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Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli – CISOA

Il servizio permette di presentare la domanda di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli per lavoratori (operai, impiegati, quadri e apprendisti) assunti a tempo indeterminato presso aziende agricole, in caso di sospensione temporanea dell’attività.

Rivolto a:
Categorie
Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
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Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 23 luglio 2025 Ultimo aggiornamento: 31 agosto 2026

Cos’è

La Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) è un’indennità che sostituisce la retribuzione degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) quando l’attività lavorativa viene sospesa temporaneamente per:

  • intemperie stagionali;
  • altre cause non dipendenti né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

A chi è rivolto

Sono destinatari i lavoratori assunti a tempo indeterminato (operai, impiegati, apprendisti e quadri) che lavorano presso aziende agricole operanti:

  • nella coltivazione dei terreni;
  • nella silvicoltura;
  • nell’allevamento e in attività connesse. Per attività connesse si intendono anche la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli, quando fanno parte della normale attività agricola.

La normativa si applica inoltre a:

  • amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o svolgono lavori di forestazione (solo per il personale operaio con rapporto di diritto privato);
  • imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
  • consorzi per le attività di manutenzione degli impianti irrigui e di forestazione, come consorzi di:
    • irrigazione;
    • bonifica;
    • miglioramento fondiario;
    • sistemazione montana e rimboschimento, relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
  • imprese che si occupano della cura e protezione della fauna selvatica e della gestione controllata della caccia;
  • imprese che svolgono la raccolta dei prodotti agricoli, limitatamente al personale addetto;
  • imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi derivanti da tale attività sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

Sono escluse le cooperative agricole e i consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 3 della legge 240 del 1984).

Una delle ultime novità è rappresentata dal comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 107/2026, il quale stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD):

  • anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;
  • a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall’articolo 8 della legge 457/1972.

Inoltre, le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparate al lavoro ai fini:

  • del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
  • del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti dal citato articolo 8.

In deroga all'articolo 14 della legge 457/1972, il trattamento è concesso dalla struttura territorialmente competente dell’INPS ed è erogato direttamente dall'Istituto.

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro devono utilizzare l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (cod. 17).

Se la domanda di CISOA riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro devono presentare domanda di prestazione utilizzando la causale “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026” (cod. 18).

È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione. Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.

Tali domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Sono esclusi dal campo di applicazione della norma in argomento gli impiegati e i quadri, ai quali si applica la normativa a regime.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 107/2026, le domande per intemperie stagionali riferite a periodi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, sono autorizzate direttamente dall’Istituto, con provvedimento del direttore della struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge 457/1972.

I trattamenti di CISOA in argomento sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Come funziona

L’integrazione salariale CISOA spetta quando l’attività lavorativa viene sospesa a causa di:

  • intemperie stagionali;
  • altre cause non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori.

Tra le ulteriori situazioni che possono dare diritto alla prestazione (circolare INPS 26 luglio 1993, n. 178) rientrano:

  • fenomeni infettivi o attacchi parassitari rilevanti;
  • perdita consistente del prodotto;
  • breve stasi stagionale per fine lavoro o mancanza di lavoro;
  • mancanza imprevista di materie prime non reperibili sul mercato.

La prestazione è riconosciuta ai lavoratori che maturano almeno 181 giornate di lavoro nell’anno presso la stessa azienda.

Per tutelare i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, il requisito delle 181 giornate può essere verificato anche considerando i 12 mesi precedenti o successivi alla data di inizio o cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità viene erogata con riserva di successiva verifica dei requisiti occupazionali e contributivi. Se i requisiti non risultano soddisfatti, l’INPS procede al recupero delle somme erogate indebitamente.

DECORRENZA E DURATA

La CISOA può essere riconosciuta per un massimo di 90 giornate nell’arco dell’anno solare.

Per i lavoratori sospesi dal lavoro all’inizio o alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare, la verifica del limite massimo di 90 giornate di integrazione salariale viene effettuata con riferimento ai 12 mesi precedenti o successivi alla data di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro.

In questo modo, possono essere tutelate anche le situazioni in cui la sospensione dell’attività si verifica nei primi o negli ultimi mesi dell’anno.

L’integrazione salariale non è riconosciuta per:

  • domeniche;
  • ferie;
  • riposo compensativo per festività soppresse;
  • festività retribuite;
  • assenza volontaria;
  • malattia;
  • infortunio sul lavoro;
  • malattia professionale;
  • maternità;
  • sciopero;
  • servizio militare.

QUANTO SPETTA

L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese precedente a quello in cui si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa, al netto della trattenuta del 5,84% prevista dalla normativa.

Alla retribuzione mensile vanno aggiunti i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, in proporzione alle giornate di sospensione.

Dalla retribuzione lorda da prendere a riferimento sono esclusi:

  • i trattamenti retributivi corrisposti dal datore di lavoro in aggiunta al trattamento di integrazione salariale;
  • le somme a titolo di arretrati;
  • le somme non soggette a contribuzione (ad esempio il 50% delle diarie o indennità di trasferta);
  • le retribuzioni in natura di cui il lavoratore continua a fruire durante la sospensione (ad esempio valore in contanti dell’alloggio).

La retribuzione considerata non può essere inferiore a quella prevista dalla legge o dai contratti collettivi o individuali applicabili alla categoria e alla qualifica del lavoratore.

Ai trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022 si applica, in analogia alle altre prestazioni di integrazione salariale, il massimale superiore, a eccezione dei trattamenti:

  • concessi per intemperie stagionali;
  • concessi per i primi sei mesi consecutivi di fruizione delle integrazioni salariali ordinarie. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La prestazione può essere pagata:

  • direttamente dall’INPS, in caso di cessazione dell’attività o di mancanza di liquidità dell’azienda agricola, previa autorizzazione del direttore della sede INPS;
  • con facoltà di conguaglio per le aziende non tenute contrattualmente all’anticipazione dell’integrazione salariale agli OTI;
  • tramite conguaglio obbligatorio (dal 1° ottobre 2007) per i settori disciplinati dai CCNL relativi agli operai agricoli e florovivaisti e per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
  • direttamente dall’INPS per impiegati e quadri.

Dal 1° gennaio 2022, le aziende devono effettuare il conguaglio o presentare la richiesta di rimborso, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Domanda

La domanda deve essere presentata online all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

La decisione sull’accoglimento della richiesta è affidata alla commissione provinciale competente.

Se la domanda viene presentata in ritardo, la CISOA può essere riconosciuta solo per il periodo di sette giorni anteriore alla data di presentazione della domanda stessa