RETRIBUZIONI IMPONIBILI COOPERATIVE DPR N. 602/1970
DAL 1.1.2005 al 31.12.2005

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Ultimo aggiornamento: 19/04/11

I contributi pensionistici e quelli non pensionistici si versano su due imponibili differenti. I due imponibili sono disciplinati dal decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423. Gli imponibili mensili devono essere arrotondati all’unità di Euro per ciascun socio lavoratore. L’arrotondamento deve essere fatto all’unità inferiore se i centesimi sono pari o inferiori a 49, all’unità superiore se i centesimi sono pari o superiori a 50.

1. Imponibile giornaliero ai fini dell’assicurazione IVS (art. 3 comma 1 del D.Lgs.n. 423 del 2001)

Si ha un imponibile previdenziale ai fini IVS diverso per ciascun contratto collettivo e, all’interno del contratto, per ciascun livello di inquadramento. L’imponibile si ottiene sommando alla retribuzione giornaliera necessaria per l’accreditamento delle 52 settimane, il 50% della differenza esistente tra l’importo giornaliero necessario per l’accreditamento delle 52 settimane e il minimo contrattuale (paga base, contingenza ed EDR).

N.B.: A solo titolo di esempio si riporta la tabella seguente che fornisce il metodo di calcolo.
C.C.N.L. di riferimento: PULIZIA del 26/06/2003 (Operaio 5° livello)

1. Imponibile giornaliero utile all’accredito delle 52 settimane

€ 28,03

2. Retribuzione contrattuale mensile 5° livello

€ 1.145,85

3. Retribuzione contrattuale giornaliera (importo di cui al punto 2 diviso 26)

€ 44,07

4. Differenza retributiva (importo di cui al punto 3 meno importo di cui al punto 1)

€ 16,04

5. Incremento retributivo anno 2005 (75% dell’importo di cui al punto 4)

€ 12,03

6. Imponibile giornaliero ai fini I.V.S. (somma degli importi di cui ai punti 1 e 5)

€ 40,06

7. Imponibile mensile arrotondato per il centro nord (26 moltiplicato importo di cui al punto 6)

€ 1.042,00

8. Imponibile mensile arrotondato per il mezzogiorno (24 moltiplicato importo di cui al punto 6)

€ 961,00

2. Imponibile giornaliero per il versamento delle assicurazioni minori (art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423 del 2001)

L’imponibile giornaliero per il versamento delle assicurazioni minori è determinato sommando alla retribuzione giornaliera necessaria per l’accreditamento delle 52 settimane, il 50% della differenza esistente tra l’importo giornaliero necessario per l’accreditamento delle 52 settimane e il minimale giornaliero di retribuzione. Il valore mensile ottenuto rappresenta anche il minimo al di sotto del quale non può scendere l’imponibile pensionistico. Per l'anno 2005 l’imponibile giornaliero convenzionale è pari a € 36,96.

1. Imponibile giornaliero utile all’accredito delle 52 settimane

€ 28,03

2. Minimale giornaliero di retribuzione

€ 39,94

3. Differenza retributiva (importo di cui al punto 2 meno importo di cui al punto 1)

€ 11,91

4. Incremento retributivo anno 2005 (75% dell’importo di cui al punto 3)

€ 8,93

5. Imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori (somma importi di cui ai punti 1 e 4)

€ 36,96

6. Imponibile mensile convenzionale arrotondato per il centro nord (26gg)

€ 961,00

7. Imponibile mensile convenzionale arrotondato per il mezzogiorno (24gg)

€ 887,00

3. Presenza di DM art. 6 DPR n. 602/1970

Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore, adottate con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970 (classi di contribuzione). Per verificare quale imponibile utilizzare in presenza di DM, occorre effettuare le operazioni che seguono:

1) Si determina l’imponibile per ciascun livello come indicato al punto 1;
2) Si calcolano i valori delle classi e si attribuisce al lavoratore la classe corrispondente alla sua anzianità contributiva;
3) Per ciascun socio si confronta la classe attribuita con la retribuzione di riferimento per il livello nel quale è inquadrato;
4) Se il valore della classe è superiore l’importo viene utilizzato per il versamento del contributo IVS, diversamente si utilizza la retribuzione di riferimento per il livello di inquadramento.