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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 dicembre 2021
Cos'è
Dal 1° maggio 2015 i residenti nella Provincia Autonoma di Trento (PAT) in stato di disoccupazione hanno diritto, su domanda, al Nuovo Reddito di Attivazione (Nuovo RA).
L’INPS, a seguito della stipula della convenzione approvata con determinazione presidenziale 24 giugno 2016, n. 87 ha il compito di erogare il Nuovo RA per conto della Provincia Autonoma di Trento.
La convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2018, ferma restando la possibilità di proroga.
La prestazione può essere a integrazione dell'ASDI (Assegno di Disoccupazione), qualora il richiedente abbia i requisiti per usufruire di entrambi.
A chi è rivolto
La prestazione spetta a tutti i residenti nella Provincia Autonoma di Trento (PAT), che si trovino in uno stato di disoccupazione e che non percepiscano più l'indennità di disoccupazione (NASpI).
Come funziona
Decorrenza e durata
Il Nuovo RA spetta per un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI.
Quanto spetta
L'importo giornaliero del Nuovo RA è pari al 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASpI percepita, non comprensiva degli eventuali assegni al nucleo familiare.
Qualora il beneficiario di Nuovo RA abbia anche i requisiti per l’ASDI, il Nuovo RA è calcolato a integrazione dell’ASDI, fino alla concorrenza del 75% dell’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita.
Decadenza
Il beneficiario del Nuovo RA decade dalla prestazione nelle seguenti ipotesi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere entro 30 giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 e articolo 10, comma 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento del Nuovo RA;
- perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015);
- superamento del valore massimo della soglia ISEE (8.000 euro) a seguito dell’aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta (articolo 2, comma 1, lettera d) decreto interministeriale 29 ottobre 2015);
- superamento valore massimo della soglia ISEE (8.000 euro) a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione (articolo 4, comma 3, decreto interministeriale 29 ottobre 2015);
- mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell’ISEE corrente (articolo 9, comma 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159);
- scadenza del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
- mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto a restituire l’indennità percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento ( articolo 4, comma 1, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 e articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015);
- violazione delle regole di condizionalità di cui all’articolo 21, commi 8 e seguenti, d.lgs. 150/2015 e all’articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, decreto interministeriale 29 ottobre 2015, ovvero in caso di:
- mancata presentazione per la terza volta alla convocazione del servizio per l’impiego per l’appuntamento previsto nel progetto personalizzato;
- mancata partecipazione per la seconda volta, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al progetto personalizzato;
- mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva o di attivazione, formazione o riqualificazione professionale;
- mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell’articolo 25, d.lgs. 150/2015.
Domanda
Requisiti
Per beneficiare della prestazione occorre essere residenti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento al momento della domanda di Nuovo RA, e possedere i seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione e aver sottoscritto il progetto personalizzato presso il Centro per l’Impiego, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, decreto interministeriale 29 ottobre 2015;
- aver fruito della NASpI per la sua durata massima, così come definita dall’articolo 5, d.lgs. 22/2015 e non aver percepito la stessa in forma anticipata;
- essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- non aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, o per l’assegno sociale;
- essere in possesso di una attestazione ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore a 8.000 euro. In caso di prestazione che si pone temporalmente a cavallo tra due annualità, ai fini del mantenimento della prestazione è necessario aggiornare l’ISEE entro la fine del mese di gennaio. In assenza di aggiornamento della DSU l’erogazione viene sospesa. In presenza delle condizioni di cui all’articolo 9, d.p.c.m. 159/2013 ai fini della richiesta del Nuovo RA, può essere utilizzata una attestazione ISEE corrente. Nel caso in cui l’ammontare dei trattamenti ai fini NASpI, percepiti prima della richiesta del Nuovo RA, sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell’ISEE, ovvero dell’ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell’ISEE, è sottratto dall’INPS dal valore dell’ISEE medesimo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione del Nuovo RA;
- aver usufruito del Nuovo RA per non più di sei mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Quando fare domanda
La domanda online di Nuovo RA, include anche la domanda di ASDI e può essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal termine della NASPI.
Come fare domanda
L'interessato può fare domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può presentare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La presentazione del modulo di domanda di Nuovo RA contiene anche la domanda di ASDI, pertanto, saranno presenti tutte le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti per la concessione dell’ASDI.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare 20 ottobre 2016, n. 192.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.