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Ospitalità presso "Case del Maestro" per iscritti Gestione Assistenza Magistrale

Concorsi banditi dall’INPS per soggiorni alle Case del Maestro. La partecipazione è rivolta a iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, ai coniugi e familiari conviventi presenti nell’ISEE, ai vedovi e agli orfani minorenni di iscritto deceduto.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati- Familiari- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2026

Cos'è

Ogni anno vengono banditi dall’INPS tre concorsi di soggiorni climatico-termali presso le Case del Maestro di proprietà dell’Istituto.

A chi è rivolto

La partecipazione ai bandi di concorso è rivolta:

  • agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione:
    • gli insegnanti di scuola statale dell’infanzia e primaria a tempo indeterminato;
    • i dirigenti scolastici provenienti dall’ex ruolo dei direttori didattici;
    • gli attuali direttori dei servizi generali e amministrativi provenienti dalla legge 1213/1967, comunque assoggettati a ritenuta ENAM;
    • i docenti di religione cattolica assunti come docenti di scuola dell’infanzia e primaria e assoggettati a ritenuta ENAM;
  • ai loro coniugi, uniti civilmente o conviventi ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 e familiari conviventi che compaiano nello stato di famiglia e nell’attestazione ISEE del titolare medesimo;
  • ai vedovi e ai già uniti civilmente o conviventi ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 dell’iscritto deceduto, che non abbiano contratto nuovo matrimonio/nuova unione civile/nuova convivenza alla data di scadenza del bando, e agli orfani minorenni dell’iscritto deceduto.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La decorrenza, la durata e le destinazioni dei soggiorni sono indicati e nei bandi di concorso, consultabili nella sezione Welfare, Assistenza e Mutualità.

QUANTO SPETTA

I soggiorni sono finanziati dalla Gestione Assistenza Magistrale, attraverso il contributo mensile dello 0,8% della retribuzione lorda versato dagli iscritti e prevedono pensione completa e servizi accessori.

Nelle “schede di soggiorno”, pubblicate nel catalogo delle opportunità disponibili nella sezione dedicata al bando di concorso, si trova la descrizione:

  • delle caratteristiche dei soggiorni;
  • dei servizi forniti;
  • dell’articolazione dei turni.

DECADENZA

La mancata indicazione, entro i termini e le modalità comunicati dall’INPS di almeno una struttura di preferenza, provoca la rinuncia e l’esclusione dall’assegnazione del soggiorno e da eventuali ripescaggi.

In caso di mancato pagamento del contributo previsto per il soggiorno, entro i termini comunicati dall’INPS dopo la pubblicazione della graduatoria del bando, si procederà con l’annullamento della prenotazione.

Non saranno ammessi al soggiorno partecipanti non inseriti nella domanda.

Se, in sede di istruttoria della richiesta, il sistema non rileva la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida alla data di inoltro della domanda:

  • la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria;
  • il contributo della quota di partecipazione pro-capite sarà pari all’importo previsto nell’ultima fascia della tabella presente nel bando di concorso.

In questo caso l’eventuale condizione di disabilità, sia del beneficiario che di altri soggetti del nucleo familiare, non verrà presa in considerazione. Il beneficiario sarà l’unico soggetto a essere ammesso al soggiorno.

Domanda

REQUISITI

I bandi indicano, di volta in volta, i requisiti richiesti e i criteri di determinazione della graduatoria di partecipazione.

Tutti gli ospiti partecipano alle spese con un contributo che varia in base alla fascia ISEE del richiedente e al numero di partecipanti. La quota dovuta deve essere versata con le modalità che saranno rese note nell’area MyINPS, in caso di assegnazione del beneficio.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata da parte del richiedente entro i termini previsti dal bando di concorso.

In fase di compilazione della domanda, il richiedente deve inserire fino a cinque strutture preferite.

Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuarne la visualizzazione per verificare:

  • l’esattezza dei dati inseriti;
  • che la domanda non sia rimasta nello stato di “bozza”, ma che sia effettivamente avvenuta la trasmissione della domanda medesima con il rilascio del numero di protocollo.

Si ricorda che:

  • la domanda inviata e protocollata non è modificabile, quindi in caso di errore è necessario inviare una nuova domanda entro il termine previsto dal bando;
  • il richiedente deve, inoltre, accedere entro e non oltre sette giorni dalla scadenza del bando alla propria area riservata, per verificare l’esito della domanda e la correttezza dei dati;
  • se risultano informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, disabilità e ISEE acquisiti dalla procedura, potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione “Modifica dati per riesame”.

Dopo la pubblicazione della graduatoria e l’assegnazione dei benefici, effettuata con le modalità indicate nel bando, l’INPS comunica al vincitore, nell'area riservata, l’ammissione alla struttura e la scadenza per il pagamento del contributo dovuto, completa delle indicazioni per il pagamento.

COME FARE DOMANDA

La domanda di partecipazione al soggiorno deve essere presentata online all’INPS, cliccando su “Utilizza il servizio” e selezionando la voce “Portale prestazioni welfare”.

Si può accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta d'Identità Elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per la consultazione delle domande relative agli anni precedenti occorre invece selezionare la voce “Portale servizi Gestione dipendenti pubblici (Lavoratori e pensionati)”.

    Tempi di lavorazione del provvedimento

    Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

    Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.