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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 93 del 30-4-1998.htm

  
DECRETO - LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N.184.   

DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI

 

 

Roma, 30 aprile 1998

Circolare n. 93

 

 

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALIe, per conoscenza,

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI D’AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATl AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

 

 

OGGETTO:

98-93. DECRETO - LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N.184.

 

 

RIFORMA DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI - IMPORTI ANNO 1998

SOMMARIO:

1) PREMESSA

2) DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA3) REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI

4) VERSAMENTI VOLONTARI NEL SEMESTRE PRECEDENTE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

5) IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI E ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO

6) LAVORATORI AUTONOMI

7) COEFFICIENTE Dl DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER I PROSECUTORI VOLONTARI AUTORIZZATI CON LA QUALIFICA Dl ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.

 

1) PREMESSA

Con circolare n. 206 del 15 ottobre 1997 sono stati fornite le prime istruzioni per la pratica applicazione del decreto-legislativo indicato in epigrafe.

Con la presente si forniscono ulteriori precisazioni e integrazioni tenuto conto anche dei quesiti nel frattempo formulati in materia.

2) DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA:

Come precisato con la circolare sopracitata il D.L.vo. n. 184 ha introdotto la prosecuzione volontaria ai regimi pensionistici obbligatori finora esclusi da tale forma assicurativa, armonizzando la normativa vigente nei diversi sistemi previdenziali.

Ne consegue che, a far tempo dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.L.vo citato, la normativa di cui al D.P.R. n. 1432/1971 e alla legge n. 47/1983, così come integrata dal D.L.vo n. 184/97, è estesa a tutti i Fondi speciali amministrati dall’Istituto di previdenza e, pertanto, dovendosi ritenere abrogate le norme precedentemente in vigore presso i singoli Fondi che risultino in contrasto con dette norme, le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate dopo la data sopraindicata presso i Fondi stessi devono essere definite sulla base delle norme sopra richiamate.

3) REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI.

Al punto 3) della circolare n. 206/1997 è stata fatta riserva di ulteriori precisazioni in merito alla possibilità di perfezionare il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari mediante il cumulo di contributi versati nelle diverse gestioni gestite dall’INPS in quanto erano in corso approfondimenti da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si fa presente in proposito che il predetto Dicastero a tutt’oggi non ha fatto conoscere il proprio orientamento e, pertanto, le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria suscettibili di definizione solo in applicazione del cumulo contributivo dovranno essere tenute in sospeso.

Di quanto sopra dovrà essere data formale comunicazione agli interessati.

4) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI NEL SEMESTRE PRECEDENTE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA.

L’art.6, comma 1, del D.Lvo n. 184/97 consente al prosecutore volontario di chiedere di coprire di contribuzione volontaria il semestre precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

Si è posto il problema se tale versamento possa essere consentito anche per periodi che, in relazione alla data della domanda, si collocano a data anteriore al 12 luglio 1997.

Al riguardo si precisa che, non contenendo la norma alcuna limitazione, non sussistono preclusioni al riguardo; è ovvio che l’importo del contributo da versare deve essere determinato in base ai criteri introdotti dal decreto legislativo in esame.

 

5) IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI PER L’ANNO 1998 E ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO.

Con la circolare n. 206/1997, al punto 5) sono state illustrate le novità introdotte in materia di importo dei contributi volontari dal decreto legislativo in esame.

Tenuto conto, peraltro, dei numerosi quesiti pervenuti al riguardo si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:

5.1 Retribuzione media settimanale (art.7):

La norma stabilisce che l’importo del contributo volontario deve essere determinato applicando l’aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, alla retribuzione media imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che per "anno di contribuzione precedente la domanda" devono intendersi le 52 settimane di contribuzione obbligatoria antecedenti la data della domanda ancorché le stesse non si collochino nell’anno immediatamente precedente la predetta data.

Il 2° comma dell’articolo in esame dispone che l’importo della retribuzione minima sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell’art.7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni integrazioni.Il successivo comma 5 stabilisce che le retribuzioni, come sopra calcolate, sono rivalutate annualmente, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell’indice del costo della vita determinato dall’Istat nell’anno precedente.In applicazione di quanto sopra è stato determinato l’importo della retribuzione minima per l’anno 1998 che è risultata pari a L. 279.080 e, tenuto conto che la variazione percentuale del costo vita calcolato dall’Istat è risultato pari a + 1,7, sono stata aggiornate le retribuzioni medie delle classi di contribuzione vigenti in base previgente normativa (v. all. n. 1, 1 bis, 2 e 2 bis), al fine di consentire l’inserimento nella nuova disciplina, ai sensi del comma 7 dell’articolo in esame, dei prosecutori volontari già autorizzati alla data del 12 luglio 1997.

5.2 Importo minimo settimanale.Al punto 5 della più volte citata circolare n. 206/1997 è stata fatta riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla portata del 3 comma, prima parte, dell’art.7 del decreto legislativo n. 184/1997 in base al quale l’importo minimo del contributo volontario per tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito per i prosecutori volontari comuni.

L’applicazione letterale della norma avrebbe comportato un significativo aumento dell’importo dei contributi dovuti dagli assicurati autorizzati con qualifica diversa da quella dei lavoratori dipendenti e, pertanto si è ritenuto opportuno sottoporre il problema all’esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il predetto Dicastero, nell’osservare che analoga previsione normativa, già prevista nell’art.2 della legge n. 537/1981, successivamente modificata, in ragione dell’eccessiva onerosità per le categorie di prosecutori volontari per i quali vigevano, in regime obbligatorio, aliquote inferiori a quelle dei lavoratori dipendenti, dalla legge n. 638/1983, art.7, comma 8, - che ne aveva conservata la validità solo per i lavoratori autonomi, - e dalla legge n. 233/1990, - che l’aveva confermata solo per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, - ha evidenziato che il legislatore non può aver voluto ripristinare un criterio già superato e oggetto di modifica legislativa.

Osserva, infatti, il Ministero che con tale disposizione si avrebbe sostanzialmente un aumento, solo per i prosecutori volontari del settore privato, delle aliquote di finanziamento più basse in vigore per alcune categorie e non potrebbe, comunque, riguardare il settore pubblico, per i quali, in forza dell’ultima parte del comma in esame, viene confermata la validità di minimali di retribuzione superiori, ove esistenti per gli iscritti a fondi sostitutivi o esclusivi, con conseguente inapplicabilità di un contributo volontario minimo pari a quello dei lavoratori dipendenti comuni.

Da quanto sopra, conclude il Ministero, ne discende che "considerata la finalità del decreto legislativo n. 184 di disciplinare la materia della prosecuzione volontaria secondo criteri possibilmente uguali per tutti, deve ritenersi che l’importo minimo di retribuzione sul quale commisurare i contributi volontari sia il concetto informatore anche del primo periodo del comma 3 e che il suo significato sia nel senso che l’importo del contributo volontario minimo per tutte le categorie dei prosecutori volontari, dei settori pubblico e privato, non possa essere inferiore a quello calcolato sulla base dell’importo minimo di retribuzione, uguale per tutti, (salvo che per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione obbligatoria, quando siano previsti minimi retributivi superiori), determinato ai sensi dell’art.7, comma 1, del decreto legge 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.1983, n. 638 e successive modificazioni e integrazioni."Tenuto conto di tale interpretazione l’importo minimo del contributo volontario per ciascuna categoria di prosecutori volontari è determinato applicando l’aliquota di finanziamento, vigente pro tempore in relazione alla categoria assegnata all’atto del rilascio dell’autorizzazione, alla retribuzione determinata, per ciascun anno, ai sensi dell’art.7, comma 1, della legge n. 638/1983.

5.3. Aliquote di finanziamento vigenti per l’anno 1998.

Per effetto dell’entrata in vigore dell’art.36, comma 1), lettera A) del D.L.VO. n. 446 del 1997, il contributo dello 0,20% per l’assistenza malattia, a far tempo dal 1.1.98, non è più dovuto.

Per quanto sopra le aliquote contributive in vigore per l’anno 1998 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono ritenersi modificate nel seguente modo:

 

autorizzati ante 31.12.1995

autorizzati post 31.12.1995

LAVORATORI DIPENDENTI (non agricoli)

27,67%

28,17%

LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI

18,87%

19,37%

PESCATORI EX LEGE N.250/58

10,27%

10,77%

Nessuna variazione è intervenuta nell’aliquota contributiva relativa ai lavoratori domestici e agli allievi dei cantieri scuola e di rimboschimento in quanto tali lavoratori non erano soggetti al contributo di cui sopra.

Per tali categorie di prosecutori volontari le aliquote da applicare sono le seguenti:

 

autorizzati ante 31.12.1995

autorizzati post 31.12.1995

DOMESTICI

12,69%

13,19%

LAVORATORI OCCUPATI NEI CANTIERI SCUOLA

10,64%

11,14%

Per quanto concerne le aliquote contributive da applicare a favore dei prosecutori volontari con qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, si fa presente che sono state determinate apportando - rispetto alle misure che risultano negli allegati nn. 8 e 9 della circolare n. 103 del 30.4.1997 riportanti gli importi dei contributi volontari per l’anno 1997 la suddetta variazione in diminuzione pari allo 0,20% (contributo di malattia non più dovuto) e la variazione in aumento pari allo 0,70% visto l’aumento di pari entità, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dell’aliquota di finanziamento applicata nel settore del lavoro agricolo subordinato per il calcolo dei contributi obbligatori di pertinenza del F.P.L.D., disposto dall’art.3 del Decreto legislativo n. 146 del 16 4.1997.

6) LAVORATORI AUTONOMI

6.1 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella gestione speciale

Nell’allegato n. 7 è riportata la tabella dei contributi volontari dei CD/CM in vigore per l’anno 1998.Il calcolo dei nuovi contributi è stato effettuato tenendo conto dell’adeguamento delle classi di reddito settimanali di cui alla tabella E della legge 2.8.1990, n. 233, previsto dall’art.10, comma 4, della stessa legge.

L’aliquota percentuale complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe è pari al 17,80% di cui il 15,80% quale contributo I.V.S. ed il 2% quale contributo aggiuntivo, previsto dall’art.12 della citata legge n. 233/1990.Per quanto concerne il contributo addizionale dovuto ai sensi dell’art.17 della legge 3.6.1975, n.160- lo stesso, a seguito dell’applicazione del meccanismo di adeguamento periodico stabilito dall’art.22 della legge n. 160/1975, risulta pari a L.2.760 a settimana (L.920 giornaliere per 3 giornate a settimana).Si fa presente, infine, che, ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.10 della legge n. 233/1990, l’importo del contributo volontario minimo dei CD/CM non può essere in alcun caso inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, la misura del contributo volontario dovuta dai prosecutori volontari in argomento, assegnati alle prime due classi di contribuzione, risulta aumentata, per l’anno 1998, a L.77.221, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1995, oppure a L.78.617, se detta autorizzazione è stata rilasciata successivamente al 31 dicembre 1995.

6.2 Coloni e mezzadri reinseriti nell’a.g.o.Per quanto concerne la categoria di lavoratori in epigrafe, si fa riserva di comunicare gli importi dei contributi volontari relativi all’anno 1998, non essendo ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.

I predetti assicurati continueranno, quindi, a versare provvisoriamente, per l’anno 1998, l’importo dei contributi vigenti alla data del 31 dicembre 1997, riportati nell’allegato n. 1 della circolare n. 256 del 18 dicembre 1997 Espressa la riserva suddetta relativamente ai contributi volontari dovuti per l’anno 1998 dai CM reinseriti nell’A.G.O., si forniscono le ulteriori precisazioni preannunciate nella parte finale della lettera B) della citata circolare n. 256 del 18 dicembre 1997, contestualmente alla direttiva provvisoria di soprassedere dalla determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti dal 12.7.1997 al 30.9.1997(3° trimestre) e dal 1.10.1997 al 31.12.1997 (4° trimestre) dagli appartenenti alla categoria di lavoratori di cui trattasi che avessero presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS dal 12.7.1997 in poi.Infatti, il pronunciamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riportato al precedente punto 5.2. consente di confermare che nei confronti dei CM reinseriti nell’A.G.O. che hanno presentato domanda di versamenti volontari dal 12.7.1997 in poi va effettuata la seguente operazione: L.21.802 + (0.11 x retribuzione imponibile anno precedente la data della domanda) + (6,54 x retribuzione imponibile anno precedente la data della domanda) = contributo settimanale dovuto da detti lavoratori dal 12.7.1997 al 31.12.1997.

6.3 Artigiani e CommerciantiDal 1 luglio 1990 il contributo volontario mensile è commisurato, in ragione delle stesse aliquote percentuali stabilite per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, ai redditi medi indicati in otto classi di contribuzione.

Poiché l’aliquota contributiva per la categoria dei commercianti ha subito l’aumento di 0,09 punti percentuali a partire dal 1 gennaio 1996 a seguito del Dlgs. 28/3/1996 N. 207, e di 0,30 punti percentuali ai sensi dell’art.2, comma 215, della legge N. 662/96, a decorrere dal 1 gennaio 1998 sono state predisposte due separate tabelle di contribuzione una per gli artigiani non interessati dall’aumento dell’aliquota di cui sopra (all. N. 5) ed una seconda per i commercianti (all. N. 6). Per l’anno 1998 le aliquote contributive relative alla categoria dei lavoratori autonomi con la qualifica di commercianti sono state elevate al 16,19% per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 13,19% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, i quali, a partire dal mese successivo al compimento di tale età, dovranno versare i contributi volontari sulla base dell’aliquota del 16,19%. Per la categoria degli artigiani le aliquote sono state elevate rispettivamente al 15,80% e al 12,80%.

6.4 Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

L’importo del contributo da versare deve essere determinato in base alle disposizioni dell’art.7 del decreto n.184/1997: per i lavoratori di che trattasi, pertanto, l’importo del contributo volontario sarà pari all’aliquota dell’11,5 per cento del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda, per effetto di quanto disposto dall’art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Anche per la gestione separata in argomento la retribuzione minima di riferimento sulla quale calcolare l’importo del contributo volontario, per l’anno 1998, è pari a quella, determinata ai sensi dell’art.7, comma 1 della legge n. 638/1983, precisata al precedente punto 5.1.

7) COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER I PROSECUTORI VOLONTARI AUTORIZZATI CON LA QUALIFICA DI "ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI".Non essendo intervenuta nessuna variazione nelle aliquote relative ai prosecutori volontari indicati in epigrafe restano confermati i coefficienti riportati nella circolare n. 103 del 5.5.1997, parte Il, punto 3.

7.1. Coefficienti di riparto

Negli allegati N. 3, 4 e 8 sono riportati i coefficienti di riparto dei contributi volontari in relazione alle singole categorie di prosecutori volontari.

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO