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Prestazioni "inesportabili" per i lavoratori dello spettacolo che hanno lavorato all’estero

Pubblicazione: 12/12/2022 Ultimo aggiornamento:

In base ai Regolamenti UE, alcune prestazioni sono inesportabili negli Stati membri dell'UE. Queste prestazioni devono essere erogate solo nello Stato membro in cui la persona interessata risiede e in base ai criteri stabiliti dalla legislazione di tale Stato (Circolare n. 88 del 2 luglio 2010).

Per l'Italia sono inesportabili le seguenti prestazioni:

  • pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153);
  • pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1974, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e 23 novembre 1988, n. 508);
  • pensioni e indennità ai sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 23 novembre 1988, n. 508);
  • pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382 e 23 novembre 1988, n. 508);
  • integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407);
  • integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222);
  • assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335);
  • maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modifiche).

Ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 si continua ad applicare il Regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede l’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale. I soggetti che si sono trasferiti nel Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021, e che sono diventati successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, possono beneficiare, invece, sia dell’integrazione al trattamento minimo che della maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, in quanto Paese terzo non più facente parte dell’Unione europea.