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931223
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
   CONTRIBUTI
Circolare n. 292.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
D.M. 7.10.1993. Approvazione della delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993
concernente la regolamentazione della materia
relativa alla denuncia ed al versamento delle
contribuzioni previdenziali ed assistenziali
all'Istituto nazionale della previdenza Sociale
delegificata ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito
nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
DIREZIONE CENTRALE
   CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
   CONTRIBUTI
Roma, 23 dicembre 1993   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 292.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
ALL. N. 1
OGGETTO:  D.M. 7.10.1993. Approvazione della delibera del
          Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993
          concernente la regolamentazione della materia
          relativa alla denuncia ed al versamento delle
          contribuzioni previdenziali ed assistenziali
          all'Istituto nazionale della previdenza Sociale
          delegificata ai sensi dell'art. 10 del
          decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito
          nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
     Con  il  D.M.  7.10.1993  (G.U. n. 245 - serie generale
parte prima - del 18.10.1993), che si allega alla  presente,
e'  stata approvata la delibera del Consiglio di Amministra-
zione n. 5 del 26.3.1993.
     Il predetto Consiglio,   con  detta  delibera  adottata
nell'esercizio  del  potere di delegificazione attribuitogli
dall'art. 10 del D.L. 30.12.1987, n.  536  convertito  nella
legge  29.2.1988,  n.  48,  ha  regolato  rilevanti  aspetti
inerenti  le  modalita' per l'assolvimento degli adempimenti
contributivi da parte dei datori di lavoro.
     Si illustrano, pertanto, di seguito i principi  dettati
con la delibera.
1) Modifiche in campo normativo aventi riflessi sulla misura
ed  il  versamento  delle  contribuzioni  previdenziali   ed
assistenziali.
     Il  primo  criterio adottato dal Consiglio e' scaturito
dalla considerazione che in occasione della introduzione  di
novita'  in  materia contributiva - sempre piu' frequenti ed
il piu' delle volte disposte  con  decreto-legge  a  ridosso
delle  scadenze previste - sono a disposizione dell'Istituto
tempi ristrettissimi per dare notizia  delle  innovazioni  e
per  fornire  le  indicazioni, complesse e minuziose, per la
compilazione della modulistica, il rispetto delle  quali  e'
alla  base  di una corretta gestione delle posizioni contri-
butive aziendali, e dei datori di  lavoro  per  adeguare  le
proprie  procedure  e  provvedere ai conseguenti adempimenti
contributivi.
     In tali casi e' stata, quindi,  ravvisata  una  vera  e
propria  situazione di impossibilita' oggettiva ad adempiere
nei termini agli obblighi di legge, in  particolare  per  le
imprese che si avvalgano di tecnologie informatiche.
     In  relazione a quanto sopra e' stato fissato il crite-
rio per il quale in presenza di innovazioni normative aventi
riflessi  sulla  misura  ed  il  versamento  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali,  la   sistemazione   delle
partite  connesse con i mutamenti in campo contributivo puo'
essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese  succes-
sivo  a  quello  di  emanazione da parte di questa Direzione
Generale delle relative istruzioni applicative ed operative,
con la maggiorazione sulle eventuali differenze contributive
dovute dei soli interessi al tasso legale.
     Per l'attuazione della disposizione di cui trattasi, in
occasione  del sopraggiungere delle citate innovazioni,  con
apposita circolare verranno fornite le indicazioni in merito
ai  contenuti delle nuove disposizioni ed alle modalita' con
le quali i datori di lavoro  dovranno  adeguarvisi  nell'as-
solvere  agli  obblighi  di denuncia e versamento delle con-
tribuzioni previdenziali ed assistenziali  dovute  a  questo
Istituto.
     La  sistemazione  delle partite di cui sopra, da esple-
tare entro il giorno 20 del terzo mese successivo  a  quello
di  emanazione  della  predetta  circolare, ove dia luogo al
versamento    di    differenze    contributive,     comporta
l'applicazione  sulle  somme  dovute  a  tale  titolo  degli
interessi al tasso legale.
2) Componenti variabili della retribuzione.
     Il  secondo punto della delibera ha preso in considera-
zione la realta' dell'esistenza di una  serie  di  variabili
della  retribuzione legata ad assenze o ad altri eventi, che
concorrono alla determinazione dell'imponibile  contributivo
mensile  e  che possono risultare incerte sino alla scadenza
del  mese,  rendendo  conseguentemente  incerto  l'ammontare
della  retribuzione  imponibile  sino  all'ultimo giorno del
mese.
     E' stato, quindi, stabilito che, qualora nel corso  del
mese  intervengano  elementi od eventi che comportano varia-
zioni  nella  misura  della  retribuzione  imponibile,  puo'
essere  consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle
variazioni in occasione degli  adempimenti  e  del  connesso
versamento  dei  contributi  relativi  al  mese successivo a
quello interessato dall'intervento di  tali  fattori,  fatta
salva  nell'ambito  di ciascun anno solare la corrispondenza
tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e  quella
soggetta a contribuzione.
     In  pratica,  quindi,  viene  ad  essere  codificato il
principio in base al quale e'  consentito,  per  determinati
elementi  aventi  incidenza  sulla misura della retribuzione
imponibile che intervengono nel corso di un certo  mese,  di
tenere  conto  degli  stessi in occasione del versamento dei
contributi  di  pertinenza  del  mese  successivo  a  quello
caratterizzato dall'intervento di tali variabili, diminuendo
o aumentando la retribuzione soggetta a contributo  di  tale
ultimo  mese.  L'importo cosi' ottenuto deve essere conside-
rato, ai fini dell'imposizione contributiva, la retribuzione
di competenza del mese successivo.
     Tale  possibilita', peraltro, e' ammessa con salvaguar-
dia della condizione che la retribuzione da  accreditare  al
lavoratore   nell'anno   solare  sia  quella  di  pertinenza
dell'anno medesimo, ancorche' elementi retributivi  relativi
al  mese  di dicembre siano stati presi in considerazione ai
fini della determinazione dell'imponibile  contributivo  del
mese di gennaio.
     In  altri  termini,  il  principio  dettato nel secondo
punto  della  delibera  consiliare  e'  diretto  a  regolare
l'adempimento  della  contribuzione, mentre non interferisce
sulla sfera assicurativa  soggettiva  del  lavoratore,    la
quale  va  definita  sulla base della collocazione temporale
degli eventi considerati (ad esempio, la malattia).
     Gli eventi ed elementi considerati sono:  compensi  per
lavoro  straordinario;  indennita'  di  diaria  o  missione;
indennita' economica di malattia o maternita' anticipate dal
datore  di lavoro per conto dell'INPS; indennita' riposi per
allattamento; giornate retribuite per  donatori  di  sangue;
riduzioni   delle  retribuzioni  per  infortuni  sul  lavoro
indennizzabili dall'INAIL; permessi non  retribuiti;  asten-
sioni  dal  lavoro; indennita' per ferie non godute; congedi
matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).
     In conseguenza di quanto sopra, qualora gli elementi od
eventi  predetti intervengano nel mese di dicembre, i datori
di lavoro potranno tenerne conto nella denuncia dei  contri-
buti  di pertinenza del mese di gennaio (da presentare entro
il 20 febbraio), attenendosi ai seguenti criteri:
- provvedere alla compilazione del mod. DM10/2  e  del  mod.
DM10/S con le consuete modalita';
-  riportare  nella  casella  "retribuzione",  utilizzando i
righi in bianco dei quadri "B-C" del  mod.  DM10/2,  le  due
partite  complessive  che  hanno  determinato l'aumento o la
diminuzione dell'imponibile contributivo del  mese  di  gen-
naio.  Dette partite devono essere precedute, rispettivamen-
te, dai codici di nuova istituzione "AOOO" (importo  che  ha
determinato  l'aumento) e "DOOO" (importo che ha determinato
la diminuzione) e  dalla  dicitura,  nell'uno  e  nell'altro
caso,  "Retrib.  dicembre". Nessun dato deve essere indicato
nelle caselle relative al numero dei dipendenti,  al  numero
delle giornate e all'importo dei contributi.
     Gli  importi  evidenziati  dai  suddetti codici saranno
riportati nell'"archivio evidenza partite  anomale"  per  le
opportune    verifiche    in   occasione   dell'espletamento
dell'attivita' di vigilanza.
     Nulla e' innovato per quanto concerne  la  compilazione
della  denuncia annuale di mod. 01/M. Nella denuncia stessa,
cioe', deve essere riportato il complesso delle retribuzioni
di competenza di ciascun anno solare.
     Di  conseguenza  gli  eventi  suddetti,  con  incidenza
sull'imponibile, intervenuti nel mese di dicembre e presi in
considerazione  agli  effetti  del versamento dei contributi
nella denuncia relativa al mese  di  gennaio  devono  essere
riportati  e trovare rappresentazione nella denuncia di mod.
01/M relativa  all'anno  solare  precedente  nel  quale  gli
eventi stessi si sono verificati.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    MANZARA