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L'importo giornaliero determinato secondo i criteri individuati in precedenza non può essere inferiore al minimale giornaliero di retribuzione stabilito all'inizio dell'anno solare. Il minimale giornaliero è stabilito dall'INPS nel mese di gennaio di ciascun anno ed è pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio.
Il rispetto del minimale di retribuzione giornaliera non è dovuto in presenza di trattamenti previdenziali. Pertanto non si è tenuti al rispetto del minimale in caso di erogazione di prestazioni per cassa integrazione, malattia, maternità e infortunio.
Come determinare l'imponibile contributivo
In sintesi, per determinare l'imponibile contributivo occorre verificare il rispetto delle seguenti condizioni:
- se la retribuzione effettiva è superiore ai minimali e a quella contrattuale, la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione effettiva;
- se la retribuzione effettiva è inferiore ai minimali o a quella contrattuale, deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.
Riferimenti normativi
- Articolo 7, legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni