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Circolare numero 193 del 16-12-2003.htm

  
Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002.   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Dicembre 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  193

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002.

 

SOMMARIO:

Riconoscimento del diritto all’assegno al lavoratore parasubordinato nel cui nucleo, a composizione reddituale mista,  il requisito del 70 per cento del reddito complessivo sia raggiunto con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato relativi ad un solo percettore.   

 

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 136 del 12 giugno 2002, ha previsto all’articolo 5, comma 3, che “ …L’assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10 della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.”

 

Con circolare 29 luglio 2002 n. 138 sono state fornite istruzioni nel senso di riferire la norma ai soli casi di nuclei familiari nei quali siano presenti due titolari di diritto all’assegno, uno come lavoratore dipendente e l’altro come lavoratore  parasubordinato, i quali  benchè  titolari  in proprio di diritto alla prestazione, non possono esercitarlo perché nessuno autonomamente, in virtù del proprio lavoro, raggiunge il requisito del 70 per cento.

 

Le perplessità manifestate  da numerose strutture periferiche circa detta interpretazione ed il notevole contenzioso amministrativo hanno condotto ad una riconsiderazione del problema  e, sentiti  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ed il Ministero dell’Economia, alla formulazione di  una diversa interpretazione del  dettato legislativo.

 

 

In linea con il contenuto letterale della norma, pertanto, nel caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista,   si considera realizzato il requisito del 70% qualora lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai due coniugi ovvero dal solo lavoratore richiedente.

 

Per conseguenza  viene riconosciuto  il diritto alla prestazione anche ad un nucleo in cui un solo titolare di diritto all’assegno faccia valere un reddito misto da  lavoro dipendente di cui all’art. 2, c. 10, della legge n. 153/1988  e da attività di cui all’art. 2, c. 26 della legge 335/1995, ma non raggiunga il 70% in nessuna delle due gestioni.

 

Nel senso sopra disposto, pertanto, sono integrate le indicazioni di cui al 3° capoverso del p.2.3 della circolare 29 luglio 2002, n. 138.

 

Le strutture periferiche  disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande già definite in base al criterio precedentemente in vigore.

 

 Inoltre i lavoratori interessati potranno presentare le domande ex-novo per i periodi pregressi.  Alle domande verrà applicata la prescrizione quinquennale prevista per l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare. ( Es: al lavoratore che presenterà la domanda il 1°.12.2003 verrà liquidata la prestazione, in presenza dei requisiti richiesti, con decorrenza 1°.12.1998) .

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

TOMASSINI