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Versione Testuale
950221
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 53
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
         e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del
29-31 dicembre 1993
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 20 febbraio 1995   Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 53          Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
                         Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                  e, per conoscenza,
                         Al PRESIDENTE
                         Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Allegati 1
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del
         29-31 dicembre 1993
1 - PREMESSA
Con  sentenza  n.  495  del  29-31 dicembre 1993, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio  1994  (allegato
1),  la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio  1965,
n.  903,  nella  parte in cui non prevede che la pensione di
riversibilita' sia calcolata in  proporzione  alla  pensione
diretta  integrata  al  trattamento minimo gia' liquidata al
pensionato o che l'assicurato avrebbe  comunque  diritto  di
percepire".
Con  messaggio  n. 14608 del 23 febbraio 1994 e' stato fatto
presente che le istruzioni  relative  a  tale  sentenza  sa-
rebbero  state  fornite non appena il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ed il Ministero del Tesoro avessero
fatto conoscere le proprie indicazioni in merito.
In  attesa  delle  indicazioni  richieste si ritiene, per il
momento, di dover dare comunque applicazione  alla  predetta
sentenza  con  riferimento  alle pensioni di futura liquida-
zione.
2 - CALCOLO DELLE PENSIONI  AI  SUPERSTITI  IN  APPLICAZIONE
    DELLA SENTENZA N. 495
La  norma  dichiarata  incostituzionale  stabilisce, come e'
noto, che la pensione ai superstiti sia  calcolata  in  ali-
quota  della pensione "gia' liquidata o che sarebbe spettata
all'assicurato".
Per effetto della sentenza n. 495 devono essere modificati i
criteri  di  calcolo  delle  pensioni ai superstiti adottati
dall'Istituto in applicazione dell'articolo 22  della  legge
n. 903 del 1965.
Per  il momento, come precisato in premessa, i nuovi criteri
devono trovare applicazione solo per le pensioni  ai  super-
stiti  da  liquidare  dalla  data  della presente circolare,
qualunque sia la loro decorrenza.
Sulla base dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale
con  la  sentenza  in parola, la pensione ai superstiti deve
essere cosi' calcolata:
-  in caso di  morte  di  pensionato  titolare  di  pensione
integrata  totalmente  o parzialmente al trattamento minimo,
ovvero cristallizzata, le aliquote previste dalla  legge  in
relazione  alla composizione del nucleo familiare superstite
devono essere applicate alla  pensione  spettante  al  dante
causa  alla  data  della  morte  comprensiva  della quota di
integrazione al minimo;
- in caso di morte di assicurato che avrebbe  avuto  diritto
alla pensione integrata totalmente o parzialmente al minimo,
applicando le aliquote previste  dalla  legge  in  relazione
alla  composizione  del  nucleo  familiare  superstite  alla
pensione che sarebbe spettata al  dante  causa,  comprensiva
dell'eventuale  integrazione  cui  lo  stesso  avrebbe avuto
diritto in presenza dei prescritti requisiti.
L'importo della pensione  ai  superstiti  cosi'  determinato
costituisce  a  tutti  gli effetti l'importo a calcolo della
pensione, da perequare alle scadenze di legge e    da  inte-
grare  al  trattamento  minimo  qualora  nei  confronti  del
superstite ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge.
3 - VERIFICA DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO MINIMO NEI CONFRONTI
    DEL DANTE CAUSA ASSICURATO
Al fine di stabilire il diritto e la misura del  trattamento
minimo  spettante  al  dante  causa assicurato, occorre fare
riferimento al reddito conseguito dall'assicurato  nell'anno
del decesso.
Si ricorda che per le pensioni con decorrenza dal 1  gennaio
1994 in poi il diritto e la misura  del  trattamento  minimo
devono  essere  determinati, per le persone coniugate, pren-
dendo in considerazione, oltre al reddito  personale,  anche
il  reddito  del  coniuge  non  legalmente ed effettivamente
separato. Conseguentemente, in caso di decesso di assicurato
coniugato,   non   legalmente  ed  effettivamente  separato,
successivo al 31 dicembre 1993,  al  fine  di  stabilire  il
diritto  e  la  misura  del  trattamento minimo spettante al
dante causa, occorre valutare anche il reddito  del  coniuge
dell'intero  anno,  con  esclusione della pensione ai super-
stiti da liquidare.
In caso di morte  di  titolare  di  assegno  di  invalidita'
integrato  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge n. 222 del
1984, come e' noto, i superstiti hanno titolo alla  pensione
alle  condizioni  previste  per  i superstiti di assicurato.
L'accertamento del diritto e della  misura  del  trattamento
minimo  spettante al dante causa deve pertanto essere effet-
tuato con i criteri stabiliti in caso di morte di  assicura-
to.
La   situazione  reddituale  dell'assicurato  deceduto  deve
essere rilevata, oltre che dagli elementi  eventualmente  in
possesso  delle  Sedi,  da  una dichiarazione presentata dal
superstite relativa ai redditi personali del dante causa.
4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 495
I criteri suesposti devono trovare applicazione soltanto nei
casi in cui la pensione ai superstiti debba essere calcolata
ai  sensi dell'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 e sia
liquidata a carico di una gestione  che  preveda  l'integra-
zione al trattamento minimo.
5 - RILASCIO DELLE PROCEDURE AUTOMATIZZATE
Con successive comunicazioni  saranno  rese  disponibili  le
procedure   automatizzate  di  liquidazione  delle  pensioni
aggiornate in  conformita'  con  la  sentenza  n.  495.  Nel
frattempo,  le Sedi provvederanno ad istruire le pratiche in
conformita' ai criteri forniti con la presente circolare.
                            IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
Si  omette  la trasmissione dell'allegato per impossibilita'
tecniche.