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Il decreto Sostegni ter, all’articolo 7, consente ai datori di lavoro operanti in determinati settori, che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dagli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
I datori di lavoro destinatari
Rientrano nelle previsione dell’articolo 7 del decreto Sostegni ter esclusivamente i datori di lavoro appartenenti ai settori del Turismo, della Ristorazione, e dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative e delle altre attività identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, come riportato nella circolare INPS 1 febbraio 2022, n.18.