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Circolare numero 25 del 16-2-2006.htm

  
Assegno per il nucleo per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002   

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Febbraio 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  25

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Assegno per il nucleo per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002

 

SOMMARIO:

Riconoscimento del diritto all’assegno ai lavoratori iscritti alla gestione separata nel cui nucleo, a composizione reddituale mista, il requisito del 70 per cento del reddito complessivo derivi soltanto da lavoro dipendente.    

 

 

 

Come è noto l’art. 5 del D.M. 4.4.2002 stabilisce che ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,50 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge  n. 449/1997 “l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10, della legge 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995”.

 

Le disposizioni applicative di detta norma sono state fornite nel senso che viene riconosciuto il diritto all’assegno ad un soggetto il cui nucleo faccia valere un reddito misto, derivante cioè da lavoro dipendente e da attività parasubordinata, ma il 70 per cento non sia raggiunto in nessuna delle due gestioni (circ. n.193/2003).

 

Il  notevole contenzioso amministrativo determinatosi  e le perplessità manifestate dal  Comitato Amministratore della  Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335  in merito a detta interpretazione, hanno  condotto ad una rilettura della norma, sentiti anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia.

 

La norma in parola, infatti, nell’indicare che il requisito del 70 per cento del reddito complessivo può essere raggiunto con la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato, non specifica per il cumulo la misura delle rispettive percentuali dei due tipi di reddito.

 

Secondo il dettato della norma, quindi, il requisito può essere raggiunto indipendentemente dal valore degli addendi.

 

In conseguenza, il diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche ad un lavoratore iscritto alla gestione separata, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell’anno di riferimento, il 70 per cento del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito derivante da attività di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1995 sia uguale a zero. 

 

Le strutture periferiche disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande già definite in base al criterio precedentemente in vigore.

 

I lavoratori interessati, altresì, potranno presentare le domande ex-novo per i periodi pregressi, e l’assegno verrà liquidato, in presenza dei requisiti richiesti,  nei termini della prescrizione quinquennale previsti per la prestazione stessa.

 

La procedura automatizzata di liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori parasubordinati è stata aggiornata in tal senso.

 

   

Si rammenta  infine che la  circolare 1° marzo 1999 n. 47, al p.3, lett. D, ha stabilito    che per quanto non espressamente previsto per la disciplina dei parasubordinati, si fa rinvio alla normativa dell’assegno per il nucleo familiare in vigore per i lavoratori dipendenti, e che, pertanto, restano operanti per i parasubordinati stessi le relative disposizioni,  tra le quali quelle relative alla determinazione del reddito familiare.

 

 In particolare la circolare 12 gennaio 1990, n. 12,  riepilogativa della materia dell’ANF, stabilisce al p. 4.2, che il diritto alla prestazione viene riconosciuto qualora nell’anno di riferimento il reddito di qualsiasi natura, del nucleo del richiedente, sia uguale  a zero ovvero risultino solo redditi negativi.

 

Ovviamente, per il rinvio di cui sopra, detta disposizione si applica anche ai lavoratori parasubordinati.     

 

 

Il Direttore Generale

Crecco