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Circolare numero 15 del 31/01/2011


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Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Organizzazione

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici 

Coordinamento Generale Legale

Coordinamento Generale Medico Legale

Progetto Nazionale Gestione Surrogazione verso terzi

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 31/01/2011

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 15 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 1

 

 

 

 

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE D’ASSICURAZIONI (ANIA), PER FAVORIRE L’ESERCIZIO DELLE AZIONI SURROGATORIE E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.

 

 

SOMMARIO:

Finalità della Convenzione INPS-ANIA.

 

In data 24 dicembre 2010, con determinazione del Presidente dell’Istituto n. 200, è stata approvata e conseguentemente, l’11 gennaio 2011, sottoscritta una Convenzione con l’Associazione Nazionale Imprese d’Assicurazione (ANIA) al fine di consentire all’INPS, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia, il corretto e celere esercizio dell’azione surrogatoria.

 

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della  Convenzione.

 

Com’è noto l’INPS, in caso d’infortunio causato da fatti dolosi o colposi di terzi e, in particolare, derivante da incidente stradale, è tenuto comunque all’erogazione dell’indennità di malattia in caso d’incapacità temporanea al lavoro o della pensione d’inabilità o dell’assegno ordinario d’invalidità quando la capacità di lavoro dell’assicurato danneggiato viene a essere soppressa o ridotta a meno di un terzo.

 

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., per l’indennità di malattia, e dell’articolo 14 legge 12 giugno 1984, n. 222, per le prestazioni erogate a titolo di assegno ordinario d’invalidità e pensione d’inabilità, l’Istituto ha diritto di rivalersi sul terzo responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione.

 

D’altra parte, anche l’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo n. 209/2005) ribadisce l’obbligo per le imprese di assicurazione di rimborsare le spese sostenute dall’Istituto per le prestazioni erogate al danneggiato.

 

In particolare, il comma 2 dell’articolo in parola dispone che l’impresa di assicurazione, prima di provvedere alla liquidazione del danno, è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante se lo stesso ha o non ha diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Nel caso in cui il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione all’INPS, che deve rispondere entro quarantacinque giorni (per le indennità di malattia con la modifica apportata dall’art. 42, comma 3, legge n. 183/2010 oggi quindici giorni), decorsi i quali, senza dichiarazione di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato.

 

Occorre evidenziare che la recente legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Collegato lavoro“, all’articolo 42, comma 1, ha previsto l’obbligo del medico (la cui inosservanza configura illecito disciplinare che, se reiterato, comporta il licenziamento o la decadenza della convenzione con il SSN), ove costati un’infermità comportante incapacità lavorativa che derivi da responsabilità di terzi, a farne segnalazione nei certificati di malattia, al fine di consentire all’INPS l’esercizio delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

 

Il successivo comma 2, inoltre, impone all’impresa di assicurazione, in caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS e imputabile a responsabilità di terzi, di darne immediata comunicazione all’INPS prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno.

 

Il comma 3, poi, (integrando le disposizioni del già richiamato articolo 142, comma 2, del Codice delle Assicurazioni) prescrive che, entro quindici giorni (non più quarantacinque) dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l’INPS trasmetta all’impresa di assicurazione un certificato d’indennità corrisposte (CIR) attestante la liquidazione dell’indennità di malattia e il relativo importo, mentre il comma 4 prevede che l’impresa assicuratrice proceda, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato.

 

Inoltre, l’articolo 41, comma 1, della legge 183 prevede che, ove l’invalidità civile derivi da fatto illecito di terzi, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore dell’invalido civile ai sensi della legislazione vigente sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni, dall’INPS, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.

 

Com’è noto, l’INPS persegue l’obiettivo di ottenere, nella continua ricerca di più elevati livelli di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa e attraverso la modernizzazione delle procedure, la semplificazione della modulistica da inviare all’assicurato danneggiato, la riduzione dei costi, il completo recupero delle prestazioni erogate nei casi di responsabilità di terzi nell’evento lesivo.

 

A tale proposito, l’Istituto ha avviato, da tempo, ogni utile strumento per l’emersione del fenomeno e il contrasto a comportamenti fraudolenti.

                          

Tutto ciò premesso, l’INPS e l’ANIA con la Convenzione allegata si propongono di rendere più efficiente ed efficace il sistema di comunicazione tra le strutture territoriali dell’Istituto  e imprese di assicurazione, al fine non solo di contrastare eventuali comportamenti colposi o dolosi dell’assicurato che potrebbero pregiudicare il diritto di surroga dell’Istituto, ma anche per velocizzare l’iter di definizione delle azioni surrogatorie e, conseguentemente, la liquidazione dei sinistri da parte delle imprese assicuratrici, semplificando gli adempimenti del relativo procedimento. A tale proposito l’articolo 2 della Convenzione prevede l’adozione di una dichiarazione tipo, resa ai sensi dell’articolo 142 d.lgs n. 209/2005, conforme al modello allegato e che è parte integrante della Convenzione, facilmente comprensibile all’assicurato danneggiato.

 

Dunque, si creano così le condizioni per verificare eventuali discordanze tra le dichiarazioni dell’assicurato INPS danneggiato e le risultanze agli atti dell’Istituto, evitando di dover ricorrere all’azione di recupero causata dal pregiudizio arrecato dall’assistito alle ragioni creditorie dell’INPS, ex articolo 1916, comma 3, c.c., e articolo 142, comma 3, secondo inciso, del d.lgs. 209/2005 e, da ultimo l’art. 41, comma 2, della legge n. 183/2010. 

 

Fondamenti della Convenzione sono, quindi, la dichiarazione dell’assicurato INPS danneggiato con l’immediata comunicazione dell’impresa assicuratrice, tramite ANIA all’INPS, e la tempestiva risposta, entro e non oltre 15 giorni, da parte dell’Istituto. 

Indispensabile, per la corretta applicazione della recente normativa in materia, sarà l’utilizzo in forma automatica dell’archivio UniEmens per la quantificazione delle indennità di malattia corrisposte o da corrispondere.

 

Inoltre, con la Convenzione l’INPS e l’ANIA si propongono, nella logica della valorizzazione delle sinergie, l’obiettivo comune di garantire il rispetto della normativa in materia, prevedendo altresì che, nel caso di giudizi promossi nei confronti delle imprese socie, da danneggiati iscritti a gestioni INPS che abbiano riportato lesioni personali, l’ANIA inviterà, nel generale interesse a un chiaro e trasparente servizio all’utenza, le medesime imprese a promuovere la chiamata in causa dell’Ente previdenziale.

 

In tale ottica, le parti s’impegnano ad attivare un sistema di comunicazioni, volte a fornire indicazioni circa le modifiche o le fusioni societarie, la costituzione di nuove compagnie assicurative, nonché eventuali variazioni d’indirizzo delle sedi legali delle compagnie, rilevanti per garantire all’INPS il recupero dell’indennità di malattia, delle prestazioni ordinarie d’invalidità/inabilità erogate agli assicurati e di tutte le prestazioni collegate all’invalidità civile.

 

In particolare, l’INPS e l’ANIA attraverso la creazione di un apposito Osservatorio congiunto, svolgeranno sinergicamente una funzione di coordinamento volta a:

 

·         definire indirizzi operativi;

·         monitorare qualitativamente e quantitativamente le azioni surrogatorie sul territorio;

·         proporre interventi per l’attuazione della Convenzione, con particolare riguardo a iniziative rivolte alla risoluzione di problemi di natura tecnico-amministrativa.

 

Le parti, inoltre, nello svolgimento delle attività di competenza si atterranno alla legislazione vigente in materia di privacy e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall’applicazione del decreto legislativo n. 196/2003 e successive integrazioni.

La Convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

                                                        

Si precisa che, per consentire il rispetto della normativa è in fase di predisposizione un disciplinare tecnico, che formerà parte integrante della Convenzione, e regolamenterà, inizialmente, il flusso telematico per gli adempimenti connessi allo scambio di comunicazioni tra INPS e ANIA così come previsto dai commi 2 e 3, dell’articolo 42 della legge n. 183/2010 (recupero indennità di malattia).

 

Successivamente, il citato disciplinare sarà integrato con procedure informatiche riguardanti sia l’articolo 41 della citata legge n. 183/10 (invalidità civile), sia l’articolo 14 della legge 222/84 (invalidità e inabilità).

 

Ferme restando le attuali procedure in essere, con successivo messaggio, appena approvato il citato disciplinare tecnico, saranno impartite le opportune disposizioni operative volte, peraltro, ad agevolare la trattazione delle pratiche di surroga emerse tramite segnalazione nel certificato medico.

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

                       Nori      

 

Allegato N.1