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Il decreto Ristori ha previsto, a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva (di cui all’articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), l’erogazione una tantum della stessa indennità di importo pari a mille euro.
Una ulteriore indennità, sempre pari a mille euro, è stata prevista dal decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. È stato possibile presentare la domanda fino al 31 dicembre 2020.
Queste le categorie di lavoratori che hanno avuto diritto al beneficio:
- stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con, nel 2019, almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro, o almeno 30 contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro.
Con il messaggio 19 febbraio 2021, n. 734 l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti.