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Per i lavoratori con rapporto di lavoro part-time, il minimale non è giornaliero ma orario e si ottiene rapportando il minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale a orario normale e dividendo l'importo così ottenuto con il numero delle ore settimanali previste contrattualmente per il tempo pieno. Se il lavoratore è retribuito mensilmente e lavora con settimana corta, le giornate da considerare sono sempre sei, mentre se è retribuito a ore, il sabato non lavorativo deve essere escluso.
Per alcune categorie di lavoratori i contributi sono dovuti su retribuzioni convenzionali in luogo di quelle effettive, come per i dipendenti italiani di aziende italiane od operanti in Italia, inviati all'estero in paesi stranieri non convenzionati.
Retribuzione dei lavoratori all'estero
Per i lavoratori all'estero le retribuzioni sono fissate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Riferimenti normativi
- articolo 4, comma 1, decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398