910320 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 72 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Artigiani ed esercenti attivita' commerciali: contribuzione per l'anno 1991. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 18 marzo 1991 Circolare n. 72 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Artigiani ed esercenti attivita' commerciali: contribuzione per l'anno 1991. 1) Contribuzione I.V.S. La contribuzione IVS dovuta per l'anno 1991 dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali deve essere determinata in base alle stesse aliquote percentuali fissate dalla legge 2 agosto 1990, n. 233. In particolare, per i soggetti con qualifica di tito- lare il contributo IVS sara' pari al 12% del reddito di impresa che da' titolo all'iscrizione alla gestione, di- chiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente. Sulla base della stessa aliquota deve essere calcolato il contributo dovuto per i coadiuvanti e coadiutori di eta' superiore ai 21 anni. Per i coadiuvanti e coadiutori di eta' inferiore ai 21 anni, l'aliquota contributiva e' ridotta al 9%. La riduzione e' applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni. 1.1. Reddito imponibile minimo. Come e' noto, qualora il reddito denunciato ai fini IRPEF sia inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai dei settori artigianato e commercio, dall'art. 1 dal decre- to-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modifica- zioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo del 12 o del 9% deve essere versato prendendo a base il prodotto stesso. Per l'anno 1991 il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione IVS e' pari a L. 15.399.384 (L. 49.357 x 312). In conseguenza, il contributo minimo e' pari a L. 1.847.926,08 annue per i titolari e per i collaboratori di eta' superiore ai 21 anni. Per i collaboratori di eta' inferiore ai 21 anni, il contributo e' ridotto a L. 1.385.944,56 annue. Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari, rispettivamente, a L. 153.993,84 e a L. 115.495,38. I redditi e i relativi contributi minimi debbono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. 1.2. Reddito imponibile massimo. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge 233/1990 stabilisce che in presenza di un reddito di impresa supe- riore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concor- renza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Per l'anno 1991, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e' pari a L. 80.148.333 (L. 48.089.000 + 32.059.333). Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese. Gli importi con- tributivi massimi sono pertanto di L. 801.483,33 e di L. 601.112,5 rispettivamente per i soggetti tenuti al calcolo secondo l'aliquota del 12% e per quelli ai quali si applica l'aliquota ridotta del 9%. Si ricorda che quelli sopra indicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa. 1.3. Termini per il pagamento. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 233/1990 citata, i contributi sul reddito minimo debbono essere versati in quattro rate uguali alle scadenze del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1991 e 20 gennaio 1992; i contributi sulla parte di reddito eccedente il suddetto minimale ed entro il massimo sopra indicato debbono essere versati in due rate uguali entro le scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre 1991. 2. Contribuzione dovuta al Servizio Sanitario Nazionale a) Fascia di reddito fino a 40 milioni: il contributo e' dovuto nella misura del 5% del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente. b) Fascia di reddito compresa tra i 40 e i 100 milioni: il contributo e' dovuto nella misura del 4,2% del reddito indicato al precedente punto a). Sono esclusi dalla base imponibile i redditi gia' assoggettati a contribuzione e i redditi da pensione. I redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale sono soggetti a contribuzione per la parte eccedente i 4 milioni di lire complessivi. 2.1. Minimale e massimale di contribuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, 14 comma della legge 29 dicembre 1990, n. 407, i contributi dovuti al S.S.N. debbono essere calcolati su un reddito non inferiore a quello stabilito - in base alle disposizioni dell'art. 1, 3 comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233 - ai fini del versamento dei contributi I.V.S. Per l'anno 1991 tale reddito minimo risulta fissato, come si e' detto, nella misura di L. 15.399.384 annue. Il contributo dovuto non puo' essere rapportato a mese nell'ipotesi di attivita svolta per una parte dell'anno solare. Per la parte di reddito eccedente i 100 milioni annui non e' dovuto alcun contributo. 2.2. Modalita' e termini per il pagamento. Il contributo individuale al S.S.N. deve essere versa- to, a mezzo degli appositi bollettini inviati dall'INPS, in due rate di uguale importo, scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre 1991 (1). 3) Contribuzione per le prestazioni di maternita' e per l'ENAOLI. I contributi in epigrafe restano fissati per ciascun soggetto iscritto negli elenchi di categoria, nella misura mensile di L. 1.578 (maternita') e di L. 45,40 (ENAOLI). Nei bollettini in corso di emissione, i contributi in questione sono stati aggiunti agli importi relativi alla contribuzione I.V.S. dovuta sul minimale di reddito. 0000000 Le Sedi sono interessate a portare a conoscenza degli interessati il contenuto della presente circolare servendosi dei consueti canali di informazione. In particolare, dovra' essere evidenziata l'anticipazione, rispetto al passato, dei termini per il pagamento dei contributi ad importo prede- terminato e dei contributi IVS a conguaglio. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA ---------------- (1): La legge 2.8.1990, n. 233 - che ha anticipato di cinque giorni, rispetto al passato, il termine di versamento dei contributi IVS - non ha modificato i termini fissati dall'art, 4, comma 4 bis della legge 11.11.1983, n. 638 per il versamento dei contributi di malattia.