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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 47 del 1-3-1999.htm

  
- Dal 1° gennaio 1998 la tutela della maternità è estesa alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, con un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. Per l'anno 1998 non è previsto il possesso di alcun contributo mensile.- Dal 1° gennaio 1998 la tutela dell'assegno per il nucleo familiare è estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata, con esclusione di quelli il cui nucleo è composto da entrambi i genitori ed un solo figlio minore e di quelli senza figli minori, purché non siano presenti inabili.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 1 marzo 1999

periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici

Circolare n. 47

e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO: Art. 59, comma 16, della legge 27.12.97, n. 449: estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, della tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.95, n. 335.
SOMMARIO:
  • Dal 1° gennaio 1998 la tutela della maternità è estesa alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, con un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto. Per l'anno 1998 non è previsto il possesso di alcun contributo mensile.
  • Dal 1° gennaio 1998 la tutela dell'assegno per il nucleo familiare è estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata, con esclusione di quelli il cui nucleo è composto da entrambi i genitori ed un solo figlio minore e di quelli senza figli minori, purché non siano presenti inabili.

1) DISPOSIZIONI GENERALI

A) PRINCIPI NORMATIVI

Come comunicato con messaggio 29765 del 10.8.98, in attuazione dell'art. 59, comma 16, della legge 449/97, il D.M. 27.5.98 (all. 1), pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24.7.98, ha disciplinato la estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, della tutela della maternità e dell'assegno per nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, istituita con legge 8.8.95, n. 335 (art. 2, comma 26), purché i soggetti stessi non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.

Com'è noto, i lavoratori tenuti ex lege 335/95 alla iscrizione alla gestione separata (1), ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono quelli con redditi derivanti da attività professionale e quelli con redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti lavoratori parasubordinati).

L'art. 59, comma 16, della citata legge 449/97 ha previsto che per i soggetti in questione, purché non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, il contributo del 10% stabilito dalla legge 335/95 sia elevato, dal 1°.1.98, dell'1,5% ed ulteriormente incrementato dello 0,5% ogni biennio fino al raggiungimento del 19%.

Ha introdotto poi, sempre dal 1.1.98, una nuova aliquota contributiva, pari allo 0,5% (contributo totale, quindi, = 12%) per il finanziamento delle prestazioni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare (2).

Poiché, pertanto, l'aumento della aliquota contributiva non riguarda né i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, né i pensionati (v. circ. n. 34 del 7.2.98,; circ. n. 44 del 24.2.98; circ. n. 72 del 1.4.98), alla gestione separata potranno risultare iscritti sia soggetti che pagano il contributo del 10%, sia soggetti che pagano quello del 12% (e successivi aumenti); solo questi ultimi, si ribadisce, hanno diritto alle prestazioni per ANF e per maternità.

Ciò posto, considerato che la erogazione delle prestazioni in questione è strettamente collegata alle modalità di attribuzione dei contributi, si ritiene utile richiamare (v. circ. n. 83 del 28.3.97) i relativi criteri di accredito. In base alle regole scaturite dall'applicazione dell'art. 2, comma 29, della legge 335/1995, i contributi, versati per l'anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti (utilizzando, quindi, un criterio di cassa e non di competenza), sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. Una diversa decorrenza dell'accredito è operata solo in caso di prima iscrizione del lavoratore alla gestione separata; ad esempio, nel caso di un lavoratore "parasubordinato" che abbia esplicato la sua attività nel 1998, i cui emolumenti vengano peraltro corrisposti nel 1999, il versamento contributivo relativo a tali emolumenti va a coprire l'anno 1999 (in tutto o in parte, come precisato nel successivo capoverso).

I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale, dall'art. 1, comma 3, della legge 2.8.90, n. 233; in caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio. Per l'anno 1998, considerato che il minimale di reddito è risultato di £. 21.979.984 con contribuzione annua del 12% pari a £. 2.637.598,l'accredito contributivo (almeno un mese) è esistente se è stato versato un contributo pari ad almeno £. 219.799 (= 2.637.598 : 12 mesi).

Ulteriori mesi sono accreditabili in presenza di versamento di importi multipli di £. 219.799.

Si fa riserva di comunicazioni circa il minimale e il massimale di reddito valevoli nell'anno 1999.

B) ADEMPIMENTI DELLE SEDI

Competente alla ricezione e gestione delle domande ed alla liquidazione delle prestazioni (assegno di parto o di aborto e assegno per il nucleo familiare) è l'Ufficio Prestazioni (rispettivamente Settore Maternità e Settore ANF).

Le Sedi provvederanno a ricevere le domande, che dovranno essere complete delle dichiarazioni di responsabilità del lavoratore e dovranno contenere l'indicazione della data di iscrizione alla Gestione separata di cui trattasi, nonché le date e gli importi degli emolumenti percepiti.

I lavoratori che abbiano eventualmente già presentato la domanda, ai sensi del msg.n.29765 del 10.8.98, dovranno integrarla, se necessario, con i dati e la documentazione richiesti con le presenti istruzioni.

Una volta ricevute le domande, le Sedi provvederanno a curarne la relativa istruttoria e definizione, verificando:

a) la regolare iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/95, con obbligo contributivo del 12% (a partire dall'1.1.98) (3), la non iscrizione ad altra forma pensionistica obbligatoria e l'inesistenza di trattamenti pensionistici. La verifica è possibile tramite consultazione dell'archivio della gestione separata.

b) l'esistenza dei versamenti contributivi e del relativo accreditamento, richiesti per le diverse prestazioni.

L'accreditamento dei contributi dovrà essere verificato direttamente dagli Uffici.

Tuttavia, per accelerare la corresponsione delle prestazioni, è utile che il lavoratore richiedente, collaboratore coordinato e continuativo, esibisca tempestivamente copia delle denunce trimestrali (riguardanti: per la maternità l'anno del parto e l'anno solare precedente; per l'ANF, l'anno o il periodo oggetto della richiesta), nonché copia delle ricevute dei relativi versamenti contributivi (riguardanti il solo lavoratore richiedente) ovvero la dichiarazione del/dei committenti(debitamente sottoscritta, timbrata e con il numero di posizione INPS del committente stesso), da cui risultino gli importi, le date dei versamenti e la percentuale contributiva applicata.

Il lavoratore libero professionista esibirà la copia delle ricevute dei propri versamenti contributivi.

2) TUTELA DELLA MATERNITA'.

A) ASSEGNO DI PARTO E ASSEGNO DI ABORTO.

In attuazione del più volte citato art. 59 legge 449/97, il D.M. 27.5.98, stabilisce, all'art. 1, che dal 1°.1.98 alle lavoratrici aventi diritto (v. par. 1) è corrisposto, in caso di parto, un assegno una volta tanto a condizione che nei confronti delle medesime risultino attribuite (cioè, accreditate) almeno tre mensilità della contribuzione dello 0,5 per cento (2) nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto.

Peraltro, il 3° comma dell'art. 1 stabilisce: "per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto anche se, nell'anno solare precedente quello dell'evento, non risulti attribuito alcun contributo".

L'art. 2 dispone che l'assegno di parto è calcolato in relazione al massimale di contribuzione ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

In particolare, con riferimento alla contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, l'assegno relativo è pari:

- allo 0,60% del massimale contributivo se risultano accreditate da una a quattro mensilità di contributi;

- all'1,20% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contributi;

- al 2,40% del massimale contributivo se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi.

L'art. 3 prevede la corresponsione di un assegno in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto non prima del 3° mese di gravidanza, in misura pari alla metà degli importi previsti per l'assegno di parto a seconda dei mesi di contributo accreditati: il calcolo del terzo mese di gravidanza va effettuato in base allo stesso criterio previsto all'art. 4 del D.P.R. 1026/76 (4).

La ininfluenza, in caso di parto nel 1998, dell'attribuzione di contributi per il 1997 è da intendersi valevole anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico nel 1998.

 

B) DISPOSIZIONI OPERATIVE.

Come detto, per gli eventi di maternità (parto o aborto) verificatisi nel 1998 si prescinde dal possesso del requisito contributivo riferito all'anno solare precedente, ma le Sedi dovranno accertare che la lavoratrice richiedente risulti regolarmente iscritta prima del parto (v. nota 3) alla gestione separata con contribuzione del 12%, verificando anche che non sia iscritta ad altra forma pensionistica obbligatoria e che non sia pensionata.

Limitatamente all'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto per un importo di £. 1.952.720 (=

media delle tre fasce percentuali rispettivamente, di £. 836.880, di £. 1.673.760, di £. 3.347.520 relative al massimale contributivo per il 1998 pari a £. 139.480.000); l'assegno di aborto è corrisposto per un importo di £. 976.360 (= metà dell'assegno di parto).

Come accennato, il massimale contributivo valevole per il 1999 su cui calcolare le tre fasce percentuali sarà successivamente reso noto; pertanto non è possibile al momento indicare gli importi corrispondenti alle suddette tre fasce.

Anche per gli eventi di maternità intervenuti dal 1°.1.99 in poi la regolare iscrizione alla gestione separata, o, in mancanza, il versamento del contributo del 12% (e successivi aumenti) devono essere precedenti alla data del parto.

Per la liquidazione dell'assegno di parto (o di aborto) la lavoratrice deve presentare apposita domanda (v. modulo allegato 2) alla Sede INPS di sua residenza, entro un anno dalle presenti istruzioni, ovvero, entro un anno dal parto (o dall'aborto) per gli eventi successivamente intervenuti.

La domanda per l'assegno di parto deve essere corredata dal certificato di nascita del bambino (o dichiarazione sostitutiva) e da una dichiarazione resa dalla interessata ai sensi di legge, attestante la sua qualità di madre del bambino nato.

Per l'assegno di aborto la domanda deve essere corredata, a norma dell'art. 3 del D.M. 27.5.98, dal certificato rilasciato dalla competente unità sanitaria locale, comprovante il giorno dell'aborto spontaneo o terapeutico.

Come già comunicato con Msg. n. 21547 del 29.5.98, per le lavoratrici in questione non è previsto l'obbligo di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto.

Si precisa infine che il decreto prevede la tutela in questione per le madri "naturali", ma non per quelle adottive o affidatarie.

 

C) CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI PARTO E DI ABORTO.

Come sopra accennato, per la corresponsione delle prestazioni in argomento è indispensabile accertare la regolarità della iscrizione e, dal 1.1.99, anche il requisito contributivo in possesso della lavoratrice.

Per l'accertamento della posizione contributiva v. par. 1, lett. B).

Il sistema di accreditamento contributivo non consente liquidazioni certe prima della fine dell'anno in cui possono essere attribuiti i contributi: peraltro, qualora risultino accreditati almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, sarà possibile procedere immediatamente a liquidazioni non definitive della prestazione (da effettuare in base ai contributi che al momento risultano accreditati).

La liquidazione sarà resa definitiva -attraverso comunicazione esplicita in tal senso, accompagnata dalla eventuale corresponsione della differenza in caso di successivi versamenti contributivi che abbiano modificato i parametri precedentemente assunti per la prima liquidazione- solo dopo la scadenza del termine previsto per l'ultimo pagamento dei contributi validi per l'anno (per i collaboratori: 16 gennaio dell'anno successivo al mese di dicembre in cui sono stati percepiti gli emolumenti; per i liberi professionisti: 31 maggio, termine di versamento del saldo dei contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell'anno precedente).

In caso di ritardato pagamento dei contributi, la liquidazione dell'assegno potrà diventare definitiva in un momento successivo.

Per la liquidazione diretta dell'assegno di parto (e di aborto) v. Par. 4.

3) TUTELA DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE.

L'art.4 del D.M. 27.5.98 stabilisce che, a decorrere dal 1.1.98, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla Legge n.153/88. Tale disciplina subisce, nell'applicazione ai lavoratori in questione, alcuni adattamenti, che di seguito si illustrano.

 

A) CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

A.1) L'assegno spetta ai seguenti nuclei:

- nuclei con entrambi i genitori e almeno due figli minori

- nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui sia presente un soggetto inabile(coniuge, figlio minorenne o maggiorenne, fratello, sorella, nipote)

- nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio minore, con o senza inabili

- nuclei con entrambi i coniugi, senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile (coniuge, figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote)

- nuclei monoparentali, senza figli minori, in cui sia presente almeno un soggetto inabile (figlio maggiorenne, fratello, sorella, nipote).

 

A.2) - L'assegno spetta ai nuclei sopra evidenziati solo se il reddito familiare percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non è superiore agli otto milioni di lire pro-capite.

In caso di nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile, il limite è elevato a dieci milioni di lire.

 

A.3) - L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate al citato art. 2, c. 26, L.335/95 è pari o superiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno.

Non si applica, pertanto, ai lavoratori in questione la norma di cui all'art.2 c.10, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare, in quanto il reddito di riferimento non è più quello derivante da lavoro dipendente, bensì da lavoro parasubordinato.

B) SOGGETTI ESCLUSI DALLA NUOVA NORMATIVA

Oltre alle esclusioni generali stabilite dal D.M. 27.5.98 (lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie e pensionati), la nuova normativa non si applica :

- ai nuclei composti da entrambi i genitori ed un solo figlio minore, in cui non siano presenti inabili

- ai nuclei senza figli minori, in cui non siano presenti inabili

- ai nuclei il cui reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei componenti, sia superiore agli otto milioni pro-capite (elevati a dieci milioni per i nuclei monoparentali o con inabili)

- ai nuclei il cui reddito familiare annuo non sia costituito per almeno il 70 per cento da redditi derivanti dalle attività "parasubordinate"

C) CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

Ai lavoratori in questione l'assegno sarà corrisposto per tutto il periodo che risulti coperto dalla specifica contribuzione.

Come già detto,(v. par. 1, lett. A), i contributi versati sono accreditati nell'anno nel quale sono stati corrisposti gli emolumenti relativi alle prestazioni effettuate.

L'ANF sarà, pertanto, erogato per i mesi dell'anno che risultano coperti dalla specifica contribuzione.

Parimenti, l'anno medesimo è quello di riferimento cui rapportare il periodo da considerare per determinare il reddito familiare. Ad esempio, se l'anno in cui sono accreditati i contributi è il 1999, il reddito familiare a cui fare riferimento sarà quello conseguito nel 1997 per gli ANF da erogare per il primo semestre 1999 e quello percepito nel 1998 per la corresponsione degli ANF relativi al secondo semestre 1999.

D) COMPATIBILITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA CON L'ATTUALE NORMATIVA ANF

La nuova disciplina fa rinvio alla attuale normativa in vigore per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensioni e di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, per quanto non disposto espressamente.

Pertanto, ad eccezione della norma relativa al requisito minimo del 70 per cento di reddito da lavoro dipendente sul reddito familiare complessivo, sostituito, come si è detto, dal requisito indicato al punto A.3), restano pienamente operanti tutte le disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei componenti il nucleo, l'equiparazione dei figli, la determinazione dei redditi che concorrono a formare il reddito familiare, il periodo di riferimento del reddito stesso, la rivalutazione dei livelli di reddito familiare, l'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro, l' incompatibilità della prestazione con altri trattamenti di famiglia, i termini di prescrizione, le situazioni di separazione legale e di divorzio, per le quali si richiamano le disposizioni già impartite ( v. in particolare circ. n. 12 del 12.1.90; circ. n. 48 del 19.2.92; circ. n. 110 del 17.4.92; circ. n. 190 del 22.7.92; circ. n. 97 del 6.5.98; messaggio n. 13065 del 28.06.94; messaggio n. 6310 del 6.12.94; messaggio n. 11194 del 30.05.97.)

Non si applicano le norme incompatibili con la nuova disciplina, in particolare l'art.59 DPR 797/55, che, com'è noto, collega la corresponsione dell'assegno all'effettiva prestazione lavorativa.

E) MISURA DELL'ASSEGNO

La misura dell'assegno è riportata nelle tabelle allegate (da all. 3/1 a 3/9) alla presente circolare e suddivise in base alle seguenti tipologie familiari:

- tabella 1/GEST. SEP. : nuclei con entrambi i genitori ed almeno due figli minori ( in cui non siano presenti componenti inabili)

- tabella 2/GEST. SEP.: nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio minore ( in cui non siano presenti componenti inabili)

- tabella 3/GEST. SEP.: nuclei con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore ( in cui sia presente almeno un componente inabile)

- tabella 4/GEST. SEP.: nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio minore ( in cui sia presente almeno un componente inabile)

- tabella 5/GEST. SEP.: nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile

- tabella 6/GEST. SEP.: nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

- tabella 7/GEST. SEP.: nuclei con entrambi i coniugi e senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile.

- tabella 8/GEST. SEP.: nuclei monoparentali e senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile.

- tabella 9/GEST. SEP.: nuclei senza figli in cui sia presente il coniuge inabile e nessun altro componente inabile.

Nelle tabelle di cui sopra sono riportati sia i livelli di reddito familiare validi dall'1.1.98 al 30.6.98 sia quelli rivalutati da applicare a decorrere dal 1.7.98.

F) DISPOSIZIONI OPERATIVE.

Le domande, redatte sul mod. ANF/ Gest.Sep. appositamente istituito (vedi allegato 4), devono essere presentate alla Sede INPS nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.

Le domande devono essere presentate a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti e per periodi non anteriori al 1° gennaio 1998, nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.

Le domande devono essere complete di tutti i dati specificati al par. 1, lettera B), della presente circolare. Esse devono essere, altresì, corredate di tutta la documentazione necessaria per la determinazione del diritto alla prestazione. In particolare, dovranno essere rilasciate le dichiarazioni reddituali relative agli anni di riferimento utili per la corresponsione dell'assegno per il periodo richiesto.

Effettuati gli accertamenti previsti al par. 1, lettera B) della presente circolare, e verificata l'esistenza di tutti i requisiti di cui al punto 3, lettera A), le Sedi provvederanno a determinare l'importo della prestazione sulla base delle tabelle allegate e procederanno al pagamento utilizzando l'apposita procedura, in corso di realizzazione.

Si evidenzia che la liquidazione dell'assegno per il nucleo familiare potrebbe non essere definitiva nel caso dei liberi professionisti per i quali, alla data della domanda, presentata prima del 31 maggio (termine di versamento del saldo dei contributi dovuti per gli emolumenti percepiti nell'anno precedente), non risulti coperto dalla specifica contribuzione l'intero periodo oggetto della richiesta. In tal caso, le Sedi procederanno alla liquidazione della prestazione per i soli mesi che risulteranno coperti dalla specifica contribuzione ed effettueranno l'eventuale liquidazione definitiva dopo la scadenza del 31 maggio.

Si precisa altresì che la liquidazione potrebbe non essere definitiva anche nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi nell'ipotesi di ritardo nel versamento contributivo rispetto all'ultimo termine di scadenza previsto (16 gennaio).

In tal caso la liquidazione diventerà definitiva in un momento successivo.

Per la liquidazione diretta dell'ANF v. Par. 4.

4) PROCEDURA DI PAGAMENTO DIRETTO DEGLI ASSEGNI DI PARTO E DEGLI ANF

In attesa della realizzazione e del rilascio della procedura specifica di gestione dei trattamenti in argomento, le Sedi utilizzeranno per il pagamento degli stessi la procedura dei "Pagamenti Vari" definendo "collezioni" che hanno le seguenti caratteristiche:

- "NOME" che inizia con il prefisso "PARASUB", da completare con altri caratteri, complessivamente fino ad un massimo di 12, nei quali deve essere compreso il codice della struttura operativa che effettua il pagamento. Il "nome" è attribuito alla collezione in fase di creazione della stessa (pgm. 4422 - opzione PF2 richiamata dall'operatore PNA1);

- "NOMI O CONTI IMPORTI VARI" che debbono essere impostati in fase di immissione dei dati generali (pgm 4422 - opzione PF1 - dall'operatore abilitato ad accedere alla collezione). Nei campi numerati progressivamente da "1" a "5" sono da apporre le seguenti diciture:

- "ASPARTO" per indicare l'importo lordo dell'assegno di parto

- "TFPARTO" per indicare l'importo delle trattenute fiscali operate

- "ANFPS" per indicare l'importo dell'assegno per il nucleo familiare al lordo di un eventuale recupero

- "REC.IND" per indicare il recupero effettuato sull'assegno di parto

- "REC.ANF" per indicare il recupero effettuato sull'ANF

Tutte le posizioni acquisite debbono essere complete di codice fiscale.

La preimpostazione delle denominazioni dei cinque campi "IMPORTI VARI" verrà utilizzata dal programma di elaborazione per riportare sul file telematico il dettaglio del pagamento effettuato. Gli importi presenti nei singoli campi verranno accoppiati a diciture più complete, utilizzate dalla Banca per predisporre il documento di accompagno dell'assegno (tagliando o lettera).

Inoltre gli elementi suddetti consentiranno, ad un programma realizzato allo scopo, di individuare i soggetti ed i pagamenti per i quali dovranno essere rilasciate, nell'anno successivo quello di percezione delle somme, le certificazioni fiscali di legge.

Anche per la predisposizione del biglietto contabile e l'attribuzione delle indennità ai rispettivi conti di imputazione sarà utile rilevare, dalla lista della collezione, i totali che compariranno accanto ad ogni singola dicitura.

Riguardo a questo si precisa che le differenze, da corrispondere a seguito di ricalcolo definitivo delle prestazioni, dovranno essere indicate come tali nel campo "ASPARTO" e le relative ritenute in quello successivo, senza riportare gli importi liquidati in precedenza.

5) ISTRUZIONI CONTABILI E ADEMPIMENTI FISCALI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.

Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti:

PAR 30/10 - per l’imputazione degli assegni per il nucleo familiare;

PAR 30/40 - per l’imputazione dell’assegno nei casi di parto o di aborto.

Tali conti saranno assistiti, nell’ambito della procedura dei flussi di cassa, dalla causale di mod. FL 02: 21606 "PRESTAZIONI TEMPORANEE PAR", di nuova istituzione.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, nel confermare l’esclusione dalla base imponibile degli assegni per il nucleo familiare, si precisa che sulle somme corrisposte a titolo di assegno di parto o di aborto, inquadrabili fra i redditi sostitutivi del reddito di lavoro autonomo, dovrà essere effettuata la ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento.

La predetta ritenuta dovrà essere imputata, con apposito biglietto contabile fuori cassa, in DARE del conto PAR 30/40 ed in AVERE del conto esistente GPA 25/53 e dovrà quindi essere comunicata, per il versamento al Fisco, alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio - Ufficio normativa fiscale, utilizzando il rigo 13 della procedura IRPE relativo ai redditi di lavoro autonomo.

Conseguentemente si dovrà provvedere, mediante l’utilizzo dell’apposita procedura, a tutti quegli adempimenti a carico dell’Istituto, quale sostituto d’imposta, relativi al rilascio della certificazione ed alla elaborazione del mod. 770 su supporto magnetico.

Eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/31, con il codice bilancio 57 "Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - Prestazioni temporanee PAR", di nuova istituzione.

Gli importi relativi alle partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione PAR 10/31.

Per quanto concerne la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti sono stati previsti i conti di nuova istituzione PAR 00/30 e PAR 24/33.

L’imputazione al conto PAR 00/30, per l’importo dei crediti di che trattasi, dovrà essere effettuata, ovviamente, al termine dell’esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla vigente procedura "recupero crediti per prestazioni".

Si riportano, nell’allegato n. 5, i sopra citati conti PAR 00/30, PAR 10/31, PAR 24/33, PAR 30/10 e PAR 30/40.

 

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

    Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
    Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione agli iscritti alla predetta gestione della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;
    Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la tutela delle lavoratrici madri subordinate, la legge 29 dicembre 1987, n. 586, concernente la tutela per la maternità delle lavoratrici autonome, la legge 11 dicembre 1990, n. 379, concernente la tutela della maternità delle libere professioniste;
    Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1998, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;
    Considerato che le regole contenute nelle citate leggi relative alla tutela della maternità e agli assegni al nucleo familiare non sono estensibili di per se alla fattispecie in esame per la peculiarità dell'attività svolta dai soggetti iscritti alla gestione separata;
    Considerato che per il regime della tutela della maternità e degli assegni al nucleo familiare e per la ricerca dell'adeguata disciplina non può, peraltro, prescindersi dalla entità delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato;
    Ritenuto, pertanto, di doversi prendere a base di riferimento per il calcolo della prestazione economica di maternità il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    Preso atto della revisione di gettito per l'anno 1998;
    Ritenuta la necessità di contenere, per effetto dei limiti derivanti dalle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in base ai seguenti criteri:
    a) pagamento dell'assegno ai nuclei il cui reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei compponenti il nucleo stesso, non sia superiore agli otto milioni di lire pro-capite.
    b) limite di reddito annuo pro-capite di lire dieci milioni in caso di nuclei monogenitoriali o con un inabile;
    c) esclusione dell'assegno per i nuclei composti da due genitori ed un figlio minore e per i nuclei senza figli minori, purchè non siano presenti inabili;

Decreta:
Art. 1.

Destinatari dell'assegno in caso di parto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle iscritte alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto, in caso di parto, un assegno, una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal beneficio sono escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate.

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che, nei confronti delle lavoratrici interessate, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedente i due mesi anteriori la data dell'evento.

3. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto anche se, nell'anno solare precedente quello dell'evento, non risulti attribuito alcun contributo.

Art. 2.
Misura dell'assegno

1. L'assegno di parto è calcolato in relazione al massimale di contribuzione ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, con le seguenti percentuali:

0,60% nell'ipotesi di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;

1,20% nell'ipotesi di contribuzione, da cinque a otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;

2,40% nell'ipotesi di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.

2. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto in misura pari alla media degli importi risultanti dalle percentuali indicate nelle fasce di cui al comma precedente.

3. L'assegno di parto è corrisposto dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda presentata all'interessata, con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore.

4. La competente gestione separata provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi.

Art. 3.
Misura dell'assegno in caso di aborto

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'assegno di cui all'art. 1 è corrisposto nella misura pari alla metà degli importi determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto.

2. Per l'anno 1998 l'assegno di aborto è corrisposto nella misura pari alla metà dell'importo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto.

3. L'assegno di aborto è corrisposto dalla competente gestione separata con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore. La domanda deve essere corredata da apposito certificato medico, rilasciato dalla competente unità sanitaria locale, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

Art. 4.
Assegni al nucleo familiare

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 agli iscritti alla gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è estesa la disciplina dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Dal beneficio sono esclusi i lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.

2. L'assegno indicato al comma 1 è corrisposto ai soli nuclei il cui reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non sia superiore agli otto milioni di lire pro-capite. In caso di nuclei monogenitoriali o con un inabile, il limite di reddito annuo pro-capite è di dieci milioni di lire. Sono esclusi dall'assegno i nuclei composti da due genitori ed un figlio minore ed i nuclei senza figli minori, purché non siano presenti inabili.

3. L'assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati, con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore.

4. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 27 maggio 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

  Allegato 5

     

Tipo variazione:

I

Codice conto:

PAR 00/30

Denominazione completa

Prestazioni da recuperare

Denominazione abbreviata:

PRESTAZIONI DA RECUPERARE

Tipo variazione:

I

Codice conto:

PAR 10/31

Denominazione completa :

Debito per somme non riscosse dai beneficiari

Denominazione abbreviata:

DEBITO PER SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI

Tipo variazione:

I

Codice conto:

PAR 24/33

Denominazione completa:

Entrate varie - Recuperi e reintroiti di prestazioni temporanee (assegni per il nucleo familiare e assegno di parto o di aborto)

Denominazione abbreviata:

E.V.-RECUP.PRESTAZ.TEMPORANEE (ANF E ASSEGNO PARTO)

Tipo variazione:

I

Codice conto:

PAR 30/10

Denominazione completa :

Assegni per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n.69/1988 convertito nella legge n. 153/1988 - Art. 4 del decreto ministeriale 27 maggio 1998

Denominazione abbreviata:

ANF ART.2 D.L.69/1988 - ART.4 D.M. 27-5- 1998

Tipo variazione:

I

Codice conto:

PAR 30/40

Denominazione completa:

Assegno di parto e di aborto di cui agli artt. 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 27 maggio 1998

Denominazione abbreviata:

ASSEGNO DI PARTO E DI ABORTO-ARTT.1-2-3 DM 27-5-98

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