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Versione Testuale
900130
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 3834
Circolare n. 93
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
C.I.G. - Criteri di massima e comunicazioni.
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 3834
Roma, 20 aprile 1984        Ai Dirigenti centrali e periferici
                            e, per conoscenza,
                            Ai Consiglieri di amministrazione
Circolare n. 93             Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: C.I.G. - Criteri di massima e comunicazioni.
I) Aziende soggette a sosta stagionale o contrazione ricorrente della
   produzione.
          Alcune  Sedi  hanno  evidenziato  l'esigenza  di  acquisire
chiarimenti in merito ai criteri di individuazione della ricorrenza o
della stagionalita' delle soste della produzione con  riferimento  ad
aziende   appartenenti   a   particolari   settori   produttivi  (es.
calzaturiero) nei quali tale evenienza si verifica.
          La tematica in argomento e' stata  esaminata  dal  Comitato
speciale  per  la  Cassa  integrazione  guadagni  che  ha  confermato
integralmente, anche nel contesto normativo  conseguente  alla  legge
164/75 (1), la validita' dei criteri concernenti l'intervento CIG per
gli addetti a lavorazioni soggette a soste stagionali  o  contrazioni
ricorrenti  stabiliti  con  delibera del 5 giugno 1962 (vedi circ. n.
52606 G.S. del 12 luglio 1962).
          In particolare, in aderenza a detti criteri, i singoli casi
devono essere valutati tenendo conto di tutti gli elementi ed aspetti
della    situazione    aziendale,    concorrenti    a     configurare
l'integrabilita'  o  meno  della  causale  in rapporto alla eventuale
qualificazione di  ricorrenza  o  stagionalita'  da  attribuire  alla
contrazione produttiva.
          A tale scopo occorre tenere conto:
          -   della  tipologia  produttiva  propria  dell'azienda  in
rapporto all'andamento del mercato  interno  e/o  internazionale  dei
beni prodotti dall'azienda;
          -     dell'organizzazione     aziendale     in    relazione
all'adeguatezza delle forze lavoro alla produzione,  con  particolare
riferimento ai criteri di utilizzazione delle maestranze;
          - dell'eventuale ricorso alla CIG negli  anni  pregressi  a
prescindere dall'esatta corrispondenza - sotto il profilo cronologico
- dei periodi di sospensione o contrazione dell'attivita' produttiva;
          - del raffronto del comportamento dell'azienda  con  quello
di  aziende similari sia nell'anno delle domande di CIG che in quelli
precedenti.
          Al fine di acquisire ogni elemento utile di valutazione  le
Sedi potranno avvalersi di appositi questionari che saranno redatti a
cura delle aziende interessate  per  una  piu'  compiuta  istruttoria
delle relative richieste di intervento della Cassa.
2) Effetti della decadenza del diritto del datore di lavoro al
   rimborso delle integrazioni salariali anticipate ai lavoratori.
          Il Comitato speciale per la CIG ha di recente esaminato  il
problema relativo agli effetti che scaturiscono dal verificarsi della
decadenza  del  diritto  al  rimborso  delle  integrazioni  salariali
anticipate dal datore di lavoro.
          Al    riguardo    l'Organo    centrale   della   Cassa   ha
preliminarmente considerato che dall'emanazione dell'autorizzazione a
corrispondere le integrazioni salariali scaturiscono diversi rapporti
giuridici -ognuno dei  quali  con  propria  autonoma  rilevanza  -  e
cioe':
          a)  il  diritto  soggettivo  del  lavoratore a fruire delle
prestazioni in parola che viene soddisfatto tramite il pagamento  cui
il datore di lavoro e' tenuto in base all'art. 12 del D.L. 788/45;
          b)  il diritto del datore di lavoro nei confronti della CIG
al rimborso dell'importo delle prestazioni anticipate per conto della
Cassa ai lavoratori beneficiari;
          c) l'obbligo del datore di lavoro nei confronti della Cassa
a versare il contributo addizionale  posto  a  carico  delle  imprese
dall'art. 12 della legge 164/75 per il finanziamento.
          Il  citato  Comitato  ha, quindi, espresso il parere che il
verificarsi della decadenza del  diritto  del  datore  di  lavoro  al
rimborso  delle  prestazioni  anticipate  non  fa mutare la natura di
integrazione  salariale  agli  emolumenti  percepiti  dai  lavoratori
conformemente all'autorizzazione concessa dagli Organi della Cassa.
          Peraltro   il  verificarsi  della  decadenza  suddetta  non
solleva  il  datore  di  lavoro  dall'obbligo  del   versamento   del
contributo  addizionale, di cui all'art. 12 della legge 164/75, sulle
prestazioni erogate.
          L'Organo  centrale  della  CIG,  inoltre,  in  merito  alla
applicabilita'  del  termine  di  decadenza  di cui all'art. 16 della
legge 164/75 alle  richieste  di  rimborso  di  ratei  di  competenze
ultramensili inerenti periodi di Cassa integrazione, ha ritenuto che,
in linea di principio, il citato termine di decadenza sia applicabile
unicamente  nel  caso  in  cui  la  scadenza  del rateo di competenza
ultramensile risulti compresa nel periodo di intervento  CIG  cui  lo
stesso rateo si riferisce.
          In  tal  senso si deve ritenere modificato quanto precisato
nella circolare n. 60724 G.S. del 7 novembre  1967  circa  la  natura
ordinatoria del termine per la richiesta di rimborso degli emolumenti
ultramensili.
3) Effetti, ai fini della presentazione delle domande di CIG,
   prodotti dalla chiusura al pubblico dell' ufficio della Sede.
          Il  Comitato  speciale  per  la  CIG ha approfondito, nella
ricerca di idonea soluzione, la situazione che si determina  ai  fini
della  presentazione  delle richieste di CIG nell'ipotesi di chiusura
al pubblico degli sportelli dell'Istituto  nell'ultimo  giorno  utile
per la presentazione delle richieste stesse.
          In  proposito l'Organo centrale della CIG, tenuto conto che
nei confronti del privato sia da assimilare la situazione di chiusura
dell'ufficio  pubblico  in  giorni  feriali  a quella di chiusura per
festivita', nonche'  del  criterio  gia'  assunto  dal  Consiglio  di
Amministrazione  per  le domande di integrazione salariali agricole e
per quelle di indennita' di disoccupazione, ha espresso il parere che
nell'ipotesi  sopra  rappresentata  il  termine  di  decadenza per la
presentazione delle domande di integrazione salariale venga prorogato
al primo giorno successivo nel quale l'ufficio e' aperto al pubblico.
4) Riflessi delle azioni di sciopero sulle integrazioni salariali
   ordinarie.
          Con il messaggio T.P. n. 11874 dell'8 febbraio  1983, - che
ha  fatto  seguito al messaggio T.P. n. 08402 del 22 gennaio 1983 con
il quale e' stata comunicata la delibera  assunta  dal  Consiglio  di
Amministrazione in merito alla questione dei riflessi delle azioni di
sciopero sulle integrazioni salariali ordinarie - sono state  fornite
alcune precisazioni per l'attuazione della  delibera sopra citata.
          Per una organica rappresentazione dell'argomento si ritiene
opportuno riassumere l'attuale assetto della materia.
          Si ricorda, quindi, che il Consiglio di Amministrazione  ha
riconosciuto  il  diritto  alla integrazione salariale dei lavoratori
che siano gia'  sospesi  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,  all'atto
dell'effettuazione   dello   sciopero,  per  una  causa  legittimante
l'intervento ordinario della CIG, salvo  che  gli  stessi  lavoratori
rinuncino alla integrazione  salariale  per  espressa  adesione  allo
sciopero.
          Pertanto  nei  confronti  dei  predetti lavoratori non sono
piu' applicabili i criteri di cui alla circolare n. 1968 G.S. del  30
marzo 1982 (2).
          Come  gia'  illustrato  nel  citato messaggio T.P. n. 11874
dell'8 febbraio 1983 si precisa che:
          -  il  diritto  alle  integrazioni  salariali  deve  essere
riconosciuto  per  le  giornate  o  le ore di sciopero effettuate nel
corso di un periodo di  sospensione  o  di  riduzione  d'orario  gia'
autorizzato o che comunque sia determinato da causale per la quale e'
ammesso l'intervento ordinario della Cassa integrazione;
          - ai lavoratori gia' sospesi o ad orario ridotto, ai  quali
e'  riconosciuto  il  diritto  alle  integrazioni  salariali,  per le
giornate o le ore di sciopero non vanno corrisposte  le  integrazioni
stesse  in  caso  di rinuncia per adesione espressa allo sciopero; la
rinuncia deve essere manifestata mediante apposita  dichiarazione  da
presentare al datore di lavoro.
          Nel  messaggio  T.P.  teste'  richiamato  e' stato altresi'
chiarito che i nuovi criteri assunti dal Consiglio di amministrazione
in   merito   all'argomento   in   esame   avrebbero  potuto  trovare
applicazione anche con riguardo  ad  eventuali  situazioni  pregresse
determinate  a  seguito  dell'emanazione della circolare n. 1968 G.S.
del 30 marzo 1982.
          Essendo a tale proposito  sorte  incertezze  interpretative
presso   alcune   Sedi,  si  precisa  che  possono  essere  prese  in
considerazione  soltanto  richieste  integrative  inerenti   ore   di
sciopero,  gia' incluse dal datore di lavoro nella originaria domanda
d'integrazione salariale, per le quali,  sulla  base  dei  precedenti
criteri contenuti nella circolare piu' volte menzionata, n. 1968 G.S.
del 30 marzo 1982, ne era stata esclusa l'autorizzazione.
          Si ribadisce quanto gia' espresso al punto 3 del  messaggio
T.P.  dell'8  febbraio 1983, secondo cui i ricorsi avverso il mancato
pagamento delle integrazioni  salariali  relative  alle  giornate  di
sciopero,  superati  dall'applicazione  dei  nuovi  criteri, potevano
essere archiviati.
          Relativamente al trattamento straordinario di  integrazione
salariale  rimangono invece fermi i criteri riportati nella circolare
n. 52020 G.S. - n. 595 E.A.D. - n. 10051 O. - n. 161613 St. - n.  171
I.B. - n. 527 Rg. del 15 settembre 1979, punto IV (3).
5) Interventi straordinari. Legge 10 marzo 1983, n. 60. Ulteriori
   interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti
   nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.
          La legge 10 marzo 1983, n. 60 (4), ha stabilito l'ulteriore
proroga   fino   ad   un  massimo  di  dodici  mesi  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui alla legge 9  febbraio
1979, n. 36 (5) e successive modificazioni ed integrazioni.
          In base a detta legge la durata complessiva del trattamento
in questione risulta pari ad un massimo di 69 mesi.
6) Integrazioni salariali a lavoratori praticanti orari di lavoro di
   durata ridotta rispetto a quella normale (part-time).
          In  considerazione  del  ricorso,  sempre  piu'  diffuso  a
prestazioni lavorative a tempo parziale o comunque con orari  ridotti
rispetto  all'orario  praticato  dalla generalita' dei dipendenti, si
richiama la norma dell'art. 1 del D.L. Lgt. 9 novembre 1945  n.  788,
comma 2, il quale testualmente recita: "agli operai per i quali siano
stabiliti,  per  disposizione  contrattuale  e  in   relazione   alle
caratteristiche    della    loro   prestazione,   particolari   orari
l'integrazione e' dovuta per  le  ore  effettuate  in  meno  di  tali
particolari   orari   ed  in  ogni  caso  nei  limiti  delle  40  ore
settimanali".
          Inoltre l'art. 2 della  legge  n.  164/75  dispone  che  ai
lavoratori che per contratto o in relazione alle particolari mansioni
sono tenuti ad osservare orari lavorativi inferiori rispetto a quelli
osservati  dalla generalita' dei dipendenti, l'integrazione salariale
deve essere commisurata alla perdita effettiva di guadagno  e  quindi
in  misura corrispondente alla differenza tra l'orario che il singolo
lavoratore  avrebbe  dovuto  osservare  nel  periodo  oggetto   della
richiesta  d'intervento  e  quello  ridotto  o le zero ore dipendenti
dalla causale integrabile.
          Il  criterio,  quindi,  trova  applicazione  non  solo  nei
confronti  dei lavoratori assunti originariamente a tempo parziale ma
anche ai lavoratori che all'atto del verificarsi della sospensione  o
della  contrazione  produttiva  siano  tenuti a prestare un'attivita'
lavorativa di durata inferiore rispetto a quella osservata dalla
generalita' dei dipendenti.
          E'  appena  il  caso  di  aggiungere  che  darebbe luogo ad
indebita erogazione d'integrazione salariale l'eventuale  inclusione,
fra  i  lavoratori ad orario intero, di lavoratori a tempo parziale o
comunque tenuti a prestare lavoro per orari inferiori.
          Cio'  premesso,   allo   scopo   di   fornire   un'adeguata
rappresentazione  della  situazione  aziendale,  occorre  che,  nella
ipotesi in cui la richiesta d'integrazione salariale si  riferisca  a
maestranze  praticanti  orari  differenziati,  al punto n. 8 del mod.
IG.i. 15, vengano indicati i diversi  orari  settimanali  nonche'  il
numero di operai interessati a ciascun orario.
          Considerato,  peraltro,  che gli operai lavoranti ad orario
ridotto vengono raggruppati nel quadro del  modulo  in  questione  in
base  al  numero  delle ore da lavorare, e' necessaria, per la esatta
determinazione delle ore da autorizzare  che,  in  corrispondenza  di
ciascun orario, sia compilato un apposito quadro.
7) Legge 11 novembre 1983, n. 638 di conversione del D.L. 12
   settembre 1983, n. 463.
          L'art. 4, comma 17, del D.L.  12  settembre  1983,  n,  463
convertito  con  modificazioni  nella  legge 11 novembre 1983, n. 638
(6), ha recato una norma interpretativa dell'art. 23 della  legge  23
aprile 1981, n. 155(7).
          Viene  infatti  precisato  che  il  requisito occupazionale
(aziende commerciali con piu' di 1.000 dipendenti, v. circ.  n.  5049
G.S.  del  12  ottobre 1981 in A.U. 1981, pag. 2450), previsto per la
concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai
lavoratori  dipendenti  da  aziende  esercenti attivita' commerciali,
deve  sussistere  esclusivamente  alla  data  di  accertamento  della
situazione  di  crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'art. 2,
quinto comma, lettera c), della legge 675/77 (8).
          Alla luce pertanto della norma anzidetta le diminuzioni del
numero   di   personale   in   forza  (piu'  di  1.000),  intervenute
successivamente all'accertamento da  parte  del  CIPI  della  causale
legittimante l'intervento straordinario, risultano irrilevanti.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                                FASSARI
--------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127.
(2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1249.
(3) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 1919.
(4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag.  703.
(5) V. "Atti ufficiali" 1979, pag.  345.
(6) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(7) V. "Atti ufficiali" 1981, pag.  791.
(8) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902.