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Circolare numero 193 del 2-11-1999

Dettaglio

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI  

  Ai Dirigenti centrali e periferici   Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 2 novembre 1999   periferici dei Rami professionali   Al Coordinatore generale Medico legale     e Dirigenti Medici       Circolare n. 193   e, per conoscenza,         Al Presidente   Ai Consiglieri di Amministrazione   Al Presidente e ai membri del Consiglio     di indirizzo e vigilanza   Ai Presidenti dei Comitati amministratori     di fondi, gestioni e casse   Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati 6 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Modelli reddituali "telematici"

Sono in corso di emissione i modelli reddituali predisposti in applicazione della deliberazione n. 259 del Consiglio di Amministrazione dell’8 settembre 1999, per la verifica della situazione reddituale degli anni 1996, 1997 e 1998. Per la compilazione i pensionati devono rivolgersi ai soggetti abilitati alla certificazione del reddito con i quali l’INPS ha stipulato convenzioni per l’assistenza gratuita. I soggetti abilitati provvederanno alla trasmissione dei dati agli archivi INPS con collegamento telematico.

1 - Nuove modalità di richiesta dei dati reddituali

In attesa che sia completato il processo di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, che consentirà la verifica automatica dei dati reddituali influenti sulle prestazioni, in data 8 settembre 1999 il Consiglio di Amministrazione ha adottato la deliberazione n. 259, già portata a conoscenza delle Sedi con messaggio n. 9013 del 17 settembre 1999 (allegato 1), con la quale è stato dato mandato alla Direzione Generale di procedere alla trattativa con i soggetti abilitati per legge alla certificazione del reddito ed è stato autorizzato il Presidente dell’Istituto alla stipula delle singole convenzioni, al fine di poter effettuare la verifica generalizzata delle prestazioni legate al reddito.

Il coinvolgimento nell’operazione dei soggetti abilitati alla certificazione del reddito consente di avere dichiarazioni reddituali "certificate".

A seguito della deliberazione sono state stipulate convenzioni con CAF, consulenti tributari, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro.

La convenzione e il relativo protocollo aggiuntivo (allegato 2) prevedono:

    • l’invio da parte dell’INPS, a tutti i soggetti titolari di prestazioni legate al reddito, di un’apposita lettera "Richiesta RED" (allegato 3) con la quale vengono illustrate le nuove modalità di comunicazione dei dati reddituali che devono pervenire all’Istituto tramite i soggetti abilitati alla certificazione dei redditi. Alla lettera sarà allegato il modello "Tipo RED" (allegato 4) che riporterà, per ogni tipologia di prestazione, l’indicazione dei redditi che devono essere dichiarati. Con la prima emissione verranno richiesti i redditi relativi al triennio 1996 – 1998;

    • l’acquisizione da parte dei soggetti abilitati delle dichiarazioni reddituali rese dai titolari delle prestazioni, previo riscontro della corrispondenza dei dati dichiarati con i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o in altra documentazione fiscale in possesso dei pensionati;

    • la stampa, in duplice copia, da parte dei predetti soggetti, della dichiarazione reddituale "Mod. CERT.RED" (allegato 5);

    • la consegna al pensionato di una copia della dichiarazione "Mod. CERT.RED";

    • la trasmissione via cavo all’INPS dei dati delle dichiarazioni rese dai pensionati;

    • la custodia da parte dei soggetti abilitati delle copie delle dichiarazioni "Mod CERT.RED" per un periodo non inferiore a dieci anni.

La durata della convenzione è prevista per un periodo di tre anni ed è fatta salva, da parte dell’INPS, la facoltà di disdetta anticipata.

I CAF e gli altri soggetti che hanno stipulato la convenzione assisteranno i pensionati gratuitamente.

2 - Pensioni interessate alla verifica reddituale

L’individuazione delle pensioni interessate alla verifica reddituale viene effettuata tramite l’archivio delle pensioni.

Sono interessate all’operazione le prestazioni collegate al reddito per le quali risultano assenti in archivio i dati reddituali per almeno uno degli anni 1996, 1997 e 1998. Nel caso in cui risulti già memorizzato il dato relativo ad uno degli anni interessati alla verifica, la procedura richiede soltanto i redditi degli anni mancanti.

Per la generalità delle prestazioni collegate al reddito viene inviata ai titolari la lettera "Richiesta RED".

Per le situazioni particolari indicate al punto 2.2 viene invece effettuata una segnalazione alle Sedi con apposite liste.

2.1 – Pensioni per le quali viene inviata la lettera

Per predisporre la lettera personalizzata "Richiesta RED" (allegato 3) vengono rilevati i dati dal data base delle pensioni e dal Casellario Centrale dei Pensionati.

Sulla lettera "Richiesta RED" sono riportate le pensioni interessate alla dichiarazione reddituale e la relativa motivazione, gli altri soggetti che oltre al pensionato devono dichiarare i propri redditi e le altre pensioni memorizzate nel Casellario il cui importo è rilevante per il diritto o la misura delle pensioni per le quali è in corso l’accertamento.

Vengono prese in considerazione le pensioni interessate ad una o più "rilevanze", intendendo per "rilevanza" la motivazione per la quale sono influenti i redditi.

Si riporta di seguito l’elenco delle rilevanze e dei relativi codici per le quali viene inviata ai pensionati la lettera "Richiesta RED":

Codice

Descrizione

1

Integrazione al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994

3

Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della legge n. 222/1984

4

Integrazione al minimo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 503/1992, e successive modificazioni ed integrazioni delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994

5

Maggiorazione sociale del minimo ex articolo 1 della legge n. 544/1988

9

Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 e successive modificazioni ed integrazioni

10

Trattamenti di famiglia ex articolo 23 della legge n. 41/1986 e successive modificazioni ed integrazioni

11

Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995

12

Incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995

Si precisa che viene inviata una sola lettera ad ogni soggetto sia nel caso di titolarità di una sola pensione interessata a più rilevanze, sia nel caso di titolarità di più pensioni interessate a rilevanze.

2.2 - Pensioni segnalate alle Sedi

Le pensioni interessate alle situazioni particolari riportate di seguito vengono segnalate alle Sedi con apposite liste, sulle quali sono riportate informazioni analoghe a quelle contenute nella lettera "Richiesta RED".

Codice

Descrizione

2

Sospensione della pensione di invalidità ex articolo 8 della legge n. 638/1983

13

Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità ex articolo 9 della legge n. 222/1984

16

Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo ex articolo 10 della legge n. 503/1992 e ex articolo 11 della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni

17

Mantenimento dell’importo al 30 settembre 1983 ex sentenza n. 240/1994 della Corte Costituzionale

18

Incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero ex articolo 7 della legge n. 407/1990

Con successiva comunicazione saranno fornite indicazioni sulle modalità di gestione di tali liste.

3 - Memorizzazione dei dati delle richieste emesse

Le informazioni contenute nella lettera "Richiesta RED", unitamente agli importi delle altre pensioni rilevati dal Casellario Centrale dei Pensionati utilizzando la procedura CASRED, vengono memorizzate sul "data base reddituale".

La memorizzazione di tali dati consente la visualizzazione dei modelli emessi, l’eventuale duplicazione degli stessi e la gestione dei solleciti per le dichiarazioni reddituali non ancora pervenute.

4 - Documenti inviati ai pensionati

Ai pensionati interessati all’operazione vengono inviati, con procedura centrale, la lettera personalizzata "Richiesta RED" e il modello "Tipo RED" con l’indicazione delle tipologie di redditi che devono essere dichiarati.

La spedizione delle lettere ai pensionati verrà effettuata nel periodo compreso tra inizio novembre e metà dicembre.

E’ in corso di stampa il volantino (allegato 6) recante informazioni relative all’operazione di verifica dei dati reddituali. Le Sedi avranno cura di distribuire tali volantini agli uffici pagatori di propria competenza e di metterli a disposizione di tutte le strutture periferiche compresi i "Punti cliente".

5 – Dichiarazione reddituale del pensionato

I pensionati dovranno rivolgersi ad uno dei soggetti convenzionati per la presentazione della dichiarazione reddituale.

Come precisato nella lettera "Richiesta RED" i pensionati dovranno dichiarare soltanto i redditi diversi dalle pensioni riportate nella stessa lettera. Anche i pensionati che non posseggono altri redditi dovranno presentare la dichiarazione.

6 – Soggetti autorizzati a ricevere le dichiarazioni reddituali

Le convenzioni sono state stipulate con CAF, con consulenti tributari, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro.

Sono stati messi a disposizione delle Sedi gli elenchi dei soggetti presenti nella provincia che hanno stipulato la convenzione, su sito Internet e Intranet.

Le Sedi dovranno provvedere a pubblicizzare tali elenchi, sia mediante l’affissione di manifesti nelle Sedi e negli uffici pagatori, sia con altri mezzi ritenuti idonei. Dovrà essere comunque sottolineato che l’assistenza sarà fornita gratuitamente.

L’elenco dei soggetti operanti nella provincia di residenza del pensionato viene comunque inviato anche in allegato alla lettera "Richiesta RED".

7 – Certificazione dei redditi

I soggetti che hanno stipulato le convenzioni certificheranno i dati reddituali dichiarati ai fini della verifica del diritto e/o della misura delle prestazioni previdenziali.

8 – Acquisizione dei dati da parte dei soggetti convenzionati

Il CAF e gli altri soggetti convenzionati acquisiscono i dati reddituali, sulla base della documentazione presentata dal pensionato o della sua dichiarazione di non possedere altri redditi.

Sulla lettera inviata ad ogni pensionato interessato alla verifica e che dovrà essere esibita al CAF o ad altro soggetto convenzionato è riportata una "stringa" contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.

Tale stringa è riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica.

La stringa è costituita da 32 caratteri così suddivisi:

Numero caratteri

Contenuto

Esempio

4

Codice Sede

0100

3

Codice categoria

015

8

Numero di certificato

12345678

10

Rilevanze alle quali il soggetto è interessato

0105090000

4

Anni per i quali deve essere dichiarato il reddito

1010

1

Codice stato civile

1

2

Codice di controllo

29

Tali informazioni forniscono alla procedura di acquisizione tutte le indicazioni che consentono di visualizzare pannelli specifici a seconda delle rilevanze alle quali la pensione è interessata e di conseguenza alle tipologie dei redditi che devono essere dichiarati, allo stato civile del pensionato, agli anni per i quali deve essere dichiarato il reddito.

La procedura provvede alla stampa in duplice copia del "Mod. CERT.RED" che rappresenta la dichiarazione reddituale e che dovrà essere sottoscritto dal pensionato. Una copia del modello viene consegnata per ricevuta al pensionato, mentre l’altra copia deve essere conservata agli atti dal CAF e dagli altri soggetti convenzionati per un periodo di almeno dieci anni.

Ulteriori informazioni relative alla procedura di acquisizione formeranno oggetto di successiva circolare.

9 – Trasmissione dei dati tramite Internet

I soggetti convenzionati provvederanno alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali tramite Internet. I codici per l’accesso saranno forniti ai predetti soggetti dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.

10 -

Aggiornamento del data base reddituale e del data base delle pensioni. Ricalcolo delle pensioni.

I dati trasmessi dai CAF e dagli altri soggetti convenzionati aggiorneranno il nuovo data base reddituale. Ai dati reddituali trasmessi saranno sommati i dati rilevati dal Casellario Centrale dei Pensionati e l’importo complessivo sarà utilizzato per l’aggiornamento del data base delle pensioni e per l’eventuale ricalcolo degli importi in pagamento.

11 -

Modelli per la dichiarazione reddituale da utilizzare per le pensioni di nuova liquidazione e le ricostituzioni

Le Sedi dovranno utilizzare i nuovi modelli che saranno resi disponibili su INTRANET anche per l’accertamento reddituale da effettuare per le pensioni di nuova liquidazione e per le ricostituzioni.

***

Per consentire ai pensionati di provvedere agevolmente alla presentazione della dichiarazione reddituale e per risolvere eventuali situazioni particolari i Direttori di Area e di Agenzia dovranno porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti che hanno stipulato la convenzione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

Allegato 1

Messaggio n. 9013 del 17 settembre 1999

SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

Oggetto: Prestazioni legate al reddito.

Allo scopo di attuare la rilevazione annuale dei redditi dei pensionati, prevista dalla legge ai fini dell'erogazione delle prestazioni legate al reddito e perseguendo altresì l'obiettivo di costituire una banca dati centralizzata nella quale affluiscano sia i dati in possesso dell'Istituto che i dati desunti dalle dichiarazioni degli interessati, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare ai soggetti abilitati per legge alla asseverazione dei redditi e che operano con il Ministero delle Finanze (CAF, commercialisti, ragionieri iscritti all'ordine, consulenti del lavoro), la raccolta delle dichiarazioni dovute dagli interessati e la loro trasmissione per via telematica all'Istituto (vedi delibera allegata). Sono in via di definizione le relative convenzioni e le modalità di attuazione. Alle strutture periferiche verranno impartite puntuali istruzioni in merito agli adempimenti di competenza.

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

FABIO TRIZZINO

DELIBERAZIONE N. 259

OGGETTO : PRESTAZIONI LEGATE AL REDDITO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(seduta dell' 8 settembre 1999)

    • considerato che il diritto ad un numero consistente di prestazioni erogate dall'Istituto è subordinato al livello del reddito posseduto dall'interessato e che, per dare applicazione alla legislazione in materia, l'Istituto è tenuto a rilevare annualmente la sussistenza di requisiti reddituali;

    • rilevato che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle pubbliche amministrazioni non si rende possibile rilevare tali dati attraverso interazioni dirette tra le pubbliche amministrazioni medesime;

    • considerato che si rende pertanto indispensabile una fase transitoria - che si auspica abbia la più breve durata possibile - nella quale richiedere adempimenti a carico dei richiedenti le prestazioni;

    • tenuto conto che finora l'Istituto ha realizzato una serie di verifiche utilizzando oltre ai dati presenti negli archivi di gestione dell'Istituto, anche i dati rilevati dalla modulistica reddituale (modello RED) che richiedeva emissione di documentazione cartacea e onerosissime operazioni di acquisizione e gestione;

    • preso atto che gli sviluppi tecnologici intervenuti negli ultimi anni (collegamenti con Internet, realizzazione di protocolli di sicurezza dei dati), nonché le positive esperienze maturate nell'ambito di sinergie con altri organismi esterni fornitori di dati per l'Istituto (CAF, consulenti del lavoro, Poste, Banche), rendono ora possibile procedere ad una nuova revisione generalizzata di tutte le prestazioni su cui è influente il livello reddituale, utilizzando le nuove tecniche di automazione;

    • ravvisata l'opportunità di avviare un nuovo sistema di verifica dei dati reddituali basato su una banca dati centralizzata, alimentata oltre che dai dati presenti nelle memorie magnetiche dell'Istituto anche dai dati delle dichiarazioni rese dagli interessati ai soggetti abilitati a certificare il reddito, che provvedono alla trasmissione telematica dei dati stessi all'Istituto e alla conservazione della documentazione originale cartacea;

    • considerato che tutti i soggetti abilitati per legge possono sottoscrivere tale convenzione e che, pertanto, non si rende necessario attivare alcuna procedura di selezione prevista in materia di appalto;

    • accertato che la trasmissione dei dati avviene nel rispetto della legge n. 675/1996 in materia di "privacy";

    • valutato che l'analisi dei costi effettuata anche mediante tecniche di contabilità analitica evidenzia che il costo dell'operazione svolta secondo la metodologia tradizionale è quantificabile mediamente in lire 16.000 per ciascuna dichiarazione, esclusi i costi di immissione e archiviazione dei dati e quelli relativi al controllo sulla veridicità dei dati stessi;

    • preso atto che la platea interessata all'operazione è di circa 10 milioni di soggetti e che, pertanto, il costo massimo da sostenere - assumendo a riferimento il predetto tetto massimo di 16.000 lire unitarie - ammonterà a circa 160 miliardi a livello annuo;

    • tenuto conto altresì che da un'analisi comparativa di mercato condotta con strutture impegnate in servizi analoghi (servizi 730), è stato valutato che i soggetti abilitati, con i quali stipulare convenzioni per il servizio di cui trattasi, presentano caratteristiche strutturali di maggiore flessibilità organizzativa e dei relativi costi di gestione e che, pertanto, possono pattuire un compenso per anno verificato sensibilmente inferiore alle 16.000 lire, con conseguente onere annuo a carico dell'Istituto inferiore ai predetti 160 miliardi annui;

    • considerato che i costi graveranno sul bilancio per l'anno 2000 in relazione ai tempi tecnici necessari per l'attuazione dell'iniziativa;

    • tenuto conto che il nuovo sistema comporterà un sensibile miglioramento del processo produttivo che potrà offrire un prodotto semilavorato di qualità sia per la comprovata capacità professionale dei soggetti terzi, sia per la potestà loro riconosciuta di asseverare il contenuto delle dichiarazioni, garantendo certezza dei dati e riduzione dei tempi di esecuzione;

    • visto l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

    • vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

    • con il parere consultivo, favorevole del Direttore Generale,

D E L I B E R A

    • di dare mandato alla Direzione Generale di procedere alla trattativa con i soggetti abilitati per la legge alla certificazione del reddito per definire un compenso annuo, in misura uguale per tutti, il cui tetto massimo non potrà superare le 12.500 lire unitarie per anno certificato;

    • di autorizzare il Presidente dell'Istituto alla stipula - con tutti i soggetti di cui al punto 1 che accetteranno di effettuare il servizio alle condizioni economiche stabilite dall'Istituto stesso - di singole convenzioni secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

VISTO

VISTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(DR. U. FUMAROLA)

(PROF. M. PACI)

Allegato 2

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL CAF

L'anno 1999 il giorno………………….del mese di ottobre in Roma,

tra

    • l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma (RM), Via Ciro il Grande 21, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Massimo Paci, domiciliato per la carica in Roma, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 259 dell'8 settembre 1999

e

    • il Centro Autorizzato Assistenza Fiscale …………………., con sede in……………, via ……………., in prosieguo denominato più semplicemente CAAF, nella persona del suo Amministratore Delegato dott. …………….

PREMESSO

    • che ai sensi dell'art.13 della legge 30 dicembre 1991, n.412 l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

    • che alle prestazioni pensionistiche interessate alla verifica predetta vanno aggiunte le verifiche reddituali relative agli assegni per il nucleo familiare ed agli assegni familiari;

    • che nei confronti di tutti i soggetti le cui prestazioni sono collegate al reddito l'INPS invia apposite comunicazioni invitandoli a dichiarare tutti i dati reddituali necessari per procedere alle verifiche di legge;

    • che l'Istituto deve procedere al recupero delle prestazioni indebitamente percepite ai sensi dell'art. 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662;

    • che il CIV nella riunione del 14 luglio 1999 ha deliberato di provvedere tempestivamente alla raccolta dei dati reddituali e patrimoniali che condizionano il diritto e/o la misura della prestazione in modo da ottemperare al disposto della legge n.412 del 30 dicembre 1991.

Tutto ciò premesso e confermato da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Attività dell'INPS)

L'INPS entro il mese di novembre del 1999 invia a tutti i soggetti titolari di prestazioni a carico dell'Istituto apposita lettera con la quale viene illustrato il nuovo sistema di fornitura dei dati reddituali attraverso i soggetti abilitati dal decreto legislativo 28.12.1998 n.490, ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

L'INPS invita gli interessati ad effettuare le operazioni di cui sopra con cadenza annuale e nella prima fase di attuazione del nuovo sistema provvede a richiedere i dati relativi al triennio 1996/1998.

Per conferire la massima efficacia a tali iniziative l'INPS dà tempestiva e puntuale informazione anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.

ART. 2

(Compiti del CAAF)

Il CAAF si impegna ad acquisire, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell'Istituto, a riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale ed a trasmettere via cavo all'Istituto le dichiarazioni rese con l'attestazione di conformità alla documentazione fiscale.

ART. 3

(Procedure di supporto)

Le procedure informatiche di supporto devono essere previamente indicate dall'Istituto, il quale fornirà tempestivamente il software specializzato idoneo a supportarle. Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà preventivamente essere indicata ed approvata dall'Istituto.

ART. 4

(Informazioni rese al momento della dichiarazione)

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione e la relativa documentazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.675, il CAAF dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

ART. 5

(Stampa e custodia delle dichiarazioni)

Il CAAF provvede direttamente a stampare le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una è custodita per un periodo non inferiore a dieci anni negli appositi archivi da esso tenuti, e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o suo delegato.

ART. 6

(Custodia della documentazione)

Il CAAF custodisce altresì nei suoi archivi, per il periodo indicato dall'Istituto, la documentazione cartacea di supporto alle dichiarazioni.

ART. 7

(Compensi)

Per l'attività prevista nella presente convenzione l'INPS corrisponde al CAAF lire 12.500 (dodicimilacinquecento) per ogni dichiarazione trasmessa.

ART. 8

(Durata)

La presente convenzione ha validità per un periodo di tre anni, decorrenti dal momento della sottoscrizione della presente convenzione da parte dell'Istituto.

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata da parte dell'Istituto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rinnovabile automaticamente per eguale periodo.

La comunicazione deve essere inviata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della disdetta.

ART. 9

(Spese)

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

Il Presidente dell'INPS

L'Amministratore Delegato del CAAF

Prof. Massimo Paci

Dott.…………………..

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione le parti convengono quanto segue:

    • Per attestazione di conformità di cui all'art. 2 della convenzione si intende la certificazione (o attestazione di conformità) della corrispondenza tra i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o in altra documentazione fiscale a quanto indicato nel modello RED (o altra denominazione del modello di comunicazione dei redditi). Per i dati non risultanti dalla predetta documentazione fiscale vale la dichiarazione del soggetto.

    • L'attestazione di conformità viene rilasciata dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAAF di cui all'art. 35 D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

    • I CAAF possono avvalersi, sotto il loro diretto controllo ed assumendosene la relativa responsabilità, degli stessi soggetti della cui attività si avvalgono ai sensi dell'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

    • Le procedure informatiche di supporto definitive per l’invio telematico dovranno essere rilasciate dall’INPS ai CAAF entro un mese dall’inizio dell’invio delle lettere relative al modello RED.

    Il CAAF potrà adottare, a sua libera scelta, il software predisposto dall’Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall’INPS sia in fase di stesura iniziale che in caso di modifica delle procedure.

    • L’INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni nonché, in accordo con i soggetti autorizzati, la modulistica necessaria ed i tracciati record.

    Il modello di dichiarazione dovrà essere unico per qualsiasi tipologia di prestazione, anche in assenza di redditi da dichiarare.

    L’INPS dovrà prevedere nel modello predisposto le informazioni di cui alla legge n. 675/96.

    • Il CAAF si impegna a custodire la dichiarazione reddituale per un periodo non inferiore ai dieci anni negli appositi archivi da esso tenuti. La documentazione fiscale cartacea nonché l’autocertificazione dovranno essere conservati dal contribuente.

    • Alla data del 31 gennaio i CAAF fattureranno le dichiarazioni trasmesse e riscontrate dall’INPS a quella data.

    Le restanti dichiarazioni verranno fatturate con un’unica successiva fatturazione. I pagamenti saranno effettuati dall’INPS entro 60 giorni dalla fatturazione

.

Qualora il dichiarante si rivolga a CAAF diversi per rilasciare la medesima dichiarazione o una sua integrazione, l’INPS liquiderà il compenso al CAAF che per primo ha effettuato la trasmissione dei dati. Le eventuali dichiarazioni scartate dalla fornitura telematica potranno essere fatturate non appena rese conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS ed allegato alla convenzione

.

  • Il compenso a carico dell’INPS di cui all’art. 7 della convenzione sarà maggiorato del 20% a titolo di I.V.A. dovuta sul compenso stesso.

  • La convenzione tra l’INPS e i CAAF alla quale il presente protocollo aggiuntivo fa riferimento, ai sensi dell’art. 1 lett. B tariffa, parte seconda, del D.P.R. 26/4/1986 n.31, è oggetto di registrazione solo in caso d’uso.

  • L'INPS prima di ripetere l'operazione di verifica reddituale per gli anni successivi al 1998, valuterà le risultanze delle dichiarazioni 1996-97-98.

  • La risoluzione di qualunque questione relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione è demandata, ai sensi degli artt. 808 e segg. cod. proc. civ., ad un collegio , con sede in Roma, composto di tre membri, di cui uno per ciascuna parte ed un Presidente. Il Presidente del collegio è scelto di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo entro trenta giorni successivi all'indicazione dei due membri di ciascuna parte, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

IL PRESIDENTE DELL'INPS

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CAAF

Prof. Massimo Paci

Dott. …………………

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E

……………………………..

L'anno 1999 il giorno………………….del mese di ottobre in Roma,

tra

    • l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma (RM), Via Ciro il Grande 21, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Massimo Paci, domiciliato per la carica in Roma, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 259 dell'8 settembre 1999

e

    • l'……………… , con sede in ……………. , Via ………………, in prosieguo denominato più semplicemente Associazione, nella persona del suo Presidente dott. ………………………..

PREMESSO

    • che ai sensi dell'art.13 della legge 30 dicembre 1991, n.412 l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

    • che alle prestazioni pensionistiche interessate alla verifica predetta vanno aggiunte le verifiche reddituali relative agli assegni per il nucleo familiare ed agli assegni familiari;

    • che nei confronti di tutti i soggetti le cui prestazioni sono collegate al reddito l'INPS invia apposite comunicazioni invitandoli a dichiarare tutti i dati reddituali necessari per procedere alle verifiche di legge;

    • che l'Istituto deve procedere al recupero delle prestazioni indebitamente percepite ai sensi dell'art. 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662;

    • che il CIV nella riunione del 14 luglio 1999 ha deliberato di provvedere tempestivamente alla raccolta dei dati reddituali e patrimoniali che condizionano il diritto e/o la misura della prestazione in modo da ottemperare al disposto della legge n.412 del 30 dicembre 1991.

Tutto ciò premesso e confermato da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Attività dell'INPS)

L'INPS entro il mese di novembre del 1999 invia a tutti i soggetti titolari di prestazioni a carico dell'Istituto apposita lettera con la quale viene illustrato il nuovo sistema di fornitura dei dati reddituali attraverso i soggetti abilitati dal decreto legislativo 28.12.1998 n.490, ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

L'INPS invita gli interessati ad effettuare le operazioni di cui sopra con cadenza annuale e nella prima fase di attuazione del nuovo sistema provvede a richiedere i dati relativi al triennio 1996/1998.

Per conferire la massima efficacia a tali iniziative l'INPS dà tempestiva e puntuale informazione anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.

ART. 2

(Compiti dell'Associazione)

L'Associazione si impegna ad acquisire, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell'Istituto, a riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale ed a trasmettere via cavo all'Istituto le dichiarazioni rese con l'attestazione di conformità alla documentazione fiscale.

ART. 3

(Procedure di supporto)

Le procedure informatiche di supporto devono essere previamente indicate dall'Istituto, il quale fornirà tempestivamente il software specializzato idoneo a supportarle. Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà preventivamente essere indicata ed approvata dall'Istituto.

ART. 4

(Informazioni rese al momento della dichiarazione)

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione e la relativa documentazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.675, l'Associazione dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

ART. 5

(Stampa e custodia delle dichiarazioni)

L'Associazione provvede direttamente a stampare le dichiarazioni reddituali in duplice copia, di cui una è custodita per un periodo non inferiore a dieci anni negli appositi archivi da esso tenuti, e l'altra è consegnata per ricevuta al dichiarante o suo delegato.

ART. 6

(Custodia della documentazione)

L'Associazione custodisce altresì nei suoi archivi, per il periodo indicato dall'Istituto, la documentazione cartacea di supporto alle dichiarazioni.

ART. 7

(Compensi)

Per l'attività prevista nella presente convenzione l'INPS corrisponde all'Associazione lire 12.500 (dodicimilacinquecento) per ogni dichiarazione trasmessa.

ART. 8

(Durata)

La presente convenzione ha validità per un periodo di tre anni, decorrenti dal momento della sottoscrizione della presente convenzione da parte dell'Istituto.

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata da parte dell'Istituto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rinnovabile automaticamente per eguale periodo.

La comunicazione deve essere inviata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della disdetta.

ART. 9

(Spese)

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico dell'Associazione, salvo diversa previsione di legge.

Il Presidente dell'INPS

Il Presidente dell'

Prof. Massimo Paci

Dott………………….

CONVENZIONE

tra

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e

ORDINE PROFESSIONALE………………..

PREMESSO

Che, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n.412, l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

Che, al fine di cui sopra, la Direzione Generale dell'INPS ha progettato la creazione di una Banca Dati alimentata, oltre che dai dati già presenti nelle memorie magnetiche dell'INPS, anche dai dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai pensionati ai soggetti abilitati a certificare il reddito;

Che in data 8/9/1999 il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha dato mandato alla Direzione Generale di procedere alla stipula di una convenzione con i soggetti abilitati dalla legge alla certificazione del reddito;

Che ai sensi del D.Lgs. 490/98, i consulenti del lavoro ecc.………... sono soggetti abilitati ad asseverare le dichiarazioni dei redditi;

Che il Consiglio Nazionale dei………………………..stipula a favore dei consulenti iscritti all'Albo una convenzione con l'INPS;

Che la convenzione produce effetti solo per iscritti che provvederanno a trasmettere alla Società designata dal Consiglio Nazionale i dati reddituali dei pensionati che ad essi si sono rivolti;

Che la Società di servizi trasmetterà i dati ricevuti all'INPS;

Che di conseguenza i consulenti del lavoro sono responsabili dell'asseverazione dei dati trasmessi, mentre la Società di servizi è responsabile della trasmissione dei dati stessi all'INPS;

Che, sulla base del vigente protocollo d'intesa, i soggetti contraenti si sono impegnati, tra l'altro, ad una reciproca formale collaborazione per la promozione delle tecniche di interscambio dei dati in via telematica;

Che i soggetti contraenti, nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni, perseguono l'obiettivo del continuo e costante miglioramento dei servizi da fornire alla comune clientela;

Che il progetto dell'INPS risulta di reciproco interesse e vantaggio;

SI CONVIENE

Che la convenzione produce effetti sul consulente del lavoro ecc………. dal momento dell'invio della dichiarazione del pensionato alla Società di Servizi individuata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, mentre la Società di Servizi è responsabile dell'invio alla Direzione Generale dell'INPS di detta dichiarazione;

Che attraverso circolari informative inviate a tutti i collegi e a mezzo stampa, il Consiglio Nazionale si impegna a diffondere l'iniziativa dell'INPS tra i propri iscritti;

Che l'INPS si impegna al rispetto dei termini indicati nello schema di convenzione allegato alla presente.

Letto, confermato e sottoscritto il

ISTITUTO NAZIONALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONSIGLIO NAZIONALE DEI ……………….

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione le parti convengono quanto segue:

    • Per attestazione di conformità di cui all'art. 2 della convenzione si intende la certificazione (o attestazione di conformità) della corrispondenza tra i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o in altra documentazione fiscale a quanto indicato nel modello RED (o altra denominazione del modello di comunicazione dei redditi). Per i dati non risultanti dalla predetta documentazione fiscale vale la dichiarazione del soggetto.

    • L'attestazione di conformità viene rilasciata dai singoli professionisti abilitati all'assistenza fiscale di cui all'art. 35 D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

    • Le Associazioni possono avvalersi, sotto il loro diretto controllo ed assumendosene la relativa responsabilità, degli stessi soggetti della cui attività si avvalgono ai sensi dell'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

    • Le procedure informatiche di supporto definitive per l’invio telematico dovranno essere rilasciate dall’INPS alle Associazioni entro un mese dall’inizio dell’invio delle lettere relative al modello RED.

    L’Associazione potrà adottare, a sua libera scelta, il software predisposto dall’Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall’INPS sia in fase di stesura iniziale che in caso di modifica delle procedure.

    • L’INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni nonché, in accordo con i soggetti autorizzati, la modulistica necessaria ed i tracciati record.

    Il modello di dichiarazione dovrà essere unico per qualsiasi tipologia di prestazione, anche in assenza di redditi da dichiarare.

    L’INPS dovrà prevedere nel modello predisposto le informazioni di cui alla legge n. 675/96.

    • L’Associazione si impegna a custodire la dichiarazione reddituale per un periodo non inferiore ai dieci anni negli appositi archivi da esso tenuti. La documentazione fiscale cartacea nonché l’autocertificazione dovranno essere conservati dal contribuente.

    • Alla data del 31 gennaio le Associazioni fattureranno le dichiarazioni trasmesse e riscontrate dall’INPS a quella data.

    Le restanti dichiarazioni verranno fatturate con un’unica successiva fatturazione.

    I pagamenti saranno effettuati dall’INPS entro 60 giorni dalla fatturazione.

    Qualora il dichiarante si rivolga a soggetti abilitati diversi per rilasciare la medesima dichiarazione o una sua integrazione, l’INPS liquiderà il compenso al soggetto che per primo ha effettuato la trasmissione dei dati. Le eventuali dichiarazioni scartate dalla fornitura telematica potranno essere fatturate non appena rese conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS ed allegato alla convenzione.

    • Il compenso a carico dell’INPS di cui all’art. 7 della convenzione sarà maggiorato del 20% a titolo di I.V.A. dovuta sul compenso stesso.

    • La convenzione tra l’INPS e le Associazioni alla quale il presente protocollo aggiuntivo fa riferimento, ai sensi dell’art. 1 lett. B tariffa, parte seconda, del D.P.R. 26/4/1986 n.31, è oggetto di registrazione solo in caso d’uso.

    • La risoluzione di qualunque questione relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione è demandata, ai sensi degli artt. 808 e segg. cod. proc. Civ., ad un collegio , con sede in Roma, composto di tre membri, di cui uno per ciascuna parte ed un Presidente. Il Presidente del collegio è scelto di comune accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo entro trenta giorni successivi all'indicazione dei due membri di ciascuna parte, nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

IL PRESIDENTE DELL'INPS

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DI…….

Prof. Massimo Paci

Dott……………

Allegato 3

Richiesta

RED

logo INPS

Oggetto:

Comunicazione dei redditi

Gentile signore/a

Le ricordo che alcune prestazioni sono pagate dall’INPS in un importo che varia in relazione all’ammontare dei redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, in alcuni casi, dai figli.

Le prestazioni legate ai redditi sono, per esempio, le integrazioni al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali sulle pensioni, gli assegni di invalidità, i trattamenti di famiglia, ecc. Per questi tipi di prestazioni i pensionati debbono comunicare ogni anno la misura dei redditi posseduti personalmente e dal nucleo familiare.

Anche Lei è interessato ad inviare tale comunicazione, in quanto titolare delle sottoelencate prestazioni, sulle quali influiscono i redditi.

Pensione categoria VO numero 10025400 gestita dalla Sede INPS di Roma

integrata al trattamento minimo

Pensione categoria SO numero 20045900 gestita dalla Sede INPS di Roma EUR

sulla quale sono in pagamento trattamenti di famiglia

Altre pensioni

Lei ha anche le pensioni

INPS categoria…….. numero……………. Sede……………..

INPDAP……………………………………

Il coniuge è titolare delle pensioni

INPS categoria…….. numero……………. Sede……………..

Fondo Pensioni BNL……………………………………

Il coniuge e i figli a carico sono titolari delle pensioni

INPS categoria…….. numero……………. Sede……………..

Fondo Pensioni BNL……………………………………

Altri redditi

Per facilitarLe il compito di comunicare i redditi Le invio alcuni moduli che offrono la traccia dei redditi da dichiarare. Le sottolineo che deve dichiarare solo i redditi diversi dalle pensioni sopra indicate. Dei redditi delle pensioni infatti terrà direttamente conto l’INPS in sede di verifica della Sua intera posizione reddituale.

A chi si presenta la dichiarazione

L’INPS adotta una procedura che rende più semplice la dichiarazione evitandoLe di fare calcoli e possibili errori.

Sono a Sua disposizione Centri di assistenza fiscale (CAF), consulenti tributari, consulenti del lavoro e ragionieri commercialisti che l’assisteranno gratuitamente nel classificare e nel dichiarare i redditi che si aggiungono a quelli delle pensioni indicate su questa lettera. Per ottenere la massima precisione Le consiglio di utilizzare i documenti in Suo possesso, quali il modello 730, il modello 740, il modello fiscale UNICO, il modello CUD, ecc. in modo che i CAF e i professionisti sopraindicati possano "attestare la conformità" della dichiarazione e trasmetterla direttamente in via telematica agli uffici INPS, senza ulteriori fastidi per Lei.

L’elenco degli operatori

Le invio l’elenco dei CAF e delle rappresentanze dei professionisti – con relativi indirizzi e numeri telefonici – che hanno sede nella Sua provincia e tra i quali può scegliere quello che per Lei è più comodo.

Per presentare la dichiarazione senza code né attese è opportuno che Lei telefoni ad uno dei soggetti sopraindicati per un appuntamento.

Qualora condizioni di salute o altri motivi Le impediscano di recarsi personalmente agli uffici, La invito a prendere contatti telefonici per segnalare tale circostanza all'operatore prescelto che provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie per consentirLe il rilascio della comunicazione reddituale.

L’elenco dei Centri e dei professionisti è disponibile anche presso qualsiasi Sede INPS e nel sito Internet www.inps.it.

Assistenza gratuita e completa

La presentazione della dichiarazione reddituale ai CAF, ai consulenti tributari, ai consulenti del lavoro e ai ragionieri commercialisti è l’unico adempimento che Le viene richiesto. Infatti sono i soggetti sopraindicati ad assumere il compito di trasmettere i dati all’INPS.

Le preciso che la dichiarazione va presentata anche nel caso in cui non esistano altri redditi oltre quelli delle pensioni indicate.

I nuovi calcoli

Sulla base dei dati comunicati - che verranno sommati a quelli già risultanti all’INPS e riferiti alle pensioni sopraelencate - gli uffici ricalcoleranno la prestazione, con riferimento agli anni indicati sui moduli, provvedendo, a seconda dei casi, a mantenere in pagamento l’importo in essere, ovvero ad aumentarlo o a ridurlo. Il risultato di questa operazione, unitamente ai conguagli a debito o credito da operare, Le verrà comunicato una volta completata la verifica.

°°°

La comunicazione dei redditi che l’INPS sta chiedendo - e che deriva da precisi obblighi di legge - sicuramente comporterà per Lei qualche fastidio.

Sono certo però che il disagio sarà piccolo, in quanto le procedure poste in atto, sfruttando le potenzialità del processo telematico e la disponibilità di organizzazioni e professionisti esterni all’INPS, consentono di dichiarare i redditi in forma semplificata e senza grosse perdite di tempo.

Confido nella Sua precisa collaborazione ed invio cordiali saluti.

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Fabio Trizzino

Allegato 4

Tipo RED1

logo INPS

REDDITI DA DICHIARARE PER LE PENSIONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1° GENNAIO 1994 INTEGRATE AL TRATTAMENTO MINIMO

Sede ………..categoria …………….Pensione n. ……………

Codice fiscale del pensionato

Codici rilevanze

Anni per i quali devono essere dichiarati i redditi

 

1996

 

1997

 

1998

A – REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

2

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

8

Pensioni dirette erogate da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

9

Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella richiesta RED

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

17

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

    • devono essere forniti necessariamente per determinare l’importo delle prestazioni pagate dall’INPS e commisurate ai redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, anche dai figli a carico;

    • sono raccolti dagli Enti competenti (INPS, soggetti convenzionati) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito;

    • possono essere trasmessi dai soggetti convenzionati all’INPS che li utilizza al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai soggetti ai quali ha presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

Il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione è il titolare del trattamento dei dati.

logo INPS

Tipo RED3

REDDITI DA DICHIARARE PER GLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ INTEGRATI

Sede ………..categoria …………….Pensione n. ……………

Codice fiscale del pensionato

Codici rilevanze

Anni per i quali devono essere dichiarati i redditi

 

1996

 

1997

 

1998

A – REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

2

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

8

Pensioni dirette erogate da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

9

Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella richiesta RED

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

16

Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)

17

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

B – REDDITI DEL CONIUGE

Debbono essere dichiarati gli stessi redditi indicati per il titolare

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

    • devono essere forniti necessariamente per determinare l’importo delle prestazioni pagate dall’INPS e commisurate ai redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, anche dai figli a carico;

    • sono raccolti dagli Enti competenti (INPS, soggetti convenzionati) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito;

    • possono essere trasmessi dai soggetti convenzionati all’INPS che li utilizza al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai soggetti ai quali ha presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

Il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione è il titolare del trattamento dei dati.

logo INPS

REDDITI DA DICHIARARE PER LE PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA

AL 31 DICEMBRE 1993 INTEGRATE AL TRATTAMENTO MINIMO

Tipo RED4

Sede ………..categoria …………….Pensione n. ……………

Codice fiscale del pensionato

Codici rilevanze

Anni per i quali devono essere dichiarati i redditi

 

1996

 

1997

 

1998

A – REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

8

Pensioni dirette erogate da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella richiesta RED

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

B – REDDITI DEL CONIUGE

Debbono essere dichiarati gli stessi redditi indicati per il titolare

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

    • devono essere forniti necessariamente per determinare l’importo delle prestazioni pagate dall’INPS e commisurate ai redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, anche dai figli a carico;

    • sono raccolti dagli Enti competenti (INPS, soggetti convenzionati) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito;

    • possono essere trasmessi dai soggetti convenzionati all’INPS che li utilizza al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai soggetti ai quali ha presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

Il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione è il titolare del trattamento dei dati.

logo INPS

REDDITI DA DICHIARARE PER LE PENSIONI CON MAGGIORAZIONE SOCIALE

Tipo RED5

Sede ………..categoria …………….Pensione n. ……………

Codice fiscale del pensionato

Codici rilevanze

Anni per i quali devono essere dichiarati i redditi

 

1996

 

1997

 

1998

A – REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

2

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti , soggetti a tassazione separata

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

8

Pensioni dirette erogate da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

9

Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella richiesta RED

14

Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

16

Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)

17

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)

18

Redditi della casa di abitazione (senza considerare la detrazione fiscale)

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

22

Rendite per infortunio o per malattia professionale anche se liquidate in capitale

23

Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi

26

Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-1918

27

Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF

28

Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti)

B – REDDITI DEL CONIUGE

Debbono essere dichiarati gli stessi redditi indicati per il titolare

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

    • devono essere forniti necessariamente per determinare l’importo delle prestazioni pagate dall’INPS e commisurate ai redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, anche dai figli a carico;

    • sono raccolti dagli Enti competenti (INPS, soggetti convenzionati) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito;

    • possono essere trasmessi dai soggetti convenzionati all’INPS che li utilizza al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai soggetti ai quali ha presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

Il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione è il titolare del trattamento dei dati.

logo INPS

REDDITI DA DICHIARARE PER I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

Tipo RED9-10

Sede ………..categoria …………….Pensione n. ……………

Codice fiscale del pensionato

Codici rilevanze

Anni per i quali devono essere dichiarati i redditi

 

1996

 

1997

 

1998

A – REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

2

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti , soggetti a tassazione separata

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

8

Pensioni dirette erogate da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

9

Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella richiesta RED

14

Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

18

Redditi della casa di abitazione (senza considerare la detrazione fiscale)

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

B – REDDITI DEL CONIUGE

Debbono essere dichiarati gli stessi redditi indicati per il titolare

C – REDDITI DEI FIGLI

Debbono essere dichiarati gli stessi redditi indicati per il titolare

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

    • devono essere forniti necessariamente per determinare l’importo delle prestazioni pagate dall’INPS e commisurate ai redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, anche dai figli a carico;

    • sono raccolti dagli Enti competenti (INPS, soggetti convenzionati ) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito;

    • possono essere trasmessi dai soggetti convenzionati all’INPS che li utilizza al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai soggetti ai quali ha presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

Il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione è il titolare del trattamento dei dati.

logo INPS

Tipo RED11

REDDITI DA DICHIARARE PER L’INCUMULABILITA’ DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

EX ARTICOLO 1, COMMA 41, LEGGE 335/1995

Sede ………..categoria …………….Pensione n. ……………

Codice fiscale del pensionato

Codici rilevanze

Anni per i quali devono essere dichiarati i redditi

 

1996

 

1997

 

1998

A – REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

8

Pensioni dirette erogate da Stati esteri

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella richiesta RED

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

    • devono essere forniti necessariamente per determinare l’importo delle prestazioni pagate dall’INPS e commisurate ai redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, anche dai figli a carico;

    • sono raccolti dagli Enti competenti (INPS, soggetti convenzionati ) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito;

    • possono essere trasmessi dai soggetti convenzionati all’INPS che li utilizza al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai soggetti ai quali ha presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

Il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione è il titolare del trattamento dei dati.

logo INPS

Tipo RED12

REDDITI DA DICHIARARE PER L’INCUMULABILITA’ DELL’ASSEGNO DI INVALIDITA’

EX ARTICOLO 1, COMMA 42, LEGGE 335/1995

Sede ………..categoria …………….Pensione n. ……………

Codice fiscale del pensionato

Codici rilevanze

Anni per i quali devono essere dichiarati i redditi

 

1996

 

1997

 

1998

A – REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

    • devono essere forniti necessariamente per determinare l’importo delle prestazioni pagate dall’INPS e commisurate ai redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, anche dai figli a carico;

    • sono raccolti dagli Enti competenti (INPS, soggetti convenzionati ) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito;

    • possono essere trasmessi dai soggetti convenzionati all’INPS che li utilizza al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai soggetti ai quali ha presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

Il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione è il titolare del trattamento dei dati.

logo INPS

Tipo RED14

REDDITI DA DICHIARARE PER LE PENSIONI INTEGRATE AL TRATTAMENTO MINIMO, CON MAGGIORAZIONE SOCIALE E TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

Sede ………..categoria …………….Pensione n. ……………

Codice fiscale del pensionato

Codici rilevanze

Anni per i quali devono essere dichiarati i redditi

 

1996

 

1997

 

1998

A – REDDITI DEL TITOLARE DELLA PENSIONE

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

2

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti , soggetti a tassazione separata

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

8

Pensioni dirette erogate da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

9

Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella richiesta RED

14

Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

16

Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)

17

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)

18

Redditi della casa di abitazione (senza considerare la detrazione fiscale)

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

22

Rendite per infortunio o per malattia professionale anche se liquidate in capitale

23

Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi

26

Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-1918

27

Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF

28

Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti)

B – REDDITI DEL CONIUGE

Debbono essere dichiarati gli stessi redditi indicati per il titolare

C – REDDITI DEI FIGLI

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

2

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti , soggetti a tassazione separata

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

8

Pensioni dirette erogate da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

9

Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella richiesta RED

14

Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

18

Redditi della casa di abitazione (senza considerare la detrazione fiscale)

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

(articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

    • devono essere forniti necessariamente per determinare l’importo delle prestazioni pagate dall’INPS e commisurate ai redditi posseduti dal pensionato, dal coniuge e, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia, anche dai figli a carico;

    • sono raccolti dagli Enti competenti (INPS, soggetti convenzionati) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito;

    • possono essere trasmessi dai soggetti convenzionati all’INPS che li utilizza al solo fine di erogare le prestazioni il cui importo è commisurato al reddito.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai soggetti ai quali ha presentato la dichiarazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

Il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione è il titolare del trattamento dei dati.

Allegato 5

logo INPS

Mod. CERT.RED

Sede ………..categoria …………….Pensione n.

……………

Codice fiscale del pensionato

Codici rilevanze

Anni per i quali è richiesto il reddito

Il CAF / consulente tributario / ragioniere commercialista / consulente del lavoro certifica che il pensionato sottoindicato ha dichiarato quanto è sottoriportato e si impegna a trasmettere questi dati all’INPS, esonerando l’interessato da ogni ulteriore incombenza.

COMUNICAZIONE DEI REDDITI

Il sottoscritto __________________________________ codice fiscale_____________________________________________

nato il ____________________a __________________ stato civile _______________________________________________

residente a _______________________CAP_______ in via____________________________________________________

DICHIARA, sotto la propria responsabilità che per gli anni

 

1996

 

1997

 

1998

oltre ai redditi delle pensioni indicate dall’INPS nella Richiesta RED

il titolare

A

 

NON POSSIEDE alcuno dei redditi

elencati nel modello Tipo RED allegato alla Richiesta RED

B

 

POSSIEDE i redditi

rilevanti ai fini delle prestazioni in esame riportati nel Mod. REDx – A

il coniuge

______________________ codice fiscale_______________________nato il ________________a _________________

C

 

NON POSSIEDE alcuno dei redditi

elencati nel modello Tipo RED allegato alla Richiesta RED

D

POSSIEDE i redditi

rilevanti ai fini delle prestazioni in esame riportati nel Mod. REDx – B

il figlio

________________________ codice fiscale_______________________nato il ________________a ________________

E

 

NON POSSIEDE alcuno dei redditi

elencati nel modello Tipo RED allegato alla Richiesta RED

F

POSSIEDE i redditi

rilevanti ai fini delle prestazioni in esame riportati nel Mod. REDx – C

Dichiarazione di responsabilità

Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci (legge n.15 del 1968), dichiaro che i dati indicati sono completi e veritieri. Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione dei fatti influenti sul diritto o sulla misura della pensione, comporta anche il recupero delle somme riscosse indebitamente.

Firma del pensionato _________________________________ TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Data ________________

Mod. CERT.RED

Mod. REDx - A

REDDITI DEL TITOLARE Pensione n. …………… cat…….

Il sottoscritto __________________________nato il __________a__________________ codice fiscale _______________________

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che ha conseguito i seguenti redditi, rilevanti ai fini delle prestazioni in esame,

per gli anni

 

1996

 

1997

 

1998

 

TIPOLOGIA dei REDDITI

Anno 1996

Anno 1997

Anno 1998

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

   

2

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti , soggetti a tassazione separata

   

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

   

8

Pensioni dirette erogati da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

   

9

Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri

   

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella Richiesta RED

   

14

Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.

   

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

   

16

Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)

   

17

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)

   

18

Redditi della casa di abitazione (senza considerare la detrazione fiscale)

   

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

   

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

   

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

   

22

Rendite per infortunio o per malattia professionale anche se liquidate in capitale

   

23

Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi

   

24

Pensioni di guerra

   

26

Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-1918

   

27

Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF

   

28

Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti)

   

Firma del titolare ____________________

Data _________________

Mod. REDx - B

REDDITI DEL CONIUGE Pensione n. …………… cat…….

Il sottoscritto _________________________nato il _________a__________________codice fiscale _______________________

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che

il coniuge ____________________________

nato il _________a _________________codice fiscale _______________________

ha conseguito i seguenti redditi, rilevanti ai fini delle prestazioni in esame,

per gli anni

 

1996

 

1997

 

1998

 

TIPOLOGIA dei REDDITI

Anno 1996

Anno 1997

Anno 1998

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

   

2

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata

   

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

   

8

Pensioni dirette erogati da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

   

9

Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri

   

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella Richiesta RED

   

14

Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.

   

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

   

16

Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)

   

17

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)

   

18

Redditi della casa di abitazione (senza considerare la detrazione fiscale)

   

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

   

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

   

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

   

22

Rendite per infortunio o per malattia professionale anche se liquidate in capitale

   

23

Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi

   

24

Pensioni di guerra

   

26

Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-1918

   

27

Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF

   

28

Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti)

   

Firma del titolare ____________________

Data _________________

Mod. REDx - C

REDDITI DEI FIGLI Pensione n. …………… cat…….

Il sottoscritto _________________________nato il _________a__________________codice fiscale _______________________

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che

il figlio ____________________________

nato il _________a _________________codice fiscale _______________________

ha conseguito i seguenti redditi, rilevanti ai fini delle prestazioni in esame,

per gli anni

 

1996

 

1997

 

1998

 

TIPOLOGIA dei REDDITI

Anno 1996

Anno 1997

Anno 1998

1

Redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresa Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, ecc.

   

2

Arretrati di lavoro dipendente ed assimilati riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti, soggetti a tassazione separata

   

3

Redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa

   

8

Pensioni dirette erogati da Stati esteri

Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri

   

9

Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri

   

10

Eventuali pensioni non elencate dall’INPS nella Richiesta RED

   

14

Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite al lotto e lotterie, ecc.

   

15

Redditi di partecipazione in società e imprese

   

16

Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)

   

17

Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)

   

18

Redditi della casa di abitazione (senza considerare la detrazione fiscale)

   

19

Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)

   

20

Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di capitale, ecc.)

   

21

Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione)

   

Firma del titolare ____________________

Data _________________

Allegato 6

AVVISO AI PENSIONATI

COMUNICAZIONE DEI REDDITI

In questi giorni l’INPS sta chiedendo ai pensionati, con lettera personalizzata inviata al domicilio, la comunicazione dei redditi percepiti negli anni 1996, 1997 e 1998, che hanno influenza sulle prestazioni in pagamento.

Gli interessati

La dichiarazione viene chiesta ai pensionati che sono titolari di un trattamento legato all’ammontare dei redditi personali e familiari.

Come fare la dichiarazione

L’INPS adotta una procedura che rende più semplice la dichiarazione ed evita di fare calcoli e possibili errori.

Sono infatti a disposizione Centri di assistenza fiscale (CAF), consulenti tributari, consulenti del lavoro e ragionieri commercialisti – con i quali l’INPS ha stipulato apposite convenzioni – che ASSISTONO GRATUITAMENTE il pensionato nel compilare la comunicazione reddituale e che si assumono il compito di trasmettere i dati all’INPS.

I nuovi calcoli

Sulla base dei dati comunicati l’INPS ricalcolerà la pensione provvedendo, a seconda dei casi, a mantenere in pagamento l’importo in essere, ovvero ad aumentarlo o a ridurlo.

Il risultato di tale operazione, con i relativi conguagli, verrà comunicato agli interessati una volta completata la verifica.

A CHI RIVOLGERSI

ALLEGATO ALLA LETTERA IL PENSIONATO TROVA L’ELENCO DEI CAF E DEI PROFESSIONISTI A SUA DISPOSIZIONE NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA.

L’ELENCO E’ DISPONIBILE ANCHE PRESSO QUALSIASI SEDE INPS E NEL SITO INTERNET

WWW.INPS.IT