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli codice AP45).
 
Le domande degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici devono essere trasmesse
esclusivamente in via telematica
attraverso uno dei seguenti canali:
 

WEB
– servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

Contact Center integrato
– n.803164 (per chiamate gratuite da numeri fissi) o al n. 06164164 (per chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

Patronati
– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
 
Per consentire la verifica dei requisiti in capo al richiedente gli enti  datori di lavoro devono trasmettere alla D.C. Pensioni - Area Normativa delle Gestioni esclusive dell’ A.G.O. (via posta ordinaria o via PEC dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, indicando il seguente oggetto:
D.lgs. 67/2011 – Gestione dipendenti pubblici
), la seguente documentazione:
a)    certificazione attestante lo  svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie previste dalla legge;
b)    modello PA04 in forma cartacea che dovrà, altresì, essere inviato telematicamente, con le consuete modalità.
 
 
5. Procedimento accertativo
Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° marzo 2015, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2015, l’Istituto, entro il 30 ottobre 2015, comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2015.
6. Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato
 
Come previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale del 20 settembre 2011, in esito alla domanda di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2015:
 
a)    l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
 
b)    l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale (sul monitoraggio, v. punto 7 del messaggio n. 22647 del 30.11.2011);
 
c)    il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi    allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
 
 
 
7. Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
 
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
 
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2015.
A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
 
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
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