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Circolare numero 17 del 03/02/2010


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Ufficio Legislativo

 

Direzione Centrale Entrate

 

Direzione Centrale Prestazioni a

Sostegno del Reddito

 

Direzione Centrale Organizzazione

 

Direzione Centrale Sistemi

Informativi e Tecnologici

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 03/02/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 17 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge Finanziaria 2010. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

 

 

 

 

SOMMARIO:

Premessa: nuovo quadro normativo

1.   Prestatori

2.   Attività

3.   Committenti - enti locali

4.   Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.

 

 

 

 

1. Premessa: nuovo quadro normativo

 

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2010) introduce importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio.

 

L’articolo 2, commi 148 e 149 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, apporta le seguenti modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università»;

c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;

e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente: «h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l’anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

Dopo il comma 2-bis dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente: «2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

 

In allegato si riporta il testo innovato dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 (all.1).

Il nuovo dettato normativo amplia, quindi, l’ambito di utilizzo dei “buoni lavoro”, inserendo ulteriori attività e nuovi committenti.

 

Di seguito si indicano le specifiche innovazioni normative apportate dalla Legge Finanziaria relative alle tipologie di prestatori e committenti e all’ambito di attività.

 

1. Prestatori

 

a) studenti

 

Le nuove disposizioni ribadiscono quanto già previsto per gli studenti con meno di 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado (art. 70, comma 1, lettera e), i quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici.

Restano ferme le indicazione contenute nella Circolare dell’INPS n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione dei “periodi di vacanza”, secondo la quale si considerano:

a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;

c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

 

Per quanto riguarda gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età la nuova formulazione della lett. e) dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 prevede che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.

 

Gli studenti possano essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università.

 

b) pensionati

 

Con riferimento ai pensionati (art. 70, comma 1, h-bis) la disposizione, oltre a ribadire che tale categoria può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, prevede il loro l’impiego anche in favore degli enti locali, per la cui definizione si rinvia al punto 3 della presente circolare .

 

c) lavoratori part-time

 

In via sperimentale per l’anno 2010, la lett. f) del comma 148 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede la possibilità di impiegare, nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.

 

Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, ciò al fine di tutelare l’occupazione regolare con contratto part-time e evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.

 

d) percettori di prestazioni a sostegno del reddito  

 

L’impiego in prestazioni di lavoro occasionale accessorio di percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito viene prorogato, in via sperimentale, a tutto il 2010 (art. 70, comma 1-bis), e si conferma che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di tali lavoratori possono essere svolte in tutti i settori produttivi.

La medesima disposizione, come modificata dal comma 148, lett. g) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, specifica altresì, per i lavoratori compresi nella categoria in esame la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, stabilendo possano svolgersi anche in favore degli enti locali.

Gli enti locali potranno pertanto affiancare le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica attiva del lavoro a favore degli stessi percettori di ammortizzatori sociali.

 

Le categorie di destinazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 70 del d.lgs. 276 possono essere individuate nei:

-      percettori di prestazioni di integrazione salariale;

-      percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

 

In tali casi la norma prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è, per singolo percettore, di complessivi 3.000 euro per anno solare, limite, quindi, diverso e inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali.

 

Si ricorda come già specificato nella circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 che tali soggetti possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cumulabilità per i compensi superiori ai 3.000 euro si rinvia alla citata circolare n. 88 del 9 luglio 2009.

 

2. Attività

 

a)      impresa familiare

 

La legge finanziaria per il 2010 modifica la lett. g) dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003, eliminando il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi. L’impresa familiare quindi può ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi.

 

Si fa presente, come già precisato nella circolare INPS n. 76 del 16 maggio 2009, che per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Dell’impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

 

La disciplina dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo diverso tra i componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento, alla ripartizione degli utili, a una quota dei beni acquisiti con gli utili, a una quota proporzionale degli incrementi dell’azienda. Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all’attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l’obbligo, per i suddetti “familiari”, dell’iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi contributi.

 

Il comma 2-bis dell’articolo 70 del d.lgs. 276/2003 dispone, ancora, che le imprese familiari possano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

 

Ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 72 del citato d.lgs. 276/2003 con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

 

Si ribadisce che l’ambito di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese familiari nella qualità di “datori di lavoro” nei riguardi di soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa.

 

Pertanto nel caso di specie con riferimento all’impiego dei buoni lavoro da parte delle imprese familiari si confermano le due seguenti situazioni:

 

A) qualora l’impresa familiare utilizzi prestatori all’interno dell’attività normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche ai sensi della lettera g), dell’articolo 70 potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (comma 4-bis art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell’attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l’impresa familiare appare in veste di “datrice di lavoro”, con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell’articolo 230-bis;

 

B) nei casi, invece, in cui l’impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell’articolo 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese.

 

In entrambi i casi, sia per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis per le proprie attività specifiche sia nel caso di impresa familiare che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre tipologie del comma 1 dell’articolo 70, in qualsiasi settore resta fermo il limite stabilito al comma 2 -bis dell’articolo 70 dell’importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.

 

Per quanto non espressamente richiamato, circa le modalità di utilizzo da parte delle imprese familiari e le relative regole sulla contribuzione si fa riferimento ai contenuti della circolare INPS n. 76 del 16 maggio 2009.

 

b) maneggi e scuderie

 

La nuova lettera h-ter) del comma 1 dell’art. 70 inserisce tra le prestazione di lavoro accessorio anche tutte quelle prestazioni lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di “attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie”.

 

 

3. Committenti - enti locali

 

Per quanto riguarda i committenti che possono ricorrere ai buoni lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in particolare:

- per le attività di cui alla lett. b) dell’art. 70 (lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti);

- con riferimento a singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.

 

Pertanto nel caso di specie le attività concernenti i “lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti”, di cui alla lett. b) dell’art. 70, come modificato dalla finanziaria 2010, sono circoscritte, nell’ambito del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali (ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

 

Per quanto riguarda invece le altre attività previste dall’art. 70 del decreto legislativo n. 276, si richiama la disposizione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, il quale stabilisce che, salvo contraria disposizione il decreto stesso “non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale”.

 

Fanno eccezione, come già ricordato nella circolare INPS 88 del 2009, le attività che rientrano nei settori di cui alla lett. d) dell’art. 70 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere prestate a favore di qualsiasi committente pubblico.

 

In tal senso è intervenuto il comma 26 dell’art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha modificato l’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserendo il lavoro accessorio di cui alla lett. d), del comma 1, dell’art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, tra le ipotesi di “lavoro flessibile” previste nella pubblica amministrazione dal Testo unico del pubblico impiego. Tale inserimento, data la caratteristica del lavoro accessorio che non è regolamentato dai contratti collettivi e non è riconducibile ad una forma contrattuale specifica, assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi a disposizione del datore di lavoro e quindi anche del lavoro accessorio. Né è possibile applicare le esigenze di cui al comma 2 dell’art. 36, temporanee ed eccezionali, a fattispecie come il lavoro accessorio che viene previsto già limitatamente per gli ambiti specifici di cui al comma 1 dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003, lettere b), d) e h-bis), nonché di cui al comma 1-bis del richiamato art. 70.

 

Per “committente pubblico”, ai sensi dell’art. 1 comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, vanno intese “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

 

Per quanto riguarda, invece, il profilo concernente i prestatori di lavoro che, senza particolari limitazioni, possono svolgere attività di lavoro accessorio anche a favore degli enti locali, si ribadisce che questi sono:

-      gli studenti, i quali potranno altresì ottenere “buoni lavoro” anche   da scuole e università;

-      i pensionati;

-      i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito;

-      i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale,

di cui, rispettivamente, ai punti a), b), c) e d) della prima parte della presente circolare.

 

Infine, il comma 149 della citata legge finanziaria aggiunge dopo il comma 2-bis dell’articolo 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2-ter il quale stabilisce che “il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno”.

 

 

4. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio

 

Considerata la nuova estensione del campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, introdotta dall’art. 2, commi 148 e 149 della legge finanziaria 2010, si fornisce in allegato (all. 2) un nuovo quadro riepilogativo delle modalità applicative del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio con riferimento alle diverse tipologie di attività e prestatori interessati.

 

Si ribadisce che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare. Inoltre la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

 

Si ricorda inoltre che per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.

 

Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore.

 

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di  sostegno al reddito il limite di importo, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 euro lordi.

 

Per quanto riguarda le imprese familiari, invece, il legislatore, al comma 2-bis dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003, ha previsto che esse possano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

 

Si precisa che anche questo limite economico  è da considerarsi come netto, corrispondente ad un importo lordo di 13.333 euro.

 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali del sistema dei voucher, si rinvia alle indicazioni contenute nelle circolari emanate dall’Istituto per l’applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, circolare n. 44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 26 maggio 2009, circolare n. 88 del 9 luglio 2009), nonché alle indicazioni disponibili sul sito www.inps.it, nella sezione Informazioni - Prestazioni Occasionali di tipo accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente nella home page del sito.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

Allegato N.1

Allegato N.2