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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 56 del 9-3-2001.htm

  
Premessa.Definizione dei territori:criteri.Benefici contributivi per il settore agricolo, art. 11 comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n.537.Istruzioni operative per la compilazione dei modelli DMAG di competenza 2001.Tabelle.   

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PROGETTO PER LA GESTIONE,

LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO

DELL’AREA AGRICOLA

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 marzo 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 56

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Art. 2 del D.lgs 16 aprile 1997, n. 146. Riclassificazione delle zone svantaggiate, delibera CIPE 25 maggio 2000. Aziende agricole assuntrici di manodopera tenute alla presentazione dei modelli DMAG.

SOMMARIO:

Premessa.

Definizione dei territori:criteri.

Benefici contributivi per il settore agricolo, art. 11 comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n.537.

Istruzioni operative per la compilazione dei modelli DMAG di competenza 2001.

Tabelle.

 

Premessa.

Con delibera n. 42 del 25 maggio 2000, il CIPE ( Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), ha precisato che la riclassificazione di cui al Decreto Legislativo n° 146 del 16 aprile1997 ha effetto a partire dal 1 gennaio 2000 e che i benefici economici operano interamente per le aree non interessate da variazioni.

Per le altre aree, l’adeguamento al nuovo livello contributivo avviene nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale in relazione alla nuova definizione dei territori.

Per una corretta gestione dell’incremento o decremento del 25% è necessario avere conoscenza sia della nuova zona tariffaria che della vecchia.

Definizione dei territori: criteri.

I territori, in base alla citata delibera, vengono distinti in :

  • Aree di montagna particolarmente svantaggiate;

  • Altre aree svantaggiate.

Di seguito vengono precisati i criteri e le valutazioni adottati dal CIPE (delibera 42/2000) per l’individuazione delle suddette aree:

AREE DI MONTAGNA PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE.

Aree di montagna particolarmente svantaggiate sono definite quelle aree relative ai Comuni nei quali oltre il 50% della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 mt. sul livello del mare o con acclività superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria.

ALTRE AREE SVANTAGGIATE.

Aree montane come sopra definite in ordine ai parametri altimetrici e clivometrici, che presentino un rapporto fra reddito lordo standard ed unità di lavoro agricolo superiore al 120% della media comunitaria e un rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utilizzata non inferiore al 75% della media nazionale;

Comuni non montani nei quali almeno il 30% della superficie totale presenta un’acclività superiore ai 5 gradi sempre che il rapporto tra reddito lordo standard e unità di lavoro agricolo non superi il 120% della media comunitaria o che il rapporto tra reddito lordo standard e superficie agricola utile sia pari o inferiore al 75% della media nazionale;

Altri Comuni non montani nei quali il tasso di occupazione in agricoltura sia pari ad almeno il doppio della media nazionale e nei quali si registri un tasso di disoccupazione di oltre il doppio rispetto alla media nazionale;

I Comuni rientranti nelle aree dell’ obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993

compresi l’ Abruzzo e il Molise,

I Comuni rientranti in zone previste ai fini dell’ obiettivo 5 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, ad esclusione dei comuni i cui territori per la totalità del proprio territorio si trovino al di sotto dei 500 mt. Sul livello del mare e presentino acclività inferiore ai 5 gradi.

I Comuni possono essere inclusi fra le aree svantaggiate per la totalità del loro territorio o soltanto per una parte.

Sarà cura delle Regioni competenti fornire i dati dei comuni parzialmente delimitati entro il mese di marzo.

Si considerano comunque totalmente inclusi:

i Comuni in cui le zone montane come sopra definite coprono oltre il 50 % della superficie comunale;

i Comuni rientranti nell’aree dell’ obiettivo 1;

i Comuni svantaggiati perché individuati ai fini dell’ obiettivo 5;

i Comuni svantaggiati in relazione alle condizioni di disoccupazione .

 

Benefici contributivi per il settore agricolo previsti dall’ art. 11, comma 27 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In applicazione della delibera in oggetto, le riduzioni contributive previste dall’ art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2001, così determinate:

  1. nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall’ art. 11 comma 27 della legge 537/1993;
  2. nelle restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’ obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%
  3. nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, avverrà nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno saranno pari al 25% della variazione totale e sono rappresentate nelle allegate tabelle.

 

Istruzioni operative per la compilazione dei modelli DMAG di competenza del 2001.

Nulla è rinnovato per quanto attiene alla compilazione del campo "zona tariffaria" dei modelli di dichiarazione di manodopera DMAG/D e DMAG/R ( si rimanda alle disposizioni impartite con circolare n° 183 del 1 ottobre 1999) per i territori che non sono stati oggetto della riclassificazione.

Per i Comuni rientranti nelle Regioni Abruzzo e Molise, per i territori non oggetto del riordino trovano applicazione i codici zona tariffaria "2" ( territori normali del Sud), "4" ( territori svantaggiati del Sud) e "5" ( zone montane).

Al fine di gestire correttamente le agevolazioni spettanti alle aziende che ricadono nei territori riclassificati , vengono istituiti i nuovi codici da indicare nel campo "zona tariffaria"dei modelli di dichiarazione di manodopera , DMAG/D e DMAG/R.

I codici devono essere utilizzati a partire dalle denunce di competenza del 1° trimestre 2001 e sono composti di due caratteri di cui il primo è il codice identificativo della nuova zona ed il secondo è il codice utilizzato prima della riclassificazione.

Il riquadro che segue rappresenta la diversa casistica della riclassificazzione a seguito del riordino e i relativi codici istituiti per la corretta gestione delle agevolazioni.

Per un utile raffronto da parte delle aziende a fianco della nuova area viene riportata anche la descrizione del vecchio territorio, così come era individuato prima della riclassificazione.

 

Colonna "ZT" ( ZONA TARIFFARIA PER I TERRITORI RICLASSIFICATI)

 

 

 

Codici

Descrizione dopo la riclassificazione

Descrizione prima della riclassificazione

1

3

Non svantaggiato

Svantaggiata Nord

1

5

Non svantaggiato

Zona montana

3

1

Aree svantaggiate

Fiscalizzata Nord

3

5

Aree svantaggiate

Zona montana

4

5

Aree svantaggiate – Comuni rientranti nelle regioni dell’obiettivo 1 del regolamento CEE

Zona montana

5

3

Aree particolarmente svantaggiate

Svantaggiata Nord

5

4

Aree particolarmente svantaggiate

Svantaggiata Sud

 

Da quanto in premessa è necessario che i titolari delle aziende, prima della compilazione delle dichiarazioni di manodopera DMAG/D e DMAG/R, dovranno procedere a visionare la nuova riclassificazione delle aree svantaggiate.

L’elenco di tutti i Comuni d’Italia, a seguito della riclassificazione, sarà disponibile presso le Sedi e le Agenzie dell’Istituto.

Il suddetto elenco è stato trasmesso alle Sedi con messaggio 000014 del 5 marzo 2001.

Qualora a seguito della consultazione, tutti i territori su cui opera l’azienda non sono stati riclassificati le aziende continueranno ad utilizzare i codici riportati nella circolare n° 183 del 1 ottobre 1999.

Nell’ ipotesi in cui si verifichi che il Comune precedentemente era classificato come montano ed ora è classificato come particolarmente svantaggiato o nel caso in cui il Comune precedentemente era definito come rientrante nelle zone fiscalizzate Sud ( obiettivo 1 regolamento CEE) ed ora è classificato come area svantaggiata non dovranno essere utilizzati i nuovi codici perché la percentuale di agevolazione rimane invariata.

Nell’ipotesi in cui uno dei lavoratori, nello stesso mese, abbia operato in due distinti territori , di cui uno interessato dalla nuova riclassificazione delle aree svantaggiate, dovrà essere utilizzato per questa seconda zona il nuovo codice.

E’ di tutta evidenza che se il lavoratore ha svolto la propria attività in territori, entrambi riclassificati, il datore di lavoro dovrà utilizzare i nuovi codici per ambedue i territori.

Si ribadisce inoltre, così come previsto dalla succitata circolare, che allorquando sempre lo stesso lavoratore, nello stesso mese, abbia operato in tre o più distinte zone, per una corretta compilazione del modello DMAG/D dovranno essere utilizzati gli appositi campi della colonna zona tariffaria della sezione successiva, avendo cura di riportare lo stesso numero d’ordine ed il codice fiscale del lavoratore.

 

Tabelle.

Alla circolare sono allegate delle tabelle riportanti le agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro i cui fondi sono stati oggetto del riordino.

Tabella 1 . agevolazioni per l’anno 2001

Tabella 2 . agevolazioni per l’anno 2002

Tabella 3 . agevolazioni per l’anno 2003

Tabella 4 . agevolazioni per l’anno 2004

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1 - Tabella 1-2-3-4 (documento compresso in formato word)

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