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Tabella B - Personale all'estero in paesi convenzionati, anche solo parzialmente

Note alle tabelle

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Ultimo aggiornamento: 19/04/11

IVS 01

Dal

Al

Operai e Impiegati

Dirigenti iscritti inpdai al 31.12.2002

Dirigenti del commercio e dirigenti industria assunti dal 1.1.2003

01/01/1989

30/06/1990

26,82

 

26,82

01/07/1990

30/04/1991

26,22

 

26,22

01/05/1991

30/06/1992

26,47

 

26,47

01/07/1992

31/12/1992

27,07

 

27,07

01/01/1993

30/09/1995

27,27

 

27,27

01/10/1995

31/12/1995

27,87

 

27,87

Aziende tenute al versamento della CUAF

01/01/1996

31/12/1996

32,30

 

31,73

01/01/1997

31/12/1997

32,30

 

32,23

01/01/1998

31/12/1998

32,10

 

32,03

01/01/1999

31/12/2002

32,00

 

32,00

01/01/2003

31/12/2006

32,00

32,00

32,00

01/01/2007

-

32,30

32,30

32,30

Aziende non tenute al versamento della CUAF

01/01/1996

31/12/1996

28,58

 

28,01

01/01/1997

31/12/1997

29,08

 

28,51

01/01/1998

31/12/1998

28,88

 

28,31

01/01/1999

31/12/2000

29,28

 

28,71

01/01/2001

01/01/2002

29,78

 

29,21

01/01/2003

31/12/2004

30,28

32,00

29,71

01/01/2005

31/03/2006

30,78

32,00

30,21

01/04/2006

31/12/2006

30,78

32,00

30,78

01/01/2007

-

31,58

32,30

31,58

Nell'aliquota complessiva sono compresi i contributi 0,20% (Addizionale pensionati) dovuto fino al 31.12.1997 e 0,10% (Asili nido), dovuto fino al 31.12.1998 per le aziende con Cuaf intera, fino al 31.12.1999 per le aziende con Cuaf ridotta.

TBC 02

Dal

Al

Tutte le qualifiche

01/01/1989

31/12/1995

2,01

01/01/1996

31/12/1997

1,87

01/01/1998

31/12/1998

0,14


ENAOLI 03

Dal

Al

Tutte le qualifiche

01/01/1989

31/12/1998

0,16


DS 04

Dal

Al

Tutte le qualifiche

01/01/1989

31/07/1991

1,91

01/08/1991

-

1,61


Mobilità 05

Dal

Al

Tutte le qualifiche

01/08/1991

31/12/1991

0,65

01/01/1992

31/12/1992

0,73

01/01/1993

-

0,30


TFR 06

Dal

Al

Tutte le qualifiche

Dirigenti aziende industriali

01/01/1989

31/12/1991

0,15

0,35

01/01/1992

-

0,20

0,40

CUAF 07

Dal

Al

Tutte le qualifiche

01/01/1989

31/12/1995

6,20

01/01/1996

2,48

Aliquota ridotta Commercio e Artigianato

01/01/1989

31/12/1995

4,15

01/01/1996

-

0,43

Aliquota ridotta Cooperative iscritte nell'albo informatico (ex registri prefettizi)

01/01/1989

31/12/1995

4,00

01/01/1996

-

0,28


Malattia 08

Dal

Al

Tutte le qualifiche

Industria

01/01/1989

-

2,22

Terziario

01/01/1989

-

2,44


Maternità 09

Dal

Al

Tutte le qualifiche

Industria 

01/01/1989

31/12/1995

1,23

01/01/1996

30/06/2000

0,66

01/07/2000

-

0,46

Credito e Assicurazioni

01/01/1989

31/12/1995

0,90

01/01/1996

30/06/2000

0,33

01/07/2000

-

0,13

 Agricoltura

01/01/1989

31/12/1995

1,20

01/01/1996

31/12/1995

0,63

01/07/2000

-

0,43

Terziario

01/01/1989

31/12/1995

1,01

01/01/1996

30/06/2000

0,44

01/07/2000

-

0,24

giornalisti e pubblicisti

01/01/1989

30/06/2000

0,85

01/07/2000

-

0,65


SSN

Dal

Al

Tutte le qualifiche

01/01/1989

31/12/1992

10,50

01/01/1993

31/12/1997

10,60


Solidarietà SSN

Dal

Al

Tutte le qualifiche

01/01/1989

31/12/1990

4,00

01/01/1991

31/12/1992

4,20

01/01/1993

31/12/1997

4,60

Note

Per i Dirigenti di aziende non soggette alla CUAF, dal 1.1.96 si attua il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessiva nel FPLD pari a 4,29 punti (4,43 - 0,14) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50%, a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,29 punti dal 1.1.2013.

Per Operai e Impiegati di aziende non soggette alla CUAF, dal 1.1.96 si attua il trasferimento dell'aliquota 0,14 TBC e dell'aliquota 0,57 Maternità e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessiva nel FPLD pari a 3,72 punti (4,43 - 0,71) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50%, a partire dal 1.1.97 e con ultimo aumento di 0,22 punti dal 1.1.2011

La riduzione della Cuaf dal 6,20 al 2,48, per i Dirigenti iscritti INPDAI ante 1.1.96 è avvenuta con le seguenti scadenze: Dal 6,20 al 4,84 a partire dal 1.1.97, fino al 31.12.97, dal 4,84 al 3,34 a partire dal 1.1.98, fino al 31.12.98, dal 3,34 al 2,48 dal 1.1.99.

Per le Aziende con versamento CUAF ridotto, per il 1999, sono ancora dovuti i contributi TBC ed Enaoli.

Dal 1.1.2000 non è più dovuto il contributo per asili nido, riscosso con l'IVS, per le aziende con CUAF ridotta.

Dal 1.7.2000 riduzione del contributo per l'indennità economica di maternità dello 0,20% per tutte le categorie.

A decorrere dal 1/2/2001, esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo Cuaf inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L’esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali. Le riduzioni contributive spettanti per le assunzioni agevolate devono essere calcolate al netto della riduzione contributiva. La riduzione contributiva spettante, fino al periodo di paga "dicembre 2005" deve essere operata con i codici di sgravio, da esporre nel quadro D del DM/2, da utilizzarsi per ciascuna aliquota oggetto della riduzione: R600 per la riduzione della Cuaf, R601 per la riduzione della Maternità, R602 per la riduzione della Disoccupazione ed R603 per la riduzione delle altre assicurazioni. (Circolare INPS 52 del 6.3.2001).
A decorrere dal 1.1.2006 deve essere utilizzato il solo codice R600 in tutte le situazioni. (Circolare n. 115 del 10.11.2005).

Dal 1.1.2003 l’INPDAI è soppresso e le sue funzioni trasferite all’INPS. A partire da tale data anche i contributi IVS e TFR devono essere versati all’INPS.

A decorrere dal 1.1.2006, esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione delle prestazioni non pensionistiche (art. 24, legge 9.3.1989, n. 88) nella misura massima di un punto percentuale, prioritariamente considerando l'aliquota di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare. Ai datori di lavoro operanti nei settori in cui, per effetto dell’esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23.12.2000, n. 388, l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é dovuta in misura inferiore a un punto percentuale, ovvero non tenuti al versamento, la riduzione si estende alle altre assicurazioni non pensionistiche nel seguente ordine: contributi per maternità, disoccupazione, cassa integrazione guadagni industria, cassa integrazione guadagni edilizia e lapidei, cassa integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia. Dall’esonero contributivo sono comunque esclusi i contributi: Per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29.5.1982, n. 297, e successive modificazioni; Il contributo DS (0,30%) ex articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrativo della disoccupazione involontaria devoluto ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

A decorrere dal 1° aprile 2006 obbligo di versamento del contributo di maternità per i dirigenti dipendenti da datori di lavoro privati. Circolare n. 76 del 23.5.2006.

A decorrere dal periodo di paga "Gennaio 2007", per tutte le categorie di datori di lavoro, aumento del contributo IVS dello 0,30% interamente a carico del lavoratore. Aumento dello 0,50% del contributo IVS, interamente a carico del datore di lavoro, per i datori di lavoro che al 1.1.1996 non hanno trasferito interamente il 4,43% dalle assicurazioni minori all'IVS.