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Fondo di solidarietà per ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

Il servizio permette di presentare la domanda di assegno ordinario per lavoratori subordinati sospesi o a orario ridotto dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Rivolto a:
Categorie
Aziende del settore marittimo e volo
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 22 giugno 2018 Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2020

Cos'è

Il Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è stato istituito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 18 aprile 2016, n. 95440, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2016, n. 138. Non ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria e patrimoniale (circolare INPS 3 agosto 2016, n. 141).

Al Fondo, gestito dall’INPS, aderiscono tutti i lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani operanti nei porti e nelle acque antistanti a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico. Tale Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria di ciascun lavoratore.

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo tutti i lavoratori dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico. Restano esclusi i dirigenti e i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Come funziona

Decorrenza e durata

L'assegno ordinario può essere erogato per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e non superiore a un anno.

Nello specifico, in caso di ricorso alle causali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonché le situazioni temporanee di mercato), l’assegno può essere concesso fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile.

Il datore di lavoro che ha fruito delle 52 settimane consecutive di assegno ordinario può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva, solo se è trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Per le causali di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.

L’assegno ordinario, in caso di ricorso alle causali della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (riorganizzazione e crisi aziendale), può essere corrisposto per un massimo di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. Per la causale di crisi aziendale una nuova istanza non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione, sempre nel limite massimo dei 12 mesi nel biennio mobile.

Per le causali di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) di riorganizzazione e crisi aziendale, a partire dal 24 settembre 2017, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili dall’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

La durata massima della prestazione di assegno ordinario, per ciascuna unità produttiva, nel rispetto del biennio mobile, non può comunque superare complessivamente i 24 mesi in un quinquennio mobile.

I Gruppi che fanno ricorso all’assegno ordinario non possono coinvolgere più di 40 unità lavorative all’anno per un periodo inferiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3.200 giorni complessivi annui di cassa integrazione.

Quanto spetta

La misura del beneficio dell'assegno è fissata all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per il 2020 la misura massima mensile della prestazione è pari a 998,18 euro in caso di retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.199,72 euro in caso di retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la CIGO.

Per i periodi di erogazione dell'assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura.

Il valore retributivo da considerare per il calcolo dei contributi è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento vigente nella gestione d'iscrizione dei lavoratori e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro quello successivo.

Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per il finanziamento delle prestazioni è dovuto al Fondo un contributo ordinario mensile dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. In caso di ricorso all'assegno ordinario è inoltre dovuto al Fondo un contributo addizionale dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni.

Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di CIGO. Pertanto il pagamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga, e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato. Il pagamento viene rimborsato al datore di lavoro sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata o dalla data dell’autorizzazione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

Con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170 sono state fornite le istruzioni per il conguaglio delle prestazioni d’integrazione salariale e per il pagamento della contribuzione addizionale dei Fondi di solidarietà. In particolare, con il messaggio 31 agosto 2018, n. 3235 sono state fornite istruzioni operative con specifico riferimento all’assegno ordinario, garantito dal Fondo di solidarietà in oggetto, con causale contratto di solidarietà. Il pagamento diretto potrà essere disposto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è dovuto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).

Domanda

Requisiti

L’accesso alla prestazione avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.

Nuove richieste di accesso, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

Quando fare domanda

Le domande di accesso all'assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il mancato rispetto dei termini temporali non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, determina l'irricevibilità temporanea della stessa.

Nel caso di presentazione oltre i 15 giorni si determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato (cfr. messaggio 19 giugno 2017, n. 2536). Il gruppo che intende avvalersi dell’assegno ordinario è tenuto a darne comunicazione alle associazioni datoriali e alle segreterie nazionali e regionali competenti, nonché, laddove esistenti, alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni firmatarie dell’accordo del 6 marzo 2014.

È necessario, al momento della presentazione dell’istanza, comunicare l’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale allegando le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali di cui sopra.

La domanda deve essere presentata per Unità Produttiva.

La concessione degl’interventi è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione.

 

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